Molti studiosi sono convinti, probabilmente a ragione, che per il legislatore del 1865 il sacrificio dell'espropriato venne considerato esclusivamente nella ineluttabilità del trasferimento della proprietà del bene, fermo restando il diritto al pagamento del suo intero valore venale consacrato nell'art. 39 della legge fondamentale 2359, secondo cui «Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita». E che invece siano stati i Costituenti del 1948, informati da un più moderno concetto di proprietà individuato nell'art. 42 Costit. che ne sottolinea la funzione sociale, a ravvisare il sacrificio dell'espropriato, partecipe e protagonista di quella funzione anche nella determinazione del prezzo dell'immobile; che può essere inferiore a quello di mercato perché inerente ad una funzione pubblica alla cui realizzazione ques...
_OMISSIS_ ...egio di concorrere direttamente anche se coattivamente.
Questa contrapposizione ha influenzato a partire dai primi anni 50 il dibattito in dottrina e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla concezione dell'indennizzo, oscillante tra la rispondenza al criterio relativo al massimo contributo possibile e la ricerca del serio o addirittura, congruo ristoro in modo da escludere sia la misura irrisoria o simbolica, sia d'altro lato, l'integrale risarcimento o l'iniqua locupletazione dell'espropriato. Ma ha del pari orientato e nel contempo condizionato le problematiche trattate, che hanno riguardato sempre e soltanto se l'indennizzo dovesse attingere necessariamente al valore venale dell'immobile oppure potesse discostarsene per l'adozione di criteri correttivi; ed in tal caso entro quali limiti fosse consentito al legislatore introdurre parametri riduttivi che prescindano dalle sue caratteristiche essenziali, nonché dalla sua destinazione economi...
_OMISSIS_ ...elative all'epoca cui effettuare la ricognizione dell'immobile, onde determinarne il valore, ai criteri cui attenersi per apprezzarne le potenziali utilizzazioni economiche, prima fra tutte l'attitudine all'edificazione; e perfino alla questione attuale del contributo o sacrificio che è consentito richiedere al proprietario con riguardo ai vincoli di zona in vista delle opere pubbliche da realizzarvi.
È rimasto quindi in ombra che a questa regola la legge c.d. Pisanelli ne aveva fatta seguire immediatamente un'altra, strettamente collegata alla prima, che cioè quest'ultima fosse subordinata al carattere totale dell'espropriazione perché comprendente l'intero fondo del privato; posto che contestualmente il successivo art. 40 prevedeva l'ipotesi di espropriazione di una o più porzioni di esso, disponendo che: «Nei casi di occupazione parziale, l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazion...
_OMISSIS_ ... prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione»: perciò ricomprendendo nella stima non più solo il valore venale del fondo espropriato, ma anche il deprezzamento subito dal fondo residuo derivato dalla parziale ablazione, e introducendo non una semplice eccezione e/o una posta aggiuntiva alla regola della norma precedente, ma una preliminare «summa divisio» nel sistema delle espropriazioni, avente carattere generale e necessariamente pregiudiziale per la determinazione dell'indennizzo; che intanto può essere attuata dapprima in via amministrativa e poi giudiziale, in quanto si accerti in via prioritaria a quale termine del binomio (totale ex art. 39, o parziale ex art. 40) la fattispecie appartenga.
Si deve convenire, soprattutto per l'epoca in cui fu concepita e per la funzione che intendeva assolvere, che la legge del 1865 ha previsto uno strumento veramente incisivo di tutela del proprietario espropriato, rivolto ...
_OMISSIS_ ...nfini del rapporto con il solo fondo oggetto dell'ablazione nonché ad introdurre attraverso il criterio di stima c. d. differenziale dell'indennizzo, un collegamento con il complessivo patrimonio immobiliare pregiudicato al fine di ripristinarne quanto meno la consistenza economica antecedente al sacrificio: in tal modo per certi profili anticipando di circa un secolo il precetto che la Corte Edu ha rinvenuto nella seconda frase dell'art. 1, protoc. 1 allegato alla Convenzione dei diritti dell'Uomo, letta alla luce del principio consacrato dalla prima, per cui deve comunque sussistere un ragionevole rapporto di proporzionalità fra i mezzi impiegati e lo scopo proseguito da qualsiasi misura ablatoria applicata dallo Stato; con il conseguente corollario che anche nel quadro di una privazione di proprietà legittima nella determinazione dell'indennizzo deve essere mantenuto il medesimo equilibrio in rapporto alla gravità dell'ingerenza attuata ed alla riparazione delle sue c...
_OMISSIS_ ...iudizievoli.
Merita, infine, un cenno la circostanza che il legislatore del 1865 intese completare l'istituto con il successivo art. 41 che prevedeva l'ipotesi inversa di vantaggio arrecato (questa volta) dall'opera pubblica al fondo residuo, comportante una detrazione dall'indennità spettante: in nessun caso comunque inferiore alla metà, ed oggi elevata dall'art. 33, 3° comma del TU ai tre quarti di quella complessiva dovuta: in tal modo inducendo le amministrazione esproprianti a cercare di utilizzare siffatta normativa come correttivo generale al maggior pregiudizio dovuto riparare in ogni caso di espropriazione parziale per una sorta di anomala «compensatio lucri cum damno».
Ma dottrina e giurisprudenza hanno troncato in radice il tentativo, interpretando con il massimo rigore la norma onde preservarla dal sospetto di incostituzionalità, nel senso di richiedere sulla base del suo tenore letterale, che pregiudizio e vantaggio si...
_OMISSIS_ ...ollegabili all'espropriazione (ed alla conseguente o. p.) con un rapporto non solo diretto ed immediato, ma anche specifico ed esclusivo per il proprietario, cosi da costituire nel patrimonio di quest'ultimo due aspetti contrapposti del medesimo evento. Con la conseguenza di escluderne la ricorrenza nella quasi totalità delle espropriazioni parziali, e da non consentire di rinvenirne esempi applicativi nella casistica giudiziaria pur successiva al T. U.