L'atto d'obbligo, sottoscritto dal proprietario, di cessione delle aree necessarie per la costruzione di strade o altre opere pubbliche, al fine di conseguire l'autorizzazione a lottizzare, non è di per sé idoneo a configurare il trasferimento del bene a favore del comune, trattandosi di atto preliminare, che al fine di produrre l'effetto traslativo, necessita di un successivo atto negoziale.