PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI
Nell'ambito del procedimento per l'approvazione di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale comunale (nella specie un PII, previsto dagli articoli 87 e seguenti della legge regionale della Lombardia n. 12/2005) trovano applicazione le speciali norme sull’approvazione dei piani attuativi (fra cui anche l’art. 14 della LR 12/2005) e non le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dalla l. 241/1990.
L’art. 15 della legge reg. Emilia-Romgna n. 20 del 2000 («Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio»), nel disciplinare «gli accordi territori...
_OMISSIS_ ...ulande intese tra Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica
Con l’approvazione del piano attuativo, il vincolo si trasforma da sostanzialmente espropriativo (così qualificabile considerato il disegno pubblico di risistemazione complessiva dell’area, l’obbligo di piano attuativo, e la possibilità di espropriazione nei confronti dei proprietari dissenzienti prevista all’epoca dall’art. 28 comma 11 della legge 1150/1942 e poi dall’art. 12 comma 4 della LR 12/2005), a formalmente espropriativo, ed è quindi necessario assicurare le garanzie procedimentali previste dall’art. 11 comma 1 del DPR 327/2001.
PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, ...
_OMISSIS_ ...i in tema di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e di partecipazione procedimentale non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Per l’approvazione dei piani di edilizia economica e popolare vengono dunque in considerazione la disciplina speciale dettata dalla legge n. 167/1962 (oltre alla normativa regionale).
Il coinvolgimento dei soggetti interessati da un intervento di edilizia economica e popolare deve avvenire prima della comunicazione dell’atto di localizzazione ma non prima dell’adozione del Piano, in quanto, con riferi...
_OMISSIS_ ... soggetto interessato e l’Amministrazione procedente.
La disposizione relativa all’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, per espressa previsione dell’art. 13, l. n. 241/1990, non si applica a riguardo dell’attività della p. a. volta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione (nel caso di specie PEEP), per i quali resta ferma, a fini garantistici, la disciplina che li regola.
In ipotesi in cui la pubblica utilità discende dall'approvazione di un peep, la partecipazione degli interessati al procedimento avviene, ai sensi degli artt. art. 9 e 11, ultimo comma, del D.P.R. 327/2001, secondo le regole ordinarie sulle modalità di partecipazione degli interessati...
_OMISSIS_ ... non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; ne consegue che le procedure partecipative relative alla formazione del PEEP risultano già compiutamente disciplinate dalla normativa statale e regionale di settore.
In ipotesi di variante al piano di zona adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma V, della L. n. 167/1962, non comportante modifiche al dimensionamento complessivo del Piano (e, quindi, non incidente né sul suo perimetro né sull’individuazione delle aree da espropriare), l'omessa comunicazione di avvio del procedimento risulta irri...
_OMISSIS_ ...dal piano in merito all'espropriazione delle aree di loro proprietà.
In ipotesi di adozione di variante al piano di zona per l’edilizia residenziale pubblica, approvata con la procedura di cui all’art. 34 della L. n. 865/1971, l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla notificazione ai proprietari interessati, ai sensi dell’art. 8, comma 5, della L. n. 167/1962; ciò al fine di consentire la partecipazione all’iter formativo della variante.
PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PEEP --> ASSEGNAZIONE AREE
Il principio secondo cui il responsabile del procedimento amministrativo è tenuto a indicare o rettifi...
_OMISSIS_ ...ione del contenuto della documentazione presentata.
PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PEEP --> RICHIESTA DI CONGUAGLIO
In ipotesi di atti caratterizzati dalla natura paritetica (nel caso di specie richiesta agli assegnatari di aree interessate da interventi di edilizia residenziale pubblica, di conguagli per maggiori oneri di esproprio), non possono trovare applicazione istituti dettati con riferimento alla diversa fattispecie dell’attività provvedimentale della pubblica amministrazione; non censurabile pertanto è la violazione delle norme in materia di partecipazione procedimentale (artt. 7 e 8 l. 241 del 1990).
PROCEDURA --> CONTRADD...
