È illegittima l’ordinanza contingibile ed urgente che non menziona alcuna situazione eccezionale ed imprevedibile da cui sia scaturito un pericolo concreto ed effettivo per i beni tutelati (nella specie, salute pubblica ed ambiente), in caso di mancato intervento della P.A. con il rimedio extra ordinem in discorso, anziché con gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.