Le impugnazioni nella messa alla prova del minore

Le impugnazioni nei procedimenti di messa alla prova del minore

Passiamo adesso ad analizzare il caso in cui il giudice, una volta redatto il progetto e sottoposto alla sua valutazione, abbia deciso, nell’esclusivo interesse del minore, di emanare una ordinanza motivata con cui nega la concedibilità della sospensione.

Contro tale ordinanza di rigetto si può ricorrere soltanto contestualmente alla presentazione dei motivi di appello, cioè solo attraverso l’impugnazione delle sentenza conclusiva, ai sensi dell’art. 586 c.p.p, ciò anche se il rigetto avviene in sede di udienza preliminare . L’esclusione della facoltà di impugnare immediatamente è stata spiegata con diverse argomentazioni. Si è fatto riferimento al carattere tassativo delle impugnazioni, secondo il disposto dell’art. 568 c.p.p, e al principio sancito nell’art. 586 c.p.p, in ragione del quale, se non diversamente stabilito della legge, l&rsquo... _OMISSIS_ ...ontro le ordinanze emesse durante gli atti preliminari o il dibattimento, può essere proposta, a pena di inammissibilità, solo con l’impugnazione della sentenza, non rilevando la strumentalità del ricorso contro la sentenza all’esigenza di ridiscutere il contenuto dell’ordinanza.

Malgrado la fondatezza di tali osservazioni, bisogna comunque considerare che il minore, a seguito di tale inoppugnabilità dell’ordinanza di rigetto, può subire un pregiudizio perché essa gli impedisce di fruire di un provvedimento sicuramente favorevole, in un tempo ragionevolmente breve (quale potrebbe essere il decorso della decisione della Cassazione), dovendo invece attendere, per ottenere lo stesso risultato, l’esito del giudizio .

Solo in grado di appello quindi, in sede di controllo della decisione, qualora emerga che il giudice di primo grado abbia erroneamente omesso l’indagine sulla personalità del minore ed abbia ing... _OMISSIS_ ...e rifiutato la sospensione del processo e la messa alla prova dell’imputato, il giudice di appello può modificare tale decisione concedendo l’applicazione dell’istituto in esame .

Diversamente, ed in modo non sempre univoco, viene risolto invece il problema dell’applicabilità della prova da parte del giudice d’appello . Al riguardo si è pronunciata la Corte di Cassazione in due sentenze che, pur essendo state pronunciate dalla stessa sezione, nell’arco di pochi giorni, hanno fatto delle affermazioni diametralmente opposte.
Nella prima sentenza infatti, la Corte, ha affermato che la messa alla prova può essere disposta solo nel corso del giudizio di primo grado e non in appello, perché la sua ratio, che consiste nel limitare al massimo il contatto fra il minore ed il sistema della giustizia penale, in tale caso risulta essere già vanificata, in quanto è stata già effettuata una valutazione negativa della persona... _OMISSIS_ ..., che risulta dunque essere inconciliabile con la prognosi di un suo recupero sociale.

Nella seconda sentenza invece, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la messa alla prova è applicabile anche nel giudizio di appello, perché la lettera della legge non contiene alcuna preclusione in merito e perché comunque, lo scopo dell’istituto è realizzabile anche nel secondo grado di giudizio. Se infatti, il fine ultimo della prova è quello di favorire il miglioramento sociale del minore, offrendogli mezzi di sostegno e di assistenza per aiutarlo nel difficile cammino di maturazione e di responsabilizzazione, non si comprende perché gli si dovrebbe negare tale opportunità qualora se ne presentino i presupposti in appello.

Anche la Corte d’Appello di Milano ha recepito questo secondo orientamento. Infatti, in una sentenza del 1999, ha affermato che «se nel corso del giudizio di primo grado non è stata ef... _OMISSIS_ ... valutazione negativa in ordine all’applicabilità della messa alla prova, non sussiste alcun impedimento a che quest’ultima venga disposta d’ufficio dal giudice d’appello» . Si ritiene cioè, che le condizioni richieste per sospendere il processo si potrebbero anche manifestare per la prima volta durante il grado di appello, dato che la personalità del giovane è in continua evoluzione, e potrebbe quindi renderlo meritevole di tale rimedio processuale anche in un momento successivo rispetto al giudizio di primo grado .
Tale orientamento, rimane comunque ancora, ad oggi, minoritario: se si guardano infatti le statistiche, solo lo 0,9% delle messe alla prova viene concesso in appello.

Lo strumento dell’impugnazione può poi essere utilizzato anche nel caso in cui il giudice abbia deciso di concedere la sospensione del processo e la messa alla prova. Ai sensi dell’art. 28 co. 3 d.P.R 448/1988 infatti, possono pre... _OMISSIS_ ... in Cassazione contro l’ordinanza che dispone la prova, il pubblico ministero, il difensore e l’imputato.
Il primo perché può aver dato un parere negativo circa l’opportunità di sottoporre il minore alla prova, il minore-imputato ed il suo difensore, perché possono avere un interesse ad ottenere un provvedimento più favorevole, come ad esempio una pronuncia immediata di proscioglimento, piuttosto che una misura, come la messa alla prova, che pur sempre presuppone una responsabilità penale del minore.

In questi casi, l’impugnazione comporta la sospensione dell’esecuzione del provvedimento fino a quando non avviene la pronuncia della Corte di Cassazione.
Se la Cassazione respinge l’impugnazione, la sospensione avrà seguito; se l’accoglie, il processo riprenderà laddove era stato sospeso, previa fissazione di una nuova udienza, preliminare o dibattimentale .

Nonostante i benefici che la... _OMISSIS_ ...lla messa alla prova può comportare nei confronti del minore, si ritiene infatti opportuna l’impugnazione nei casi in cui il minore sia convinto della propria innocenza, anche perché la prova presuppone una sua adesione al progetto che non sarebbe possibile se egli vivesse tale misura come concessa ingiustamente.

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