Indennità di espropriazione: decorrenza del termine di opposizione alla stima

GIUDIZIO - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ - TERMINE DECADENZIALE

La decorrenza dal decreto di esproprio, del termine decadenziale per l'azione di determinazione dell'indennità, presuppone che sia intervenuta la stima amministrativa, che ben può essere contenuta nel decreto medesimo; in tal caso il termine decorre dalla notifica di quest’ultimo.

Il termine di trenta giorni di cui all’art. 19 L. n. 865/71 per la proposizione dell'opposizione alla stima è operante e decorre dall'inserzione nel F.A.L. della relazione della Commissione Provinciale, solo se essa costituisce l'atto finale del procedimento espropriativo in quanto preceduto, oltre che dal deposito nella segreteria del Comune della stessa relazione della Commissione, dalla notifica ai proprietari delle indennità definitive ed, ovviamente, del decreto di esproprio, dovendosi interpretare detto art. 19 in correlazione con il precedente art. 15.

Qualora, per inosservanza del modello procedimentale, la pubblicazione nel F.A.L. della relazione della Commissione Provinciale abbia preceduto la notifica del decreto di esproprio, è da quest’ultima notifica che decorre il termine breve di 30 giorni per la opposizione alla stima ex art. 19 L. n. 865/71, trovando applicazione, in mancanza, la prescrizione ordinaria decennale.

Nell’espropriazione di bene indiviso in comunione di più soggetti, alla decadenza per l'inosservanza del termine di opposizione alla stima ex art. 19 L. n 865/71 si sottraggono tutti i contitolari del bene sol che uno di essi proponga tempestiva opposizione.

Nell'ipotesi definita di "anomalia procedimentale", in cui il decreto di esproprio contenga già la misura dell'indennità ancor prima che questa risulti dalla relazione di stima, il termine per l'opposizione alla stima previsto dall'art. 19 della Legge 865/71 decorre dal momento della notifica di tale decreto e non già dalla successiva inserzione dell'avviso di deposito di detta relazione nel FAL.

La decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione alla stima ex art. 19 L. n. 865/71, presuppone che quest'ultima sia stata portata a conoscenza legale dell'interessato; ciò è da escludersi nel caso in cui l'Amministrazione non abbia posto in essere gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge ed il successivo decreto di esproprio non contenga l'indicazione dell'ammontare dell'indennità.

Sulla base della disposizione di cui all’art. 20 L. n. 865/71 il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza per l'opposizione o per la proposizione della domanda di determinazione della indennità di occupazione legittima, decorre espressamente solo dalla ricevuta comunicazione della specifica determinazione di suddetta indennità.

Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19 L. 865/1971 per la proposizione dell'opposizione alla stima, decorre dalla pubblicazione sul FAL, se in precedenza era stato notificato il decreto di esproprio, ovvero dalla notifica di quest'ultimo se successiva allla pubblicazione sul FAL.

Allorquando il decreto di espropriazione, per anomalia procedimentale, contenga già l'indicazione della misura della indennità definitiva, ancor prima che questa risulti dalla relazione di stima, il termine per l'opposizione a quest'ultima, previsto dall'art. 19 L. 865/1971, decorre dal momento della notifica di tale decreto e non dalla successiva inserzione dell'avviso di deposito di detta relazione nel F.A.L.

Il mancato decorso del termine di decadenza per la proposizione dalla opposizione è irrilevante ad influire sul decorso del termine di prescrizione, giacchè il termine decadenziale ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 19 è alternativo a quello prescrizionale, e, conseguentemente, anche volendosi ammettere la mancanza della stima, l'opposizione alla stima resta proponibile nel termine decennale decorrente dalla data del provvedimento ablatorio.

Il termine prescrizionale decennale dalla data del provvedimento ablatorio non si deve intendere mutato a seguito della entrata in vigore dal D.P.R. del 2001, art. 56.

La questione relativa alla tempestività dell'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, a norma della L. n. 865 del 1971, art. 19 e quindi all'accertamento del rispetto del termine a tale scopo fissato a pena di decadenza, attiene al controllo della sussistenza di un presupposto processuale dell'azione, con la conseguenza che detto controllo rientra tra i poteri officiosi del giudice, esercitabile in ogni stato e grado del giudizio e da effettuarsi, in sede di legittimità, mediante l'esame diretto degli atti.

