TITOLO EDILIZIO

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Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: dalla d.i.a. edilizia alla procedura abilitativa semplificata; cenni sull’autorizzazione unica e sui poteri delle Regioni.

La disciplina della d.i.a. edilizia (artt. 22 e 23 T.U.) è esplicitamente richiamata dall’art. 12, co. 5, del D. Lgs. n. 387/2003, che prevede che possano essere realizzati mediante procedura semplificata gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili (impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, e gli impianti ibridi )

La natura dell’art. 23 T.U. nei rapporti con la legislazione regionale

Una volta che con il c.l. n. 70/2011 si è definitivamente chiarito che la s.c.i.a. trova applicazione anche nel settore dell'edilizia, sia pure limitatamente ai c.d. interventi edilizi «minori», è necessario analizzare i profili procedimentali, la natura giuridica e il sistema sanzionatorio concepito dal legislatore.

La disciplina della d.i.a. contenuta nel T.U.: presentazione e soggetti legittimati; contenuto della denuncia; conformità urbanistica; asseverazione del professionista e sua responsabilità; termini di efficacia

La d.i.a. va presentata allo sportello unico per l'edilizia di cui all'art. 5 T.U. , dal «proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo»: così si esprime l'art. 23, co. 1, T.U., rinviando così all'interprete il compito di individuare precisamente i soggetti legittimati alla presentazione.

D.i.a. ed immobili vincolati: la soluzione del T.U.

Il T.U. ammette espressamente la possibilità di realizzare interventi sottoposti a d.i.a. anche su immobili vincolati, previo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla normativa sul vincolo e regolando le modalità di acquisizione dell'atto di assenso.

L'attività amministrativa che segue alla presentazione della d.i.a. (art. 23 T.U.)

Una volta ricevuta la d.i.a., lo sportello unico dell'edilizia dovrà comunicare all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento, entro dieci giorni, ai sensi dell'art. 20 T.U., dettato per il permesso di costruire, ma analogicamente applicabile anche alla d.i.a., sussistendo le medesime esigenze di assicurare all'interessato la partecipazione al procedimento

Autotutela e natura giuridica della d.i.a.; l'annullamento regionale della «super d.i.a.»

Due problematiche assai controverse, tra loro connesse, sono quelle della natura giuridica della d.i.a. e della possibilità per la P.A. di adottare provvedimenti di autotutela riferiti alla d.i.a stessa.

La s.c.i.a. applicata all'edilizia: come cambia il procedimento

In virtù delle norme di interpretazione autentica di cui all’art. 5 del d.l. n. 70/2011, il procedimento di cui all’art. 23 T.U. rimane applicabile unicamente a quegli interventi che, ai sensi della normativa statale o regionale, possono essere eseguiti con d.i.a. in luogo del permesso di costruire.

L'attività di edilizia libera con comunicazione preventiva al Comune: la manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardi le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.

Attività edilizia libera: poteri di Regioni e Comuni

La possibilità per le Regioni di estendere la previsione di attività edilizie libere rispetto alle fattispecie individuate dalla legge statale non può spingersi fino al punto di incidere in senso abrogativo sull’elenco degli interventi da considerarsi «nuova costruzione» ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e), T.U. e sottrarre al regime del permesso di costruire dei manufatti che comportano un’alterazione permanente del territorio.

I manufatti pertinenziali

Tre sono i presupposti: a) la natura pertinenziale del manufatto; b) l’opera deve avere una volumetria inferiore o uguale al 20% del volume dell’edificio principale a cui accede; c) lo strumento urbanistico non deve qualificare l’intervento come «nuova costruzione».

Le «varianti minime» e le «varianti non essenziali» al permesso di costruire

Ai sensi dell’art. 22, co. 2, T.U. e dell’art. 5, co. 2, del d.l. n. 70/2011 sono realizzabili mediante s.c.i.a. «le varianti a permessi di costruire che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.».

La «super d.i.a.»: considerazioni generali e presupposti di applicabilità

Con il termine «super d.i.a.» si designa comunemente la d.i.a. con cui, a certe condizioni, è possibile realizzare interventi ordinariamente assentibili con il permesso di costruire , ferma restando l’ininfluenza di tale scelta sul regime dell’onerosità dell’intervento e sul regime sanzionatorio amministrativo e penale.

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