Le garanzie partecipative nella pianificazione attuativa

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI

Nell'ambito del procedimento per l'approvazione di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale comunale (nella specie un PII, previsto dagli articoli 87 e seguenti della legge regionale della Lombardia n. 12/2005) trovano applicazione le speciali norme sull’approvazione dei piani attuativi (fra cui anche l’art. 14 della LR 12/2005) e non le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dalla l. 241/1990.

L’art. 15 della legge reg. Emilia-Romgna n. 20 del 2000 («Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio»), nel disciplinare «gli accordi territoriali», non assoggetta l’iter di formazione degli stessi a specifiche forme di pubblicità, né contempla meccanismi di partecipazione dei soggetti privati che possano subire pregiud... _OMISSIS_ ...ulande intese tra Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica

Con l’approvazione del piano attuativo, il vincolo si trasforma da sostanzialmente espropriativo (così qualificabile considerato il disegno pubblico di risistemazione complessiva dell’area, l’obbligo di piano attuativo, e la possibilità di espropriazione nei confronti dei proprietari dissenzienti prevista all’epoca dall’art. 28 comma 11 della legge 1150/1942 e poi dall’art. 12 comma 4 della LR 12/2005), a formalmente espropriativo, ed è quindi necessario assicurare le garanzie procedimentali previste dall’art. 11 comma 1 del DPR 327/2001.

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PEEP

Per espresso disposto dell’art. 13 della legge n. 241/1990, ... _OMISSIS_ ...i in tema di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e di partecipazione procedimentale non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Per l’approvazione dei piani di edilizia economica e popolare vengono dunque in considerazione la disciplina speciale dettata dalla legge n. 167/1962 (oltre alla normativa regionale).

Il coinvolgimento dei soggetti interessati da un intervento di edilizia economica e popolare deve avvenire prima della comunicazione dell’atto di localizzazione ma non prima dell’adozione del Piano, in quanto, con riferimento a tale fase prodromica di stampo urbanistico, a mente dell’art. 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241, vigono i regimi settoriali che prevedono la fase di colloquialità ammini... _OMISSIS_ ... soggetto interessato e l’Amministrazione procedente.

La disposizione relativa all’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, per espressa previsione dell’art. 13, l. n. 241/1990, non si applica a riguardo dell’attività della p. a. volta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione (nel caso di specie PEEP), per i quali resta ferma, a fini garantistici, la disciplina che li regola.

In ipotesi in cui la pubblica utilità discende dall'approvazione di un peep, la partecipazione degli interessati al procedimento avviene, ai sensi degli artt. art. 9 e 11, ultimo comma, del D.P.R. 327/2001, secondo le regole ordinarie sulle modalità di partecipazione degli interessati alle fasi di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici.

Alla luce dell'art. 13 della L. n. 241/90, le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento... _OMISSIS_ ... non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; ne consegue che le procedure partecipative relative alla formazione del PEEP risultano già compiutamente disciplinate dalla normativa statale e regionale di settore.

In ipotesi di variante al piano di zona adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma V, della L. n. 167/1962, non comportante modifiche al dimensionamento complessivo del Piano (e, quindi, non incidente né sul suo perimetro né sull’individuazione delle aree da espropriare), l'omessa comunicazione di avvio del procedimento risulta irrilevante ai sensi dell'art. 21 octies L. n. 241/1990, in mancanza di dimostrazione da parte dei proprietari di un loro interesse rispetto a scelte insediative che non hanno mutato quanto... _OMISSIS_ ...dal piano in merito all'espropriazione delle aree di loro proprietà.

In ipotesi di adozione di variante al piano di zona per l’edilizia residenziale pubblica, approvata con la procedura di cui all’art. 34 della L. n. 865/1971, l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla notificazione ai proprietari interessati, ai sensi dell’art. 8, comma 5, della L. n. 167/1962; ciò al fine di consentire la partecipazione all’iter formativo della variante.

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PEEP --> ASSEGNAZIONE AREE

Il principio secondo cui il responsabile del procedimento amministrativo è tenuto a indicare o rettificare eventuali irregolarità formali è applicabile anche al procedimento di assegnazione delle aree P.E.E.P., a condizione che non sia turbata la par condicio dei concorrenti e non vi si... _OMISSIS_ ...ione del contenuto della documentazione presentata.

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PEEP --> RICHIESTA DI CONGUAGLIO

In ipotesi di atti caratterizzati dalla natura paritetica (nel caso di specie richiesta agli assegnatari di aree interessate da interventi di edilizia residenziale pubblica, di conguagli per maggiori oneri di esproprio), non possono trovare applicazione istituti dettati con riferimento alla diversa fattispecie dell’attività provvedimentale della pubblica amministrazione; non censurabile pertanto è la violazione delle norme in materia di partecipazione procedimentale (artt. 7 e 8 l. 241 del 1990).