La questione del decorso del termine dell'opposizione giudiziale alla stima costituisce materia sottratta alla disponibilità delle parti, atteso che, mentre il diritto del privato espropriato all'indennità è disponibile, per contro la posizione del soggetto passivo di tale diritto, e cioè dell'ente pubblico che deve pagare l'indennità, è invece indisponibile, non potendo detto ente, soggetto alle norme sulla contabilità pubblica, rinunciare alla decadenza, in considerazione degli interessi pubblici che presiedono all'erogazione delle spese gravanti sui pubblici bilanci.

L'opposizione alla stima va proposta nel rispetto del termine di decadenza di trenta giorni dalla data di notifica del decreto di esproprio.

L'emissione del decreto di espropriazione ai sensi della L. n. 865/1971, art. 19, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 67/1990, implica la possibilità di agire per la determinazione giudiziale del credito indennitario insorto con il decreto stesso senza dover attendere la stima definitiva, ma non traduce la relativa facoltà in un onere, né estende all'esercizio di essa il termine decadenziale contemplato con esclusivo riferimento all'opposizione contro la stima definitiva. Il decorso del predetto termine, in dipendenza della mera adozione del decreto di esproprio, si verifica, pertanto, solo quando il decreto medesimo, deviando dal normale schema procedimentale, contenga la indennità definitiva.

In tema di espropriazione, con riferimento a procedure anteriori alla sentenza n. 67 del 1990 della Corte costituzionale, la L. n. 865 del 1971, art. 19, che fa decorrere il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima dell'indennità dall'inserzione dell'avviso di deposito della relazione dell'UTE nel FAL della provincia, deve interpretarsi in correlazione con il precedente art. 15, nel senso che la decorrenza del detto termine è impedita dalla mancanza anche di uno soltanto degli adempimenti prescritti da tale ultima norma.

Il procedimento espropriativo di cui alla L. n. 865 del 1971 presuppone una non derogabile consecuzione di atti amministrativi con la conseguenza che, emesso il decreto di esproprio dopo la notifica della indennità provvisoria, ed indicata in esso la indennità fissata in via provvisoria, senza alcuna comunicazione in ordine a quella definitiva, legittimamente l'espropriato resta in attesa dell’ ulteriore determinazione dell'indennità definitiva (che, prima della sentenza della Corte Costituzionale 67/90, era presupposto necessario per l'impugnazione, non ritenendosi consentita quella dell'indennità provvisoria).

Il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima decorre non in presenza di una stima provvisoria, ma in conseguenza del deposito della relazione di stima definitiva determinata dall'apposita commissione.

Nelle ipotesi (definite di "anomalia procedimentale") in cui il decreto di esproprio "segua" e non "preceda" la pubblicazione, sul FAL, dell'avviso di deposito della stima, la "conoscenza legale" dell'indennità definitiva, alla quale è indefettibilmente legata la decorrenza del termine decadenziale per la opposizione a carico dell'espropriato, non può ritenersi acquisita con la mera pubblicità legale, dell'indennità, ma può affermarsi solo all'atto in cui l'espropriante notifichi il decreto di esproprio.

Il diritto dell'espropriato di opporsi alla stima definitiva dell'indennità non può essere esercitato indefinitamente nel termine decennale di prescrizione. Suddetta determinazione può essere impugnata solo con l'osservanza del termine di decadenza di trenta giorni, decorrenti dall'inserzione dell'avviso di deposito della relazione dell'ufficio tecnico erariale nel foglio degli annunci legali della provincia o dalla data di notificazione del decreto di espropriazione contenente l'indicazione dell'indennità definitiva se precedente a suddetta inserzione.

L'art. 19 della legge n. 865/1971 stabilisce che il termine di 30 giorni per proporre opposizione alla stima decorre dall'inserzione dell'avviso di deposito della relazione della commissione di cui all'art. 16 della citata norma, nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Condizione per il decorso del termine per l'opposizione alla stima ex art. 19 l. n. 865/71 è la sussistenza della notificazione agli interessati della indennità definitiva e della pubblicazione della stessa, dovendosi porre l'art. 19 in relazione col precedente art. 15 della L. n. 865/71.