_OMISSIS_ ... riproposizione dei vincoli espropriativi, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento
Le garanzie partecipative devono essere garantite quando ancora non è sostanzialmente definita e cristallizzata la determinazione autoritativa; ciò postula che, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità (nel caso di specie tramite approvazione di piano di recupero), venga assicurato il contraddittorio con i soggetti interessati, adempiendo alle formalità all’uopo previste dalle specifiche disposizioni regolanti l’iter espropriativo a tutela appunto delle garanzie del giusto procedimento.
Le scelte in ordine all'individuazione delle aree da ricomprendere in piano di recupero sono di carattere generale a fronte delle quali non è config...
_OMISSIS_ ...I E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PIANO PARTICOLAREGGIATO
Le norme sulla partecipazione procedimentale di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 non si applicano ai piani particolareggiati ai sensi dell’articolo 13 della medesima legge, oltre che per il rispetto della lettera della disposizione dell'articolo citato, in quanto atti di pianificazione urbanistica atteso che l'esigenza del contraddittorio tra le parti pubbliche e private risulta già salvaguardata nell'ambito della vigente disciplina di formazione degli strumenti urbanistici primari, ossia attraverso la pubblicazione, la presentazione di osservazioni, l’esame, le controdeduzioni e l’approvazione.
L'adozione e la successiva approvazione del piano...
_OMISSIS_ ... Romagna 47/1978) garantisca comunque un contraddittorio tra le parti pubbliche e private nell'ambito delle scansioni in cui si articola il relativo procedimento: adozione, pubblicazione all'albo, affissione manifesti, presentazione di osservazioni e opposizioni, esame, controdeduzioni, approvazione.
La notifica degli atti di approvazione dei piani attuativi (nel caso di specie variante a piano particolareggiato), va effettuata soltanto nei confronti dei proprietari “degli immobili vincolati”, intendendosi con tale espressione le proprietà sottoposte a vincolo totale o parziale di inedificabilità o di espropriazione, e quindi incisi in maniera “diretta” dalla nuova disciplina, con esclusione, pertanto, di asseriti effetti pregiudizievoli meramente eve...
_OMISSIS_ ...adozione e approvazione del piano per insediamenti produttivi non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento ai proprietari delle aree interessate, sia perché il P.I.P. è un atto generale di pianificazione urbanistica per il quale tale necessità è esclusa dall'art. 13 l. 7 agosto 1990, n. 241, sia perché le norme procedimentali specifiche garantiscono comunque la partecipazione degli interessati attraverso la pubblicazione degli atti e la conseguente possibilità di presentare osservazioni.
Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 865 del 1971, la notifica individuale del P.I.P. ai proprietari incisi, costituisce un adempimento successivo al perfezionarsi dello strumento e non incide, pertanto, sulla sua validità, rilevando ai s...
_OMISSIS_ ...ssere preceduta da avviso di inizio del relativo procedimento ai proprietari delle aree interessate.
L’approvazione del progetto definitivo integra, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento, una fattispecie diversa ed alternativa rispetto all'approvazione del piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, come si evince dall’art. 12, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 327/2001, e la disciplina di tale seconda fattispecie, agli effetti della partecipazione procedimentale, è puntualmente ed esaustivamente enucleata dall’art. 34, comma 12, d.lvo n. 76/1990.
Giusta indicazione emergente dall’art. 13, comma 1, L n. 241/90 non sussiste violazione dell’indefettibile modulo partecipativo, con riferimento al...
_OMISSIS_ ... strumento di attuazione dei piani urbanistici generali e di promozione e gestione dello sviluppo economico e sociale.
La comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, non è necessaria nel caso di approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione; tale approvazione non determina la dichiarazione di pubblica utilità. Nel caso di un P.I.P. quest’ultima, infatti, discende esclusivamente dall’approvazione del piano attuativo.
Gli atti di adozione e approvazione del piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento ai proprietari delle aree interessate; e ciò sia perché il P.I.P. è un atto generale di pianificazione urb...
_OMISSIS_ ... la pubblicazione degli atti e la conseguente possibilità di presentare osservazioni.
Il procedimento finalizzato all'approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi non richiede il previo avviso di inizio di cui all'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 e ciò sia perché il P.I.P. è un atto generale di pianificazione urbanistica per il quale tale necessità è esclusa dall'art. 13, l. 7 agosto 1990 n. 241, sia perché le norme procedimentali specifiche garantiscono comunque la partecipazione degli interessati attraverso la pubblicazione degli atti e la conseguente possibilità di presentare osservazioni.
Va escluso, ai sensi dell'art. 13 comma 1, l. n. 241 del 1990, l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di localizzazione di un imp...
_OMISSIS_ ...nerali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
Gli atti di adozione e di approvazione del P.I.P. non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari delle aree interessate, e ciò sia perché si tratta di un atto generale di pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia perché le norme procedimentali specifiche garantiscono comunque la partecipazione degli interessati attraverso la pubblicazione degli atti e la conseguente possibilità di presentare osservazioni.
L’art. 13 comma 1 della l.n. 241/90 costituisce esimente dal dovere partecipativo mediante avviso di avvio del procedimento o...
_OMISSIS_ ...enti produttivi).
La giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermare che la comunicazione di avvio del procedimento ex L. n. 241/1990 non è necessaria quando l’espropriazione per pubblica utilità si inserisce nell’ambito di un P.I.P. e quando il destinatario dell’atto ablatorio è a conoscenza del procedimento di adozione del Piano stesso, visto che in tali casi la legge prevede specifiche forme di partecipazione.
L’apposizione di vincolo espropriativo (nel caso di specie) conseguente a variante comportante ampliamento di un PIP, deve essere preceduta ex art.11 comma 1 lett. a) del DPR n. 327/2001, dalla comunicazione di avvio del procedimento; ciò in quanto trattasi di variante “puntuale” finalizzata alla rea...
_OMISSIS_ ...
In ipotesi di Piano per gli insediamenti produttivi previsto dall’art. 27 della 22 ottobre 1971 n. 865, la dichiarazione di pubblica utilità deriva ex lege dall’approvazione del piano; ne consegue l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai proprietari degli immobili compresi nel piano ex art. 16 comma 4 DPR 327/2001.
Gli atti concernenti attività prodromiche all’avvio del procedimento di formazione del P.I.P. e di interesse esclusivo dell’Amministrazione comunale per essere (nel caso di specie) funzionali alla richiesta del finanziamento, non hanno alcun carattere lesivo per i soggetti proprietari di suoli interessati e pertanto non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento
Le ...
_OMISSIS_ ... n. 241 del 1990, comportante esenzione dall'obbligo di comunicazione di avvio del relativo procedimento; ciò in quanto norme procedimentali specifiche garantiscono comunque la partecipazione degli interessati attraverso la pubblicazione degli atti e la conseguente possibilità di presentare osservazioni.
PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PIP --> ASSEGNAZIONE AREE
L’atto di assegnazione delle aree incluse nel PIP costituisce l’esito di una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, per cui nessuna specifica comunicazione ex art. 7 e 8 L. n. 241/1990 è dovuta al proprietario del bene espropriato; quest'ultimo, infatti non può opporre nulla rispetto ...
_OMISSIS_ ...ato.
PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PIP --> RICHIESTA DI CONGUAGLIO
Le comunicazioni con cui l’amministrazione ha reso edotto delle vicende espropriative inerenti il P.I.P. oltre che dell’intenzione di richiedere il rimborso delle maggiori somme pagate per l’indennità di esproprio, in applicazione della convenzione illo tempore stipulata con i soggetti attuatori assolvono ad una funzione partecipativa - equivalente a quella cui è funzionale l’avviso ex art. 7 L. 241/1990 – qualora abbiano consentito al destinatario degli atti finali di contraddire efficacemente in ordine alle determinazioni che l’amministrazione andava ad assumere.