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Diffida emessa dal rappresentante del creditore

Anche se la diffida normalmente proviene direttamente dal creditore, quale titolare esclusivo dell’interesse da gestire, già una risalente giurisprudenza ammetteva l’efficacia della diffida intimata dal rappresentante fornito di procura del creditore, portata a conoscenza del debitore adeguatamente, come quella emessa dal difensore che dichiari di agire in nome e per conto del creditore-assistito. In tale eventualità, sorse il problema se la procura dovesse essere, o meno, conferita per iscritto

La diffida: requisiti formali e pubblicità

La diffida ad adempiere consta di tre elementi: l’intimazione dell’adempimento, l’indicazione del tempo concesso al debitore, la menzione dell’effetto risolutivo qualora il debitore non assolva ai suoi obblighi entro il termine stabilito. La disposizione in commento prevede l’adozione della forma scritta. A tal proposito, alcuni ritengono che dovrà avere sempre forma scritta, altri che il vincolo formale sia l'eccezione, e che quindi vada imposto solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

L'intimazione ad adempiere

La diffida produce i suoi effetti quando perviene nella sfera di conoscibilità del debitore, sulla base della presunzione di conoscenza degli atti recettizi che pervengono all’indirizzo del destinatario. Si dispone che la proposta, l’accettazione, la loro revoca ed ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia

Fonti giuridiche sovranazionali della confisca edilizia

A proposito delle fonti sovranazionali della confisca edilizia va in particolare esaminata la compatibilità dell’istituto con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950 e successivamente integrata da una serie di protocolli aggiuntivi, come interpretata dallo specifico organo giurisdizionale permanente (la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), finalizzato ad assicurare il rispetto degli impegni derivanti agli Stati contraenti dalla Convenzione stessa.

Presupposti ed ambito applicativo della confisca edilizia: gli abusi di massima gravità

La confisca edilizia è una misura sanzionatoria che scatta laddove il trasgressore non solo abbia realizzato un abuso edilizio di massima gravità, ma abbia anche omesso di ripristinare la legalità violata nei termini di legge: è solo in presenza di questi presupposti, infatti, che prende avvio il procedimento confiscatorio.

Il contenuto dell’ordinanza di demolizione quale comunicazione di avvio del procedimento acquisitivo

Per dare all’ordinanza di demolizione la dignità di una vera comunicazione di avvio del procedimento sarebbe opportuno che l’atto avesse i contenuti tipici dell’art. 8, comma 2, della L. 241/1990: quest’ultima norma, infatti, prescrive il contenuto minimo della comunicazione di avvio del procedimento, elencandolo in sei lettere, con un catalogo che il legislatore ritiene idoneo a garantire le esigenze partecipative degli interessati.

Effetti dell'istanza di sanatoria edilizia sulla demolizione e sulla confisca

Così come l’istanza di condono, anche l’istanza di accertamento di conformità (almeno se non pretestuosa) comporta una sospensione necessaria del procedimento sanzionatorio eventualmente intrapreso dall’autorità comunale, nonché l’inefficacia dell’ordinanza demolitoria eventualmente già spiccata.

L’obbligo di indicazione dell’oggetto della confisca edilizia

La maggior parte della giurisprudenza amministrativa, pur non rispettando la volontà legislativa di indicare l’area che viene acquisita di diritto al patrimonio comunale sin dall’ordinanza di demolizione, richiede per lo meno che essa sia indicata nel provvedimento di accertamento dell’intervenuta confisca, ad esempio con i riferimenti catastali.

Impugnazione del provvedimento di confisca edilizia in seguito all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione

I motivi di impugnazione del provvedimento della confisca si possono ascrivere a tre categorie: per l’illegittimità derivata dall'invalidità dell'ordinanza di demolizione; per vizi del provvedimento acquisitivo, ma sostanzialmente analoghi ad altrettanti vizi dell'ordinanza di demolizione; per vizi squisitamente propri, ossia giammai formulati nei confronti dell’ordinanza ripristinatoria.

La notifica agli interessati quale condizione di efficacia del provvedimento di confisca edilizia

La confisca non può produrre i suoi effetti tipici (ossia non può autorizzare l’immissione in possesso e la trascrizione dell’acquisto) prima della sua notifica individuale ai privati interessati: si tratta degli stessi soggetti che hanno ricevuto l’ordinanza di demolizione: da un lato il proprietario (e tutti i contitolari del bene), dall’altra i responsabili dell’abuso, così come identificati in apposita norma del testo unico edilizia.

L’impossessamento del bene confiscato da parte della p.a.

L’art. 31 d.P.R. 380/2001 non si preoccupa di regolamentare come l’ufficio incaricato dell’esecuzione del provvedimento di confisca debba procurare all’amministrazione la materiale disponibilità del bene. Per colmare la lacuna è dunque opportuno ricercare nell’ordinamento una normativa applicabile in via analogica. A tal fine si può far riferimento alla disciplina dettata dal d.P.R. 327/2001 per l’esecuzione del decreto di esproprio.

La confisca edilizia nell'attuale formulazione ex art. 31 d.p.r. 380/2001

L'art. 31 del d.p.r. 380/2001 riprende e fa propria la struttura dell'art. 7 l. 47/1985, ma il legislatore ne approfitta per apportare alcune precisazioni di non poco momento, soprattutto sulla base dei contrasti che si erano delineati nel vigore della normativa precedente.

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