Il termine perentorio di 30 giorni entro il quale va proposta l'opposizione alla stima, non decorre dalla data di notificazione del decreto di esproprio (a meno che questo non contenga già l'indicazione della misura dell'indennità definitiva), ma dalla comunicazione dell'indennità definitiva di esproprio, che avviene a mezzo inserzione dell'avviso di deposito della relazione U.T.E. nel foglio degli annunzi legali della provincia.

L'art. 19 della L. n. 865/71, fa decorrere il termine per l'opposizione alla stima dal momento in cui è stata pubblicato sul F.A.L. l'avviso di deposito della relazione di stima, redatta dall'apposita commissione istituita presso l'U.T.E., ai sensi dell'art. 16 della medesima legge, presso la segreteria del Comune dove sono siti i beni.

La proposizione ad un giudice incompetente di una domanda giudiziale sottoposta ad un termine di decadenza, come quella concernente l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di espropriazione, è certamente idonea ad impedire, una volta per tutte (e, dunque, anche qualora il processo poi si estingua) la perenzione o, se si preferisce, la consunzione del potere d'azione.

In ipotesi di nullità della pubblicazione sul F.A.L. dell'avviso di deposito della relazione di stima ex art. 19 L. n. 865/71, il relativo vizio può essere eliminato unicamente con la rinnovazione della pubblicazione; ciò in quanto non è consentito all'interprete di sostituire a un fatto o atto previsto dalla legge come dies a quo per l'inizio del decorso di un termine di decadenza, un fatto o un atto diversi.

Nel sistema di cui all’art. 19 della L. n. 865/1971, al fine della decorrenza dei termini di decadenza dell’azione di opposizione alla stima, non è sufficiente la notificazione del decreto ablativo; sono viceversa necessari atti ulteriori, in conformità di una sequenza procedimentale che prevede non solo la notifica agli espropriati della misura dell'indennità definitiva, ma anche il deposito della relazione di stima presso la segreteria del Comune e la pubblicazione sul FAL dell'avviso di avvenuto deposito di tale relazione, assunta dalla legge quale dies a quo per il decorso del termine di decadenza.

Nel sistema di cui all’art. 19 della L. n. 865/1971, solo ove il decreto di esproprio segua, per anomalia del procedimento, il compimento di tutti gli altri adempimenti procedimentali, validamente compiuti, ivi compresa la notifica della misura dell'indennità, il deposito della relazione di stima e la pubblicazione nel FAL, il termine decadenziale potrà decorrere dalla notifica di tale decreto.

Quando il legislatore statuisce che un termine di decadenza decorre dal verificarsi di un determinato atto o fatto, l'interprete non può, secondo le regole di ermeneutica stabilite dall'art. 12 disp. gen., sostituirne la decorrenza con altro atto o fatto diverso, ancorchè ad effetti in qualche misura analoghi o equivalenti (nel caso di specie attribuendo rilevanza, in difetto della stima definitiva, alla notifica del decreto di esproprio ai fini dela decorrenza del termine di opposizione alla stima).

La ricorrenza della determinazione in sede amministrativa delle pretese indennità da occupazione legittima, condiziona l'applicabilità del termine decadenziale previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 20.

L'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione deve essere proposta nel breve termine di decadenza, di cui all'articolo 19 della L. n. 865/71 (30 giorni decorrenti dalla pubblicazione, sul FAL della Provincia, dell'avviso di deposito della relazione della Commissione in merito alla definitiva quantificazione dell'indennità di esproprio), purché sia stato emesso il relativo decreto di esproprio.

Solo una valida pubblicazione sul F.A.L. , regolarmente effettuata all'esito di un pregresso e compiuto procedimento amministrativo, rappresenta l'atto previsto quale "dies a quo" del termine decadenziale di cui all'art. 19 L. n. 865/71 che, quindi, in caso di anomalie e nullità procedimentali, può cominciare a decorrere solo da una nuova e regolare pubblicazione sul F.A.L.

Il termine di decadenza di giorni trenta per la proposizione dell'opposizione, previsto dall'articolo 19 della legge n. 865 del 1971, trova applicazione in via esclusiva con riferimento alla stima definitiva e non a quella provvisoria.

