Lo svolgimento della prova dei minori

Lo svolgimento della prova


Analizziamo innanzitutto l’ipotesi in cui il giudice opti per la concessione del provvedimento in esame.
Disposta, quindi, la sospensione del processo, inizia lo svolgimento della prova, la cui durata massima varia in relazione alla pena edittale prevista per i reati per i quali si procede: tre anni, per i reati per cui è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, un anno negli altri casi.

All’interno di questi periodi temporali massimi, inderogabilmente previsti dal legislatore, è il giudice che determina discrezionalmente la durata della prova, in base alle esigenze educative di ogni imputato e al grado di complessità delle attività trattamentali previste nei singoli progetti.

Durante il periodo di svolgimento della prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

Il minore in prova viene affi... _OMISSIS_ ...e ai servizi minorili, i quali, anche in collaborazione con i servizi locali, devono svolgere le «opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno »

I servizi minorili dell’amministrazione della giustizia hanno, dunque, il compito della gestione tecnica della prova, come continuum rispetto all’attività, svolta in precedenza, di accertamento sulla personalità e di elaborazione del progetto.
Chiamato in causa in questo ambito, però, non è solo il servizio sociale, benché questa figura professionale debba essere considerata come la principale deputata a seguire la prova; infatti, l’uso del plurale dice chiaramente che possono essere utilizzati anche altri operatori del settore minorile, quali quelli operanti nell’area pedagogica o degli istituti e servizi ex art. 7 d.lgs 272/1989.

Inoltre i servizi minorili giudiziari devono, soprattutto in questa fase, collaborare con i servizi locali, ch... _OMISSIS_ ...già in carico il minore e ne conoscono la situazione socio-familiare. Ad essi, in particolare, spetta una funzione di mediazione sociale, cioè di raccordo tra i bisogni del minore e le risorse presenti nella società.
Ciò vale sia per le funzioni assistenziali previste dal d.P.R 616/1977 e dalle diverse leggi regionali di riordino dei servizi sociali, sia per le risorse spontanee e di volontariato (associazioni, gruppi sportivi, operatori economici, etc.) che sono non meno importanti di quelle istituzionali .

Il giudice rimane però il principale referente della prova, ed in tale veste, deve essere informato periodicamente dai servizi «dell’attività svolta e dell’evoluzione del caso » .
Sempre nell’ambito di questa attività informativa, il presidente, oltre che ricevere le relazioni dei servizi, può, personalmente o tramite un altro componente del collegio all’uopo delegato, «sentire, senza formalità... _OMISSIS_ ...gli operatori ed il minorenne».

Il contenuto del progetto ha carattere dinamico, nel senso che può mutare qualora, nel corso della sua esecuzione, una o più delle attività educative o di sostegno ivi previste vengano meno per ragioni non imputabili al minore o si rivelino concretamente incompatibili con le risorse fisiche e mentali dell’imputato.

In questi casi, il progetto non va interrotto: se così fosse, infatti, nella prima ipotesi, si finirebbe per punire il minore di colpe non sue; e nella seconda, si ignorerebbe l’esigenza di raccordare l’elasticità del progetto alle caratteristiche del minore, oltre che agli inevitabili mutamenti che possono caratterizzare la sua crescita psico- fisica.
Quindi, su proposta dei servizi, il progetto può essere semplicemente modificato.

Un altro dato che, rispetto alle valutazioni effettuate dal giudice e dai servizi al momento della messa alla pr... _OMISSIS_ ...rsi inesatto è quello della durata della sospensione.

A tale fine, l’art. 27 d.lgs 272/1989 consente al giudice, su proposta dei servizi, di disporre l’abbreviazione del progetto tutte le volte in cui si può ritenere il minore interamente recuperato ancora prima del termine originariamente previsto, mentre un analogo potere non è espressamente previsto con riferimento alla proroga del progetto. Tuttavia nella prassi, soprattutto in funzione del principio di tutela del minore, si ritiene possibile che il giudice, una volta conclusosi il progetto concordato, se rimangono delle incertezze circa l’evoluzione positiva della personalità del minore, possa disporre la proroga della prova, purché il nuovo periodo, sommato a quello già eseguito, non superi i limiti di durata fissati dall’art. 28 co. 1 del d.P.R 448/1988.
La fine anticipata della prova assume valore negativo se dipende dalla revoca disposta dal giudice. Ciò è possibil... _OMISSIS_ ...aso di «ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte» .

Da tali espressioni si ricava che:
a) non è sufficiente la singola trasgressione, dovendo, quest’ultima essere ripetuta;
b) le trasgressioni devono essere «gravi»: devono, cioè, essere sintomatiche del fatto che il minore, al di là del consenso formalmente manifestato, non ha intimamente aderito al nuovo percorso di vita che gli è stato offerto e non devono rappresentare, al contrario, fisiologici e transitori momenti di difficoltà del minore nel processo di interiorizzazione dei valori e principi alternativi a quelli antecedentemente condivisi.

Si noti che l’art. 28 co. 5 non ricollega la revoca della messa alla prova alla commissione di nuovi reati. Tuttavia, se si ritenesse decisivo il silenzio mantenuto sul punto dal legislatore, dovrebbe concludersi che la commissione di nuovi reati durante l’esecuzione della m... _OMISSIS_ ... può legittimamente assurgere a causa di revoca solo quando, tra gli specifici impegni che il minorenne assume al momento dell’elaborazione del progetto, vi sia anche quello, esplicito, di non ricadere nel reato.

Secondo però la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza tale conclusione sarebbe estremamente illogica, in quanto porterebbe ad una preclusione della revoca nelle situazioni di più evidente negatività (illiceità penale) e la consentirebbe in situazioni meno gravi (violazione di prescrizioni penalmente irrilevanti).
Appare inevitabile, pertanto, ritenere che il divieto di commettere nuovi reati, giacché racchiude in sé l’essenza stessa del risultato finale a cui aspira la messa alla prova nel suo complesso, sia insito in ogni progetto di intervento, a prescindere dal fatto che sia stato esplicitato in una specifica prescrizione .

Un altro aspetto da analizzare, durante lo svolgimento della prova, è l... _OMISSIS_ ... minorenne.
Durante la prova, infatti, il ragazzo si trova sottoposto a particolari dinamiche psicologiche che devono essere tenute presenti da parte dei soggetti adulti, al fine di adeguare atteggiamenti psicologici, tecnica pedagogica e consigli.
In particolare è utile esaminare il significato del rapporto del ragazzo con l’operatore sociale, soprattutto con riferimento alle attese del minore nei confronti di tale soggetto. Tale rapporto è fondamentale per creare nel minore il giusto impegno nel progetto.

Può capitare però che il ragazzo sia portato a richiedere nei confronti dell’operatore una sorta di amicizia, che si risolva in una copertura-protezione rispetto al suo atteggiamento, pensando che l’assistente sociale sia colui che può strappare comunque al giudice una valutazione positiva della prova, con la conseguente estinzione del reato. Nella fase preparatoria del progetto dunque, è importante che il minore venga... _OMISSIS_ ...le, da parte dell’assistente sociale che lo ha in carico, dei ruoli che ciascuno deve assumere e degli impegni di cui il ragazzo si deve fare carico, in modo da evitare che quest’ultimo scambi la disponibilità dell’operatore con la speranza di benevolenza. Nel contempo è anche necessario dare al ragazzo, con qualsiasi mezzo, anche nei particolari, l’impressione che il suo impegno rappresenta qualcosa di molto importante, non solo per lui stesso, ma anche per la giustizia.

Della prova che, non essendo stata revocata, giunge al termine, deve essere poi valutato l’esito. A tal fine, il giudice, fissa una nuova udienza nella quale deve essere garantito alle parti lo stesso diritto al contraddittorio riconosciutogli per l’udienza di concessione della misura .

È questo il momento finale cui è orientato tutto il sistema processuale fin’ora delineato, momento che consente di verificare se il giudizio prog... _OMISSIS_ ...o formulato dal giudice in ordine alla rieducazione del minore e alla evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente adeguati, abbia in concreto trovato conferma; in altre parole, il cambiamento di vita e la graduale responsabilizzazione dell’individuo destinatario della misura devono dimostrare che il giudice non si è sbagliato nel ritenerlo meritevole di fiducia .

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