GIUDIZIO PROCESSO

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Giurisdizione ordinaria ed amministrativa sulla classificazione pubblica o privata delle strade

Spetta al Giudice ordinario l’accertamento giurisdizionale dell’effettiva natura di una strada ed, in particolare, dell’esistenza di una servitù di pubblico passaggio su una strada privata.

Nel giudizio di determinazione dell'indennità può essere pronunciata condanna dell'espropriante al pagamento?

La Corte d'appello non può pronunciare condanna dell'espropriante al pagamento delle determinate indennità ma deve limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in via amministrativa, in applicazione di norme che rispondono a precise esigenze a tutela del pubblico interesse per eventuali diritti vantati dai terzi sull'indennità e per non esporre l'espropriante ad eventuali

Presupposto della domanda di indennità è il decreto di esproprio

Dato l'indissolubile collegamento che esiste tra indennità di espropriazione e momento del conferimento della proprietà del bene attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, non si può addivenire ad una statuizione sull'ammontare dell'indennità definitiva se non in presenza del provvedimento ablatorio; il decreto di espropriazione costituisce pertanto una condizione dell'azione proposta per ottenere la determinazione definitiva.

Inammissibile la domanda di opposizione alla stima se proposta avverso l’indennità provvisoria

L'opposizione all'indennità prevista dall'art.19 L.865/1971, è ammessa solo contro la stima definitiva effettuata dalla Commissione provinciale di cui all'art.16 e non anche contro la stima provvisoria contenuta nel decreto d'espropriazione, posto che la stessa è preordinata essenzialmente all'esercizio del diritto dell'espropriato di convenire con l'espropriante la cessione volontaria dell'immobile, con la determinazione consensuale di un prezzo maggiorato fino al 50% dell'indennità provvisoria

L'azione in giudizio per la determinazione delle indennità di esproprio può essere proposta senza attendere la stima amministrativa

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 1990, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 19 L. n. 865 del 1971, dopo la pronuncia del decreto d'espropriazione, al proprietario espropriato, ancorché non si sia provveduto alla determinazione della stima definitiva, è consentito di agire in giudizio avanti alla competente Corte di Appello, opponendosi alla indennità provvisoria, per l'accertamento del giusto indennizzo spettantegli.

Le valutazioni espresse dal C.T.U. non hanno efficacia vincolante per il giudice per determinare l'importo dell'indennità di esproprio

Non vi è contraddizione tra l'utilizzazione di dati acquisiti con il mezzo di una consulenza tecnica, e la loro correzione critica su singoli punti, motivata con il riferimento a elementi non considerati dal consulente.

All'espropriando sono concesse due azioni per chiedere la determinazione della giusta indennità

L'iniziale di occupazione, se non sono stati annullati tutti gli atti a decorrere dalla dichiarazione di pubblica utilità, diviene illegittima solo successivamente, ed in ragione degli ulteriori vizi del procedimento, normalmente collegati alla mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio; ne consegue che la domanda relativa al quinquennio anche se qualificata come risarcimento, afferisce alla liquidazione di indennità di occupazione legittima.

Condizioni per l'esperibilità dell'azione di determinazione dell'indennità da occupazione provvisoria

L'indennità di occupazione è dovuta per il fatto stesso che quest'ultima sia stata autorizzata in via d'urgenza; ciò implica che il giudice adito, per riaffermare la vigenza del suddetto principio, non è tenuto alla disapplicazione del provvedimento che abbia disposto l’occupazione omettendo la determinazione dell’indennità.

Autonomia della domanda per ottenere il riconoscimento dell'indennità di occupazione legittima

La domanda ad oggetto l'indennità di occupazione, fondandosi su di un diverso "petitum" e su diversa "causa petendi", non può ritenersi implicita in quella avente ad oggetto l'indennità di espropriazione, e deve pertanto essere tempestivamente formulata, in via autonoma, con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione.

I soggetti che possono proporre l'opposizione giudiziale alla stima del bene espropriato

I soggetti che vantino diritti di qualsiasi natura sul bene espropriato sia di natura personale sia di natura reale, compreso dunque l'usufruttuario, possono proporre l'opposizione giudiziale alla stima o intervenire nel relativo giudizio avendo un indubbio interesse a contraddire sulla entità della stessa (art. 34 D.P.R. n. 327 del 2001).

Il litisconsorzio necessario nell'opposizione alla stima del bene espropriato

Trattandosi d'opposizione alla stima, deve negarsi vi sia litisconsorzio necessario tra i comproprietari opponenti in rapporto all'oggetto della controversia, che è la determinazione definitiva dell'indennità dovuta per l'espropriazione del bene unitariamente considerato, per cui il giudice non deve stabilire il dovuto a ciascuno dei comproprietari in proporzione della rispettiva quota del diritto reale.

Nel giudizio di opposizione alla stima il giudice non è vincolato alle domande delle parti

Il giudizio per la determinazione dell'indennità di espropriazione non è un procedimento espropriativo o una fase di esso, perché è un procedimento giurisdizionale, autonomo rispetto a quello amministrativo e puramente eventuale. Del resto, è lo stesso testo unico a indicare, nel titolo secondo, quali sono le fasi del procedimento espropriativo, e tra queste non figura ovviamente l'opposizione alla stima, disciplinata invece nel titolo quarto

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