Qualora l'indennità definitiva di espropriazione non sia mai stata notificata all'espropriato, la domanda proposta non può qualificarsi quale azione di opposizione alla stima ma ordinaria azione di accertamento dell'indennità dovuta, non sottoposta ad alcuna decadenza.

Poiché, ai sensi dell'art. 54 comma 2 DPR 327/2001, l'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni "decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se successiva al decreto di esproprio", pare evidente che, al fine di evitare di incorrere nella decadenza, l'espropriato che non abbia ricevuto la comunicazione di cui all'art. 21 comma 2, è sostanzialmente obbligato a proporre l'opposizione nei trenta giorni dalla notifica del decreto.

In difetto della tempestiva attivazione della procedura di cui all'art. 21 comma 2 DPR 327/2001 da parte dell'Autorità, correttamente e legittimamente il soggetto espropriato propone opposizione alla stima entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di esproprio.

Solo una valida pubblicazione sul F.A.L., regolarmente effettuata all'esito di un pregresso e compiuto procedimento amministrativo, rappresenta l'atto previsto quale "dies a quo" del termine decadenziale per l'opposizione di cui all'art.19 L. n. 865/71 che, quindi, in caso di anomalie e nullità procedimentali, può cominciare a decorrere solo da una nuova e regolare pubblicazione sul F.A.L..

Ove il legislatore abbia statuito che un termine di decadenza decorra, indistintamente e contemporaneamente per tutti gli interessati (nel caso di specie ex art. 19 l. n. 865/71 applicabile ratione temporis), dal compimento di una determinata forma di pubblicità, tale pubblicità diventa giuridicamente necessaria ed imprescindibile perché la decadenza possa operare, non essendo consentito all'interprete, secondo le regole di ermeneutica stabilite dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, di sostituire a quella forma di pubblicità collettiva, qualsivoglia altra forma di comunicazione, ancorché produttiva di effetti equivalenti od analoghi per i singoli interessati.

Il termine di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comma 2 e art. 54 comma 1 è solo dilatorio, imponendo a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando il potere di agire fino al termine perentorio di cui all'art. 54, comma 2, che decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima se successiva all'atto ablatorio.

Il termine di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comma 2, è solo dilatorio, imponendo a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando il potere di agire fino al termine perentorio di cui all'art. 54, comma 2, che decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima se successiva all'atto ablatorio, termine che non corrisponde in alcun modo a quello dilatorio di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comma 2 e art. 54, comma 1.

Tempestiva è l'azione di opposizione alla stima proposta entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto di esproprio, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 54 DPR 327/2001.

Dal disposto della norma di cui all'art. 54 DPR 327/2001, discende l'opposizione alla stima va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se successiva al decreto di esproprio e postula, quindi, che il suddetto decreto sia stato emesso, notificato agli interessati e anche eseguito.

La notificazione del decreto ablativo nel quale l'indennità di espropriazione venga qualificata come definitiva, non basta a far decorrere il termine di trenta giorni, di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 19, per proporre opposizione alla stima definitiva da parte dei proprietari espropriati, occorrendo anche il deposito della relazione di stima nella segreteria del Comune, l'inserzione dell'avviso di deposito nel Foglio degli annunci legali della Provincia e la notifica agli stessi della determinazione concreta dell'indennità definitiva.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 1990, è stata costantemente ricavata la regola che all'espropriando è attribuita una duplice azione per chiedere la determinazione della giusta indennità a seconda che sia stata calcolata o meno da parte della Commissione provinciale quella definitiva di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16: nel primo caso, l'opposizione alla stima suddetta che deve essere proposta nel breve termine di decadenza concesso dal menzionato art. 19. Mentre ove sia stata soltanto offerta dall'espropriante l'indennità provvisoria, all'espropriando è consentito chiedere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo, nel termine prescrizionale di 10 anni decorrente dalla data del decreto di esproprio.

All'espropriando sono concesse due azioni per chiedere la determinazione della giusta indennità, a seconda che sia stata calcolata o meno da parte della Commissione provinciale quella definitiva di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16: nel primo caso l'opposizione alla stima deve essere proposta nel breve termine di decadenza concesso dalla cit. L. n...

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

Autore

Accordino, Salvatore

Avvocato, funzionario legale - Responsabile di servizio presso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato OO.PP. Sicilia Calabria