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L'assenza di strumenti urbanistici attuativi non giustifica di per sé il diniego del titolo edilizio

La previsione di piano che subordina l’edificazione alla preventiva approvazione di strumento attuativo non può validamente giustificare il diniego di permesso di costruire allorché risulti un adeguato livello di urbanizzazione primaria e secondaria e una pressoché completa edificazione.

Presupposti del rilascio del permesso di costruire in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici

L’interesse pubblico che consente il rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 380/2001 non deve necessariamente attenere al carattere pubblico dell’edificio o del suo utilizzo, ma è sufficiente che coincida con gli effetti benefici per la collettività che dalla deroga potenzialmente derivano, in una logica di ponderazione e contemperamento calibrata sulle specificità del caso, ed esulante da considerazioni meramente finanziarie.

Violazioni delle norme edilizie sulle misure antisismiche

In materia di reati antisismici, integra le contravvenzioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 94, qualsiasi intervento edilizio, con la sola eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria, effettuato in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato.

Mutamento di destinazione di uso di un immobile con e senza realizzazione di opere edilizie

A fronte di un mutamento rilevante della destinazione d’uso, sia perché implicante una migrazione dell’attività da esercitare da una all’altra delle categorie funzionali ex art. 23-ter, co. 1, del TU edilizia, sia perché altresì accompagnato da opere edilizie, si deve concludere che – dal punto di vista del titolo edilizio occorrente – non possa essere sufficiente procedere nelle forme della SCIA bensì occorra preventivamente munirsi di un permesso di costruire.

Diffida emessa dal rappresentante del creditore

Anche se la diffida normalmente proviene direttamente dal creditore, quale titolare esclusivo dell’interesse da gestire, già una risalente giurisprudenza ammetteva l’efficacia della diffida intimata dal rappresentante fornito di procura del creditore, portata a conoscenza del debitore adeguatamente, come quella emessa dal difensore che dichiari di agire in nome e per conto del creditore-assistito. In tale eventualità, sorse il problema se la procura dovesse essere, o meno, conferita per iscritto

La diffida: requisiti formali e pubblicità

La diffida ad adempiere consta di tre elementi: l’intimazione dell’adempimento, l’indicazione del tempo concesso al debitore, la menzione dell’effetto risolutivo qualora il debitore non assolva ai suoi obblighi entro il termine stabilito. La disposizione in commento prevede l’adozione della forma scritta. A tal proposito, alcuni ritengono che dovrà avere sempre forma scritta, altri che il vincolo formale sia l'eccezione, e che quindi vada imposto solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

L'intimazione ad adempiere

La diffida produce i suoi effetti quando perviene nella sfera di conoscibilità del debitore, sulla base della presunzione di conoscenza degli atti recettizi che pervengono all’indirizzo del destinatario. Si dispone che la proposta, l’accettazione, la loro revoca ed ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia

Fonti giuridiche sovranazionali della confisca edilizia

A proposito delle fonti sovranazionali della confisca edilizia va in particolare esaminata la compatibilità dell’istituto con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950 e successivamente integrata da una serie di protocolli aggiuntivi, come interpretata dallo specifico organo giurisdizionale permanente (la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), finalizzato ad assicurare il rispetto degli impegni derivanti agli Stati contraenti dalla Convenzione stessa.

Presupposti ed ambito applicativo della confisca edilizia: gli abusi di massima gravità

La confisca edilizia è una misura sanzionatoria che scatta laddove il trasgressore non solo abbia realizzato un abuso edilizio di massima gravità, ma abbia anche omesso di ripristinare la legalità violata nei termini di legge: è solo in presenza di questi presupposti, infatti, che prende avvio il procedimento confiscatorio.

Il contenuto dell’ordinanza di demolizione quale comunicazione di avvio del procedimento acquisitivo

Per dare all’ordinanza di demolizione la dignità di una vera comunicazione di avvio del procedimento sarebbe opportuno che l’atto avesse i contenuti tipici dell’art. 8, comma 2, della L. 241/1990: quest’ultima norma, infatti, prescrive il contenuto minimo della comunicazione di avvio del procedimento, elencandolo in sei lettere, con un catalogo che il legislatore ritiene idoneo a garantire le esigenze partecipative degli interessati.

Effetti dell'istanza di sanatoria edilizia sulla demolizione e sulla confisca

Così come l’istanza di condono, anche l’istanza di accertamento di conformità (almeno se non pretestuosa) comporta una sospensione necessaria del procedimento sanzionatorio eventualmente intrapreso dall’autorità comunale, nonché l’inefficacia dell’ordinanza demolitoria eventualmente già spiccata.

L’obbligo di indicazione dell’oggetto della confisca edilizia

La maggior parte della giurisprudenza amministrativa, pur non rispettando la volontà legislativa di indicare l’area che viene acquisita di diritto al patrimonio comunale sin dall’ordinanza di demolizione, richiede per lo meno che essa sia indicata nel provvedimento di accertamento dell’intervenuta confisca, ad esempio con i riferimenti catastali.

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