Ai fini della proroga del termine per l’ultimazione dei lavori, la pendenza di un’azione giudiziaria non può considerarsi di per sé come factum principis, e dunque come causa di forza maggiore, ma deve sempre guardarsi all’esito del giudizio ai fini di valutare a chi sia imputabile l’azione giudiziaria intrapresa e dunque se possa o meno esservi la concessione della proroga, non potendo questa essere riconosciuta nell’ipotesi in cui l’iniziativa ...