TITOLO EDILIZIO

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La legittimità di un intervento edilizio va valutata sulla base della normativa vigente nel momento in cui viene realizzato

Ai fini della verifica della legittimità di un intervento sotto il profilo urbanistico ed edilizio occorre avere riguardo alla disciplina vigente nel momento in cui l’intervento stesso è stato realizzato.

Il rilascio dei titoli edilizi presuppone che essi siano conformi alla pianificazione urbanistica

I principi di programmazione in materia urbanistica impongono in via generale che le modifiche del territorio e dell’edificato siano conformi o compatibili con la pianificazione anche solo adottata, salvo che la pianificazione attuativa o il titolo edilizio siano legittimamente perfezionati in epoca antecedente, sì da ingenerare situazioni di affidamento meritevoli di tutela in forza del concorrente principio di certezza dell’azione amministrativa.

Nozione di volumetria ai fini di tutela del paesaggio

Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.

La nozione di volume tecnico in campo edilizio

Per "volumi tecnici” devono intendersi quelli esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile in quanto locali completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, i quali risultano esclusivamente destinati a contenere impianti serventi alla costruzione principale, che per esigenze di funzionalità non possono essere inglobati nel corpo della costruzione.

Decadenza del titolo edilizio

E’ illegittimo il provvedimento dell'amministrazione comunale di declaratoria di decadenza del permesso di costruire (già concessione edilizia), allorché sussistano impedimenti assoluti all'esecuzione dei lavori segnalati o comunque conosciuti all'amministrazione e l'impedimento non sia riferibile alla condotta del privato interessato.

Titolo edilizio per gli impianti di telecomunicazione

La realizzazione di impianti di telefonia cellulare è subordinata alla sola autorizzazione prevista dall'art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003, che pone una normativa speciale esaustiva dell’esame di diversi profili implicati, incluso quello della compatibilità edilizio-urbanistica dell’intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli articoli 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Titolo edilizio per gli impianti energetici da fonti rinnovabili

In caso di artificioso frazionamento di una installazione in due paralleli impianti di produzione fotovoltaica “sottosoglia”, con indebite finalità elusive della relativa normativa di settore, è legittimo valutare unitariamente l'intero impianto, con conseguente non rilasciabilità delle sanatorie richieste se riferite ad un contesto produttivo non autorizzato nella sua reale consistenza.

Presupposti del titolo edilizio: disponibilità del bene

La funzione autorizzatoria dell'Amministrazione richiede un livello minimo di istruttoria che comprende anche l'acquisizione di tutti gli elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza di un qualificato collegamento soggettivo tra chi propone l'istanza e il bene giuridico oggetto dell'autorizzazione, senza che l'esame del titolo di godimento operato dalla P.A. costituisca un'illegittima intrusione in ambito privatistico.

Proroga, rinnovo e revoca del titolo edilizio

Ai fini della proroga del termine per l’ultimazione dei lavori, la pendenza di un’azione giudiziaria non può considerarsi di per sé come factum principis, e dunque come causa di forza maggiore, ma deve sempre guardarsi all’esito del giudizio ai fini di valutare a chi sia imputabile l’azione giudiziaria intrapresa e dunque se possa o meno esservi la concessione della proroga, non potendo questa essere riconosciuta nell’ipotesi in cui l’iniziativa ...

Documenti da allegare alla presentazione di una d.i.a. o di una s.c.i.a.

Non può riconoscersi a una d.i.a. incompleta degli elementi documentali essenziali l’idoneità all’effetto abilitativo conseguente al decorso del termine di trenta giorni dal deposito della d.i.a. per poter iniziare i lavori.

Assentibilità per silentium del titolo edilizio

La formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 20 DPR 380/2001 si ha solo laddove l’Amministrazione sia stata messa in grado dall’interessato di conoscere nella sua completezza tutti gli elementi necessari al fine di valutare l’assentibilità dell’intervento richiesto, in particolare mediante produzione di tutta la documentazione occorrente, comprensiva della specifica dichiarazione del progettista abilitato, asseverante la conformità del progetto alla disciplina urbanistico-edilizia.

I provvedimenti inibitori della dia/scia: presupposti, modalità e termini

La d.i.a., pur conducendo anch’essa alla formazione di titolo edilizio, non muove da una domanda ma costituisce un comportamento, che, ove in contrasto con gli strumenti urbanistici in itinere, non è per sua natura suscettibile non di essere sospeso, bensì di subire le misure repressive previste dalla legge.

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