Il principio di alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale, sancita dall’art. 8, comma 2, del D.P.R. 24.11 1971, n. 1199, riprende vigore allorquando, avverso l’atto conseguente e successivo ad atto presupposto già impugnato in sede giurisdizionale, vengano fatti valere, in via derivata, quali motivi di impugnazione, unicamente vizi afferenti all’atto presupposto già impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.