In dottrina si contrappongono due orientamenti: il primo intende ricostruire le ipotesi di litisconsorzio necessario nel giudizio di appello in base alla normativa dettata dal Codice di rito in quanto espressamente richiamata e compatibile ; il secondo, invece, tende a individuare nel citato articolo 53, c. 2, la volontà del legislatore di individuare autonomamente le ipotesi di litisconsorzio necessario in fase di gravame .