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PIANI DI RECUPERO

La riadozione di piano di recupero in varian... _OMISSIS_ ... riproposizione dei vincoli espropriativi, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento

Le garanzie partecipative devono essere garantite quando ancora non è sostanzialmente definita e cristallizzata la determinazione autoritativa; ciò postula che, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità (nel caso di specie tramite approvazione di piano di recupero), venga assicurato il contraddittorio con i soggetti interessati, adempiendo alle formalità all’uopo previste dalle specifiche disposizioni regolanti l’iter espropriativo a tutela appunto delle garanzie del giusto procedimento.

Le scelte in ordine all'individuazione delle aree da ricomprendere in piano di recupero sono di carattere generale a fronte delle quali non è configurabile per l’amministrazione uno specifico onere di comunicazione dell’avvio del procedimento.

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> P... _OMISSIS_ ...I E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PIANO PARTICOLAREGGIATO

Le norme sulla partecipazione procedimentale di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 non si applicano ai piani particolareggiati ai sensi dell’articolo 13 della medesima legge, oltre che per il rispetto della lettera della disposizione dell'articolo citato, in quanto atti di pianificazione urbanistica atteso che l'esigenza del contraddittorio tra le parti pubbliche e private risulta già salvaguardata nell'ambito della vigente disciplina di formazione degli strumenti urbanistici primari, ossia attraverso la pubblicazione, la presentazione di osservazioni, l’esame, le controdeduzioni e l’approvazione.

L'adozione e la successiva approvazione del piano particolareggiato non sono soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7 della L. n. 241 del 1990, qualora la normativa settoriale (nella fattispecie, ex art. 21 e... _OMISSIS_ ... Romagna 47/1978) garantisca comunque un contraddittorio tra le parti pubbliche e private nell'ambito delle scansioni in cui si articola il relativo procedimento: adozione, pubblicazione all'albo, affissione manifesti, presentazione di osservazioni e opposizioni, esame, controdeduzioni, approvazione.

La notifica degli atti di approvazione dei piani attuativi (nel caso di specie variante a piano particolareggiato), va effettuata soltanto nei confronti dei proprietari “degli immobili vincolati”, intendendosi con tale espressione le proprietà sottoposte a vincolo totale o parziale di inedificabilità o di espropriazione, e quindi incisi in maniera “diretta” dalla nuova disciplina, con esclusione, pertanto, di asseriti effetti pregiudizievoli meramente eventuali ed ipotetici.

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PIP

... _OMISSIS_ ...adozione e approvazione del piano per insediamenti produttivi non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento ai proprietari delle aree interessate, sia perché il P.I.P. è un atto generale di pianificazione urbanistica per il quale tale necessità è esclusa dall'art. 13 l. 7 agosto 1990, n. 241, sia perché le norme procedimentali specifiche garantiscono comunque la partecipazione degli interessati attraverso la pubblicazione degli atti e la conseguente possibilità di presentare osservazioni.

Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 865 del 1971, la notifica individuale del P.I.P. ai proprietari incisi, costituisce un adempimento successivo al perfezionarsi dello strumento e non incide, pertanto, sulla sua validità, rilevando ai soli fini del decorso del termine d’impugnazione.

La deliberazione di approvazione del P.I.P., avendo a oggetto uno strumento urbanistico (ancorché di natura attuati... _OMISSIS_ ...ssere preceduta da avviso di inizio del relativo procedimento ai proprietari delle aree interessate.

L’approvazione del progetto definitivo integra, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento, una fattispecie diversa ed alternativa rispetto all'approvazione del piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, come si evince dall’art. 12, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 327/2001, e la disciplina di tale seconda fattispecie, agli effetti della partecipazione procedimentale, è puntualmente ed esaustivamente enucleata dall’art. 34, comma 12, d.lvo n. 76/1990.

Giusta indicazione emergente dall’art. 13, comma 1, L n. 241/90 non sussiste violazione dell’indefettibile modulo partecipativo, con riferimento alla formazione di un Piano per gli Insediamenti Produttivi che, nell’elaborazione giurisprudenziale, appartiene alla categoria dei piani urbanistici funzionali di rilievo locale, n... _OMISSIS_ ... strumento di attuazione dei piani urbanistici generali e di promozione e gestione dello sviluppo economico e sociale.

La comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, non è necessaria nel caso di approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione; tale approvazione non determina la dichiarazione di pubblica utilità. Nel caso di un P.I.P. quest’ultima, infatti, discende esclusivamente dall’approvazione del piano attuativo.

Gli atti di adozione e approvazione del piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento ai proprietari delle aree interessate; e ciò sia perché il P.I.P. è un atto generale di pianificazione urbanistica per il quale tale necessità è esclusa dall'art. 13 l. 7 agosto 1990, n. 241, sia perché le norme procedimentali specifiche garantiscono comunque la partecipazione degli interes... _OMISSIS_ ... la pubblicazione degli atti e la conseguente possibilità di presentare osservazioni.

Il procedimento finalizzato all'approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi non richiede il previo avviso di inizio di cui all'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 e ciò sia perché il P.I.P. è un atto generale di pianificazione urbanistica per il quale tale necessità è esclusa dall'art. 13, l. 7 agosto 1990 n. 241, sia perché le norme procedimentali specifiche garantiscono comunque la partecipazione degli interessati attraverso la pubblicazione degli atti e la conseguente possibilit&ag...


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