Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a, quando il comportamento della P.A. sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, riguardante l'individuazione e la configurazione dell'opera pubblica sul territorio, cui la condotta successiva, anche se illegittima, si ricollega in senso causale, la controversia è devoluta al giudice amministrativo.