Il termine di trenta giorni fissato dall'art. 27, secondo comma, del D.P.R. 327/2001 non è perentorio ma dilatorio

GIUDIZIO - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ - TERMINE DECADENZIALE - RAPPORTO CON IL TERMINE EX ART. 27.2 DPR 327/2001

Il termine di cui all'art. 27 secondo comma, del D.P.R. n. 327 del 2001, è solo dilatorio, imponendo a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino al termine perentorio di cui al secondo comma dell'art. 54, che decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima se successiva all'atto ablatorio, termine che non corrisponde in alcun modo a quello dilatorio di cui al secondo comma dell'art. 27 e a, primo comma dell'art. 54 del D.P.R. n. 327 del 2001 ed è comunque diverso da quello che la legge stessa pone, a pena di decadenza, nel secondo comma di tale norma, a decorrere dalla notificazione degli atti previsti nella norma e che rientra quindi tra quelli perentori di... _OMISSIS_ ...52 c.p.c.

La natura dilatoria del termine di trenta giorni dato alle parti per l'opportuna valutazione della stima amministrativa ex art. 27 DPR 327/2001, rende inammissibile il ricorso che non ne ha atteso il decorso. Il termine è inequivocabilmente diverso da quello di decadenza del 29 D.Lgs. n. 150 del 2011 decorrente dalla notificazione dell'atto ablatorio ovvero, se successiva, della stima. La notificazione è il procedimento formale inequivocabilmente individuato dal D.P.R. n. 327 del 2001 (se ne vedano per esempio gli art. 20 e 23) attraverso il richiamo degli atti processuali civili sicché la mera comunicazione del deposito della relazione peritale, fatta con raccomandata, non può ritenersi equivalente.

Il termine di trenta giorni fissato dall'art. 27, secondo comma, del D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, non è perentorio ma dilatorio: le parti possono agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazio... _OMISSIS_ ... della relazione di stima, e fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, secondo comma, del D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327 citato.

La natura dilatoria del termine dato alle parti per l'opportuna valutazione della stima amministrativa rende inammissibile il ricorso presentato prima che il termine sia decorso. L'art. 54 DPR 327/2001 stabilisce infatti che l'impugnazione della stima fatta dai tecnici possa essere proposta "decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 27 c. 2.". Qualora il termine di trenta giorni non sia ancora interamente decorso, l'opposizione va dichiarata inammissibile.

L'art. 54 DPR 327/2001, impone a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino al termine perentorio di cui all'art. 54, comma 2, che decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazio... _OMISSIS_ ...successiva all'atto ablatorio, termine che non corrisponde in alcun modo a quello dilatorio di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comma 2 e art. 54, comma 1, ed è comunque diverso da quello che la legge stessa pone, a pena di decadenza, nel secondo comma di tale norma, a decorrere dalla notificazione degli atti previsti nella norma e che rientra quindi tra quelli perentori di cui all'art. 152 c.p.c

Mentre il termine ex art. 54, comma 1, TUES, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, di cui al D.P.R. 327, art. 27, comma 2, è solo dilatorio, imponendo a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, il potere di agire fino al termine perentorio di cui del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3 decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio; tale secondo termine rie... _OMISSIS_ ... perentori di cui all'art. 152 c.p.c.. Ne consegue che il termine di decadenza inizia il suo decorso solo allorché siano compiute tutte le formalità previste per la messa a conoscenza delle parti dell'avvenuta determinazione amministrativa dell'indennità: questa (2^ ipotesi) o preceda (1^ ipotesi, c.d. patologica, introdotta nel regime precedente dalla giurisprudenza di legittimità) l'adozione del decreto ablativo.

In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il termine fissato dal D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, art. 27, comma 2, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l'autorità espropriante autorizza il pagamento dell'indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio ma dilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stim... _OMISSIS_ ...do tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, comma 2, del D.P.R. citato, il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. medesimo.

In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il termine fissato dal D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, art. 27, comma 2, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l'autorità espropriante autorizza il pagamento dell'indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio ma dilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine peren... _OMISSIS_ ...l'art. 54, comma 2 D.P.R. citato, il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2 D.P.R. medesimo.

In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il termine fissato dal D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, art. 27, comma 2, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l'autorità espropriante autorizza il pagamento dell'indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio ma dilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, comma 2, del D.P.R. citato, il quale decorre dalla notifica... _OMISSIS_ ...to di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2 del D.P.R. medesimo.

Nella sequenza procedimentale espropriativa il termine dilatorio previsto dall'art. 27, comma 2, del T.U., espressamente richiamato dell'art. 54, comma 1, rimasto in vigore anche dopo l'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, ha la chiara finalità di attribuire alle parti un periodo temporale di differimento affinché le stesse possano valutare la stima e decidere se accettarla oppure opporvisi. Con riferimento a fattispecie non assoggettate alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 - in vigore dal 6-10-2011-, il termine perentorio di cui all'art. 54, comma 2, ora abrogato, del D.P.R. citato, non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. medesimo, dovendosi riconoscere all'espropriato la facoltà di adire il giudice ai fini dell... _OMISSIS_ ...e dell'indennità di esproprio anche prima della stima definitiva e comunque prima che inizi a decorrere il distinto termine perentorio di cui si è detto. Pertanto non può dichiararsi improponibile l'azione dell'espropriato proposta prima della scadenza del termine dilatorio.

In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il termine fissato dal D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, art. 27, comma 2, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l'autorità espropriante autorizza il pagamento dell'indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio ma dilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, comma 2 stesso D.P.R. n.327 (successivamen... _OMISSIS_ ...tembre 2011, n. 150, art. 29), che decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2 D.P.R. n. 327 medesimo.

Ove il il decreto di esproprio o asservimento sia intervenuto prima della determinazione dell'indennità definitiva, tanto vale ad escludere che possa in ogni caso venire in applicazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima di cui al D.P.R. cit., art. 27, comma 2, la cui operatività resta circoscritta alla diversa e precedente fase, finalizzata alla stima definitiva in vista dell'adozione D.P.R. cit., ex art. 27, comma 3, del provvedimento ablatorio. Dopo l'adozione del decreto di esproprio varrà la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, applicabile alla specie, e quindi il diverso termine acceleratorio, di natura perentoria, di tre... _OMISSIS_ ...computarsi a far data dalla notifica del provvedimento ablatorio o dalla notifica della stima peritale in quanto quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio, al fine di apprezzare la tempestività dell'azione. Là dove sia stato emanato il decreto ablatorio non vi è più spazio per l'operatività del termine dilatorio di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comma 3, destinato a valere solo in caso di indennità provvisoria di esproprio, e la parte che intenda opporsi alla determinazione della indennità è tenuta ad osservare solamente il distinto termine, di natura processuale ed acceleratorio, di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3.

Il termine di cui all'art. 54, comma 1, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima prevista dal D.P.R. n. 327, art. 27, comma 2, ha natura dilatoria, imponendo a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della re... _OMISSIS_ ...a, e che invece il potere di agire fino al termine stabilito a pena di decadenza di cui all'art. 54, comma 2, oggi previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, che decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima se successiva all'atto ablatorio e che sostanzialmente riproduce quello di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 19, si annovera tra quelli perentori di cui all'art. 152 c.p.c.

Nella sequenza procedimentale prevista dall'art. 20, commi 11 e 12; artt. 22, 23 e art. 26, commi 11 T.U.Es. il termine dilatorio previsto dall'art. 27, comma 2 T.U., espressamente richiamato dall'art. 54, comma 1 rimasto in vigore anche dopo l'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, ha la chiara finalità di attribuire alle parti un periodo temporale di differimento affinché le stesse possano valutare la stima e decidere se accettarla oppure opporvisi. Il termine perentorio di cui all'art. 54, comma 2, ora abrogato e trasfuso, senza sostanz... _OMISSIS_ ... nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2 T.U..

Il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27 deve interpretarsi tenendo conto della sua ratio e della necessità del suo coordinamento non solo con le previsioni di cui all'art. 54, comma 1, D.P.R. citato, e di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, applicabile ratione temporis nel caso in esame, ma principalmente con il principio generale secondo cui deve essere riconosciuta all'espropriato la facoltà di adire il giudice ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio (o di asservimento, come nella specie) anche prima della stima definitiva e comunque prima che inizi a decorrere il distinto termine perentorio di cui si è detto. E dunque l'unica esegesi dell'art. 27 compatibile con il suddetto principio conduce ad escludere che possa dichiararsi improponibile l'azione proposta prima della scadenza del termine dilatorio.

Anche ... _OMISSIS_ ...etto del termine dilatorio ex art. 27 T.U.Es. si configuri come condizione dell'azione e la completa decorrenza dello stesso avvenga in corso di causa, come di regola avverrà, stante la brevità di detto termine, dovrebbe ritenersi in ogni caso cessata la eventuale causa di improponibilità e regolarmente instaurato il giudizio, in applicazione dei principi dell'effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo.

In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il termine fissato dal D.P.R. 6 agosto 2001, n. 3...


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Autore

Accordino, Salvatore

Avvocato, funzionario legale - Responsabile di servizio presso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato OO.PP. Sicilia Calabria