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La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi urbanistici

La VAS è la valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile di un territorio sotto il profilo ambientale. E' una procedura finalizzata a mettere in rilievo le possibili cause di un degrado ambientale derivante dall'adozione di piani e programmi interessanti il territorio, introdotta dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE che prevede, appunto, la sua applicazione a piani e programmi produttivi di effetti significativi sull'ambiente.

La verifica dell'impatto ambientale di piani e programmi urbanistici

È incostituzionale la legge regionale che, in materia di valutazione di impatto ambientale, prevede un regime di pubblicità più restrittivo rispetto alla normativa statale, non contemplando la pubblicazione della richiesta di assoggettamento del progetto a v.i.a. nell'albo pretorio dei Comuni interessati.

Valutazione dell'impatto ambientale di opere ed interventi urbanistici: casistica

La v.i.a. deve ritenersi necessaria per ogni tipo di centro commerciale che risponda alle caratteristiche indicate dal D.Lgs 114/1998, indipendentemente dalle sue dimensioni.

Valutazione dell'impatto ambientale derivante da varie tipologie di impianti di produzione e trasformazione

Il concetto di impianto rilevante ai fini della VIA e dell'AIA è essenzialmente oggettivo e tecnico e non dipende quindi dalla volontà di chi lo gestisce, il quale potrebbe, per le più varie ragioni, denominare unico impianto un complesso in realtà costituito da impianti diversi, e all’incontro voler separare attraverso distinte denominazioni una realtà tecnