La facoltà di mantenimento delle strutture sul demanio marittimo nel periodo invernale ex art. 1 co. 246, l. 145/2018

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA - MANTENIMENTO NELLA STAGIONE INVERNALE - L. 145/2018

Appare ictu oculi evidente la totale estraneità dell’art. 1 co. 246 l. 145/2018 rispetto alle prescrizioni normative derivanti dalla direttiva servizi, risultando completamente diversi i presupposti anzitutto fattuali di applicabilità della norma.

In caso di applicazione dell'art. 1, comma 246, della l. 145/2018 resta fermo il potere ed anzi il potere-dovere delle Amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio e alla cura dell’attività urbanistico edilizia di procedere ad attività di vigilanza e di controllo al fine di accertare che le strutture effettivamente in essere rispondano alle specifiche tecniche in conformità dei titoli autorizzativi a suo tempo rilasciati, atteso che il successivo accertamento di una difformità in tal senso farebbe venir meno... _OMISSIS_ ...di applicazione dell’art. 1 co. 246 della legge citata.

La manifestazione di volontà di volersi avvalere della facoltà di mantenimento delle strutture nel periodo invernale ex art. 1 co. 246, l. 145/2018 non può essere qualificata come “istanza”, atteso che tale termine postula di per sé una “risposta” positiva o negativa da parte dell’amministrazione, richiedendo di conseguenza l’avvio di un procedimento, con una fase istruttoria e con l’adozione di un provvedimento conclusivo e finale, previa acquisizione del parere della Soprintendenza.

L’art. 1, comma 246, l. 145/2018, nella sua portata precettiva, si rivolge a due destinatari, in quanto da un lato attribuisce ai soggetti indicati la facoltà e il diritto di mantenere le strutture amovibili fino al 31.12.2020, dall’altro – correlativamente – impone alla Pubblica Amministrazione di astenersi da provvedimenti volti ad imporre l... _OMISSIS_ ...lle stesse fino alla data suindicata, in palese violazione del chiaro dettato normativo.

La facoltà o diritto di non procedere allo smontaggio delle strutture amovibili al termine della stagione estiva e solo fino al 31 dicembre 2020, attribuito ex lege ai titolari delle concessioni demaniali marittime cosi come individuati dalla norma, può essere fatto valere anche per così dire “in via di eccezione”, atteso che - non essendo previsto alcun procedimento o necessità di conseguimento di titoli e pareri – l’effetto sospensivo consegue ex lege ed in via automatica; non occorre pertanto alcuna previa dichiarazione o manifestazione della volontà di volersi avvalere dell’effetto previsto in via automatica dalla norma in esame.

Nell’art. 1, comma 246, l. 145/2018, l’utilizzo del termine “possono” in luogo di termini come “mantengono” o “devono mantenere” significa semplice... _OMISSIS_ ...gislatore non ha inteso costringere i titolari delle concessioni demaniali di cui sopra a mantenere le strutture in questione, rimettendo alla discrezionale valutazione di ciascuno - e nell’ambito delle proprie valutazioni imprenditoriali – la decisione di mantenere le strutture ovvero di procedere al relativo smontaggio.

L’art. 1 comma 246 della legge 145/2018 non realizza alcuna violazione delle competenze paesaggistiche della Soprintendenza e della tutela del paesaggio ex art. 9 Cost. né delle competenze in materia urbanistica edilizia riservate ai Comuni e alla Regione.

Con l'art. 1, comma 246, l. 145/2018, il Legislatore ha inteso accordare una tutela alla categoria dei titolari delle concessioni demaniali marittime indicate nella norma per un tempo limitato in ragione di una discrezionale scelta di politica economico sociale, trattandosi di una categoria di rilevante importanza sul piano della economia nazionale, penalizzata ... _OMISSIS_ ... contesto da una situazione di assoluta incertezza normativa e da rilevanti limitazioni dal punto di vista operativo e imprenditoriale.

In caso di applicazione dell'art. 1, comma 246, della L. 145/2018 (c.d. “salva-lidi”) resta fermo il potere ed anzi il potere-dovere delle Amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio e alla cura dell'attività urbanistico edilizia di procedere ad attività di vigilanza e di controllo al fine di accertare che le strutture effettivamente in essere rispondano alle specifiche tecniche in conformità dei titoli autorizzativi a suo tempo rilasciati, atteso che il successivo accertamento di una difformità in tal senso farebbe venir meno i presupposti di applicazione della norma suddetta.

L'art. 1, comma 246, l. 145/2018, nella sua portata precettiva, si rivolge a due destinatari, in quanto da un lato attribuisce ai soggetti indicati la facoltà e il diritto di mantenere le strutture amovibili fino al 31.12.2... _OMISSIS_ ..., correlativamente, impone alla Pubblica Amministrazione di astenersi da provvedimenti volti ad imporre lo smontaggio delle stesse fino alla data suindicata, in palese violazione del chiaro dettato normativo.

Nell'art. 1, comma 246, l. 145/2018, l'utilizzo del termine “possono” in luogo di termini come “mantengono” o “devono mantenere” significa semplicemente che il legislatore non ha inteso costringere i titolari delle concessioni demaniali marittime a mantenere installate le strutture amovibili, ma ha rimesso alla discrezionale valutazione di ciascuno - e nell'ambito delle proprie valutazioni imprenditoriali - la decisione di mantenere tali strutture ovvero di procedere al relativo smontaggio.

L'art. 1 comma 246 della legge 145/2018 non realizza alcuna violazione delle competenze paesaggistiche della Soprintendenza e della tutela del paesaggio ex art. 9 Cost., né delle competenze in materia urbanistico-edilizia ... _OMISSIS_ ...muni e alla Regione.

Dal punto di vista soggettivo la facoltà di mantenimento delle strutture amovibili di cui alla c.d. norma salva-lidi (art. 1 comma 246 della legge n. 145/2018) è riservata ai soli titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e ai titolari di concessioni demaniali marittime utilizzate come punti di approdo per la nautica da diporto e, quindi sempre nell’ambito delle finalità turistico ricreative.

La temporanea sospensione dell’obbligo di smontaggio delle strutture amovibili per un arco di tempo assai limitato nulla ha a che vedere con la proroga delle concessioni demaniali marittime fino all’anno 2033.

Dal punto di vista oggettivo, ai fini dell'applicazione della c.d. norma salva-lidi occorre che si tratti di manufatti amovibili come definiti dall’art. 3 co. 1 lett. e.5 del DPR 380/2001: deve in proposito ritenersi che il termine “amovibili” utilizzato nell... _OMISSIS_ ...e debba ritenersi equivalente dal punto di vista contenutistico a quello utilizzato nella citata lettera e.5), ovvero ai manufatti o strutture leggere e con possibilità di facile rimozione, non apparendo significativo l’utilizzo delle lievi diversità terminologiche.

Il requisito della amovibilità delle strutture è previsto come necessario dalla c.d. norma salva-lidi non già in funzione della rimozione con cadenza stagionale, bensì al solo fine di garantire che all’atto della cessazione dal rapporto concessorio, il bene demaniale possa essere restituito all’amministrazione concedente senza necessità alcuna di particolari interventi ripristinatori.

Occorre rilevare che la facoltà o diritto di non procedere allo smontaggio delle strutture amovibili al termine della stagione estiva e solo fino al 31 dicembre 2020, attribuito ex lege ai titolari delle concessioni demaniali marittime cosi come individuati dall'art. 1 comma 246 del... _OMISSIS_ .../2018, può essere fatto valere anche per così dire “in via di eccezione”, atteso che - non essendo previsto alcun procedimento o necessità di conseguimento di titoli e pareri – l’effetto sospensivo consegue ex lege ed in via automatica; non occorre pertanto alcuna previa dichiarazione o manifestazione della volontà di volersi avvalere dell’effetto previsto in via automatica dalla norma in esame.

Le amministrazioni o le autorità competenti possono in qualunque tempo procedere ad una verifica dello stato dei luoghi al fine di accertare l’eventuale difetto dei presupposti di applicazione della norma salva-lidi, quali il difetto della qualità di concessionario, la non corrispondenza delle strutture a quelle oggetto di autorizzazione e di titolo edilizio ovvero la non conformità rispetto ai criteri indicati nello stesso art.1 co 246 della legge n. 145/2018.

Il legislatore, in una materia caratterizzata da rileva... _OMISSIS_ ... da incertezze normative (anche relative al raccordo della normativa nazionale con quella dell’Unione Europea), nelle more del riordino della materia, ha inteso assicurare - ex lege, con la c.d. norma salva-lidi - il diritto alla conservazione o mantenimento delle strutture amovibili fino al 31.12.2020, ovvero per il tempo di due sole stagioni invernali. L'art. 1 comma 246 della legge n. 145/2018 è una norma statale e non regionale e si muove dunque nell’alveo delle competenze attribuite allo Stato.

In materia di rapporto tra il diritto nazionale e il diritto comunitario, il mantenimento – rectius: mancato smontaggio nei mesi invernali delle strutture amovibili fino al 31.12.2020 - di cui alla c.d. norma salva-lidi nulla ha a che vedere con l’attribuzione di posizioni di vantaggio su servizi di limitata disponibilità per cause naturali o tecniche, né presuppone alcuna esigenza di procedimento ad evidenza pubblica per la selezione del co... _OMISSIS_ ...i alla Direttiva Bolkestein).

L’art. 1 comma 246 della legge 145/2018 non realizza alcuna violazione delle competenze paesaggistiche della Soprintendenza e della tutela del paesaggio ex art. 9 Cost., né delle competenze in materia urbanistica edilizia riservate nella specie ai Comuni e alla Regione, sotto vari profili. Anzitutto il mantenimento delle strutture amovibili fino al 31.12.2020 si riferisce non a nuove opere, bensì a strutture e manufatti già in essere e supportati – sia pure con prescrizione di smontaggio al termine delle stagioni estive - da titolo edilizio già rilasciato e da autorizzazione paesaggistica. In secondo luogo l’esercizio delle competenze delle amministrazioni che hanno già rilasciato i titoli e le autorizzazioni è fatto comunque salvo dalla piena possibilità di esercizio in qualunque momento dei poteri di controllo e di vigilanza. In terzo luogo è proprio la natura speciale della norma che conduce a ritenerne... _OMISSIS_ ...rmità al dettato costituzionale, atteso che il previsto mantenimento delle strutture non solo risulta circoscritto ad un arco di tempo relativamente breve e con scadenza certa, ma altresì ancorato al tempo presunto necessario per l’approvazione della normativa di riordino della materia, nonchè giustificato da una situazione presupposta evidentemente ritenuta prevalente dal Legislatore nello specifico contesto giuridico-fattuale di riferimento.

Quanto alla giustificazione economico sociale, la quale integra l’essenza della ratio legis perseguita con la c.d. norma salva-lidi, appare evidente che il Legislatore abbia inteso accordare una tutela alla categoria dei titolari delle concessioni demaniali marittime indicate nell'art. 1 comma 246 della legge n. 145/2018 per un tempo limitato in ragione di una discrezionale scelta di politica economico sociale, trattandosi di una categoria di rilevante importanza sul piano della economia nazionale, pen... _OMISSIS_ ...specifico contesto da una situazione di assoluta incertezza normativa e da rilevanti limitazioni dal punto di vista operativo e imprenditoriale.

Rapportando la legge n. 145/2018 (art. 1, comma 246) con la Direttiva Bolkestein, possiamo ritenere che la temporanea sospensione dell’obbligo di smontaggio delle strutture amovibili nella stagione invernale per un arco di tempo assai limitato nulla ha a che vedere con la proroga delle concessioni demaniali marittime fino all’anno 2033.

I presupposti soggettivi di applicabilità della norma di cui all’art. 1 co. 246 della Legge 145/2018 fanno riferimento al fatto che la facoltà di mantenimento delle strutture amovibili nella stagione invernale è riservata ai soli titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e ai titolari di concessioni demaniali marittime utilizzate come punti di approdo per la nautica da diporto e, quindi sempre nell’ambito delle finalità t... _OMISSIS_ ...tive.

L'art. 1, comma 246 della legge n. 145/2018, nella sua portata precettiva, si rivolge a due destinatari, in quanto da un lato attribuisce ai soggetti indicati la facoltà e il diritto di mantenere le strutture amovibili fino al 31.12.2020, dall’altro – correlativamente – impone alla Pubblica Amministrazione di astenersi da provvedimenti volti ad imporre lo smontaggio delle stesse fino alla data suindicata, in palese violazione del chiaro dettato normativo. Peraltro occorre rilevare che la facoltà o diritto di non procedere allo smontaggio delle strutture amovibi...


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