La sentenza, che, in sede di opposizione avverso la stima dell'indennità di espropriazione, condanni l'espropriante al versamento di una somma di denaro ad integrazione di quella già depositata, è soggetta in sede di registrazione, non alla tassa fissa, di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, giacché la sentenza medesima non implica alcun trasferimento di bene, ma alla tassa proporzionale giudiziale di cui all'art. 8, della citata tariffa.