Il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali di rilevante estensione, può essere escluso unicamente in caso di comprovata concreta impossibilità di esercitare la custodia, quale potere di fatto sul bene stesso. Tale impossibilità deve essere accertata in relazione alla causa concreta del danno.