Il ruolo dei servizi sociali nella messa alla prova

IL RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI NELLA MESSA ALLA PROVA


Fondamentale per la buona riuscita della messa alla prova del minore è il ruolo assunto dai servizi sociali sia ministeriali che territoriali. A tali soggetti, infatti, viene affidato uno dei compiti più importanti nell’ambito della messa alla prova, ossia quello di predisporre il progetto di recupero del minore e di affiancarlo nel suo svolgimento, redigendo alla fine di tale percorso una relazione che sarà poi la base su cui il giudice deciderà circa la riuscita o meno della prova.


Lo sviluppo del servizio sociale nell’ordinamento italiano


Il preponderante ruolo dei servizi sociali nella giustizia minorile così come previsto oggi dal legislatore è in realtà il frutto di un notevole percorso, delineatosi nel corso degli anni, e del quale pare opportuno, al fine di comprenderne la portata innovatrice, ricostruire brevemente la storia... _OMISSIS_ ...ppa fondamentale per lo sviluppo di una nuova concezione di diritto minorile e di un nuovo modo di amministrare la giustizia in tale ambito è stata senza dubbio l’approvazione della Costituzione Repubblicana.
A partire da quel momento, infatti, si è delineata una notevole opera di revisione legislativa, la quale ha mutato profondamente l’ottica con cui l’ordinamento guardava ai minori; e alla base di tale cambiamento c’è stato certamente anche l’affermarsi di un nuovo modo di intendere l’azione dei servizi sociali.

Nei primi anni ’50, si è radicata l’idea che l’assistenza sociale fosse un preciso diritto di ogni cittadino, e dunque, non a caso, proprio nel settore del disadattamento minorile, è stata introdotta la figura del “tecnico” di servizio sociale .
Alla fine del 1954 gli uffici di servizio sociale erano già tredici ed occupavano circa cinquanta assistenti sociali.
... _OMISSIS_ ...o sociale inoltre, ha assunto in questi anni ulteriori compiti relativi all’assistenza del minore, dopo l’internamento in casa di rieducazione. «Il minorenne traviato, era considerato insieme un ragazzo sfortunato ed un potenziale delinquente. Sotto il primo profilo, lo si aiutava a rieducarsi, sotto il secondo, lo si controllava» .

Una vera e propria svolta è stata poi attuata dalla L. 888/1956 che ha modificato il R.d.l. 1404/1934.
Innanzitutto, è cambiata l’ottica con la quale si guardava al minore deviante.
Si sostituisce alla definizione di «minore traviato», quella di minore «irregolare nella condotta e nel carattere». Tale innovazione terminologica, non è di poco conto.

Mentre, infatti, il concetto di minore traviato, ossia moralmente corrotto, rispecchia una concezione svalutante della personalità del minore, esprimendo un giudizio moralistico di condanna e ponen... _OMISSIS_ ...un intervento solo di tipo correttivo, la definizione di «minore irregolare nella condotta e nel carattere» presume una visione del soggetto come disadattato e propone una lettura del problema in termini di disagio del minore, passando così da una ideologia della correzione ad una ideologia della rieducazione.

Con la suddetta legge, attraverso la modifica dell’art. 1 del R.d.l 1404/1934, sono stati introdotti vari istituzioni e di organismi rieducativi per i minori disadattati, con la finalità di consentire un trattamento più adeguato rispetto alla personalità dell’autore e più idoneo alle reali cause della sua condotta trasgressiva.
Ne è la prova la previsione - in realtà mai realizzata nella sua complessa articolazione - di tutta una serie di presidi di tipo assistenziale da affiancare a quelli già esistenti.

Ci si riferisce in particolare: al servizio sociale minorile (realizzato di fatto però solo... _OMISSIS_ ...pensionati giovanili, ai gruppi-famiglia, ai focolari di semilibertà, ai laboratori speciali, etc.
Vengono inoltre rivisti gli scopi istituzionali della case di rieducazione, che passano, da istituzioni chiuse in cui il minore traviato doveva acquisire un senso di responsabilità sociale, ad istituzioni aperte, dove viene concentrata l’attenzione soprattutto sulle carenze psicologiche interne al soggetto e sulle cause dell’irregolarità della sua condotta. Le questioni dello sviluppo della personalità e dell’influsso dell’ambiente, infatti, sono in quel periodo al centro delle analisi dottrinali sulla criminalità minorile, e portano ad una valorizzazione delle indagini sulla personalità dei minori, per rilevare i loro bisogni al fine di personalizzare le misure ed il trattamento di tali soggetti.

Sulla base di questa nuova istanza rieducativa, viene anche ampliata la competenza amministrativa del tribunale dei minori, cos... _OMISSIS_ ...ire prima del fatto di reato, in via preventiva e rieducativa, con misure volte alla cura del giovane marginale e disadattato.
Con gli anni ’60-’70 poi, a seguito dei cambiamenti economici, culturali e politici in atto all’interno della società italiana, viene messa in crisi anche la fiducia nelle istituzioni totali, in merito alla loro capacità di risocializzare e di recuperare il minore, e si comincia quindi a delineare un ruolo sempre più centrale dei servizi, nel trattamento e nel recupero dei giovani devianti.
Negli anni ’60 si afferma un modello di intervento fortemente basato su indagini inerenti alla personalità del minore, col fine di rilevare i suoi bisogni e di personalizzare le misure rivolte verso di esso.

Dal modello psicologico degli anni ’60 si passa poi, negli anni ’70, grazie ai contributi forniti dalla sociologia, ad un modello basato sulla rivalutazione del contesto sociale. La politic... _OMISSIS_ ...iscopre infatti, la comunità locale come sede naturale di risoluzione e gestione delle problematiche sociali. Questo cambiamento di tendenza verso un welfare a dimensione locale, è stato il frutto di due importanti eventi: da una parte, ci sono stati i movimenti riformatori del’68, che hanno comportato sicuramente un cambiamento nella mentalità del tempo, e dall’altra, un ruolo fondamentale lo si deve attribuire anche all’attuazione, nel 1970, dell’ordinamento regionale unitario, previsto dalla Costituzione, ma rimasto fino ad allora inattuato.
Queste tendenze si sono materializzate poi, in altri due importanti interventi legislativi: il primo si ha con la legge di riforma penitenziaria n. 354/1975, la quale prevede una «apertura» del carcere alla comunità esterna , e l’introduzione di misure alternative alla detenzione con una valorizzazione degli interventi del servizio sociale. All’art. 47 e all’art. 50 del... _OMISSIS_ ...ge, si prevedono infatti gli istituti dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà.

L’altro importante intervento legislativo si ha, nel 1977, con il d.P.R 616.

Attraverso di esso, si stabilisce la chiusura delle case di rieducazione come stabilimenti separati e vengono decentrati agli enti locali gli interventi amministrativi e civili per i minorenni.
Si ribadisce la necessità di un legame col territorio di appartenenza del minore, per una efficace azione di recupero e di reinserimento del soggetto e si dispone infatti, all’art. 23 lettera c), il trasferimento agli enti locali delle attività relative agli interventi in favore di minorenni, soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile, nell’ambito delle competenze civili ed amministrative, la cui titolarità in precedenza spettava agli uffici di servizio sociale del Ministero di Grazia e Giustizia (USSM) .
Con... _OMISSIS_ ...del 1977 si trasferiscono quindi, le funzioni inerenti alla competenza amministrativa e civile, dagli USSM ai comuni, che le svolgono in forma autonoma o delegandole alle ASL. L’idea guida che ha ispirato il concentrare in un unico ente la quasi totalità delle competenze in materia di assistenza, può essere ravvisata nel tentativo di eliminare settorializzazioni che potevano altrimenti rivelarsi dannose per una visione complessiva dell’individuo e dei suoi bisogni .
Tale intervento legislativo, se da una parte ha avuto il pregio di valorizzare il ruolo delle autonomie locali, dall’altra però, ha contribuito a creare anche una serie di notevoli problemi.

La risposta del legislatore infatti, senza la predisposizione di orientamenti generali (legge quadro) e senza un piano nazionale dei servizi, si è rivelata inadeguata per il settore socio-assistenziale. In mancanza di una legge quadro, i servizi si sono sviluppati in modo eterogen... _OMISSIS_ ...agione della volontà e della capacità manifestate dalle singole regioni e dai singoli enti locali .
Si è delineato così un quadro fortemente disomogeneo, ancorato alla capacità dei governi regionali di leggere i bisogni emergenti del territorio, e di orientare le proprie funzioni in relazione alle domande dei cittadini.


Il nuovo ruolo degli uffici di servizio sociale della giustizia minorile delineato dal d.P.R 448/1988.


Con l’emanazione del d.P.R 448, il legislatore provvede dunque a riordinare meglio il quadro normativo ed in particolare a definire il ruolo dei servizi sociali, formalizzando la loro partecipazione, non più limitatamente all’applicazione di misure, ma per tutto il corso del procedimento penale fin dal suo inizio, come interlocutori del giudice, ma “dalla parte” dei minori.
All’art. 6 si prevede infatti, che «in ogni stato e grado del procediment... _OMISSIS_ ...iudiziaria si deve avvalere dei servizi minorili della giustizia».

La presenza del servizio sociale ed il lavoro degli USSM diventa quindi particolarmente significativa, svolgendo soprattutto un ruolo di filtro e di raccordo fra i diversi soggetti del procedimento penale minorile.
Da un lato contribuiscono a creare un collegamento fra l’autorità giudiziaria ed il minore, attraverso la continuativa assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento, e mediante la loro opera di collaborazione con il giudice, nell’acquisizione di elementi circa le condizioni personali, familiari, sociali ed ambientali del minore. Dall’altro lato, i servizi sociali fungono poi da raccordo fra il giudice e gli altri soggetti che operano all’interno dei servizi dei centri della giustizia minorile, per l’esecuzione di tutte le misure e di tutti i provvedimenti che riguardano il minore autore di reati, dalle misur... _OMISSIS_ ... a quelle che concernono l’esecuzione della pena .

Nonostante tale portata innovatrice, non sono tuttavia mancate soprattutto all’inizio notevoli difficoltà.
L’istituto della messa alla prova, inizialmente, è stato infatti interpretato come uno strumento giuridico per offrire opportunità di vita e riferimenti non devianti ai giovani autori di reati, ma la sua applicazione non è stata ritenuta opportuna quando la situazione personale e familiare del minore, ed in particolare la sua stabile collocazione in ambienti di malavita o la sua condizione di straniero senza legami familiari stabili, rendevano improbabile o comunque difficile l’esito positivo della messa alla prova.

Da queste restrizioni, soprattutto nei confronti dei ragazzi stranieri, oltre che da perduranti incertezze, presenti presso il personale di servizio sociale per i minorenni, circa i criteri di applicabilità dell’art. 28, ne è conseguita,... _OMISSIS_ ...anni dall’entrata in vigore del d.P.R 448/1988, una relativamente scarsa applicazione di questo istituto da parte del giudice per le udienze preliminari e del tribunale dei minorenni.

Nel periodo che va dal 1989 al 1992, infatti, meno del 2% dei soggetti messi alla prova erano di nazionalità straniera, dimostrando quindi le difficoltà che i servizi ed il tribunale dei minori avevano in tale senso .
Si può notare quindi, che il d.P.R 448/1988, da una parte ha previsto delle innovazioni molto importanti nel settore minorile, ma dall’altra, come ogni radicale cambiamento, ha creato anche un po’ di smarrimento negli operatori del settore, che non sempre avevano gli strumenti per attuare al meglio le previsioni normative.

Dall’analisi del d.P.R 448/1988 emerge chiaramente l’enorme enfasi posta dal legislatore su tutta una gamma di aree di intervento di competenza dei servizi minorili dell’amministrazio... _OMISSIS_ ...zia, la cui opera si inserisce in tutti i punti chiave del nuovo assetto giudiziario. Si ritiene infatti, che il servizio sociale, soprattutto nell’ambito minorile sia indispensabile per una corretta e mirata azione di recupero del minore autore di reati.

Con l’entrata in vigore, nel 1989, delle disposizioni sul nuovo processo penale minorile, gli uffici di servizio sociale per i minorenni si sono dunque andati caratterizzando per la loro collocazione, nel sistema della giustizia minorile e nel nuovo processo penale, quale pu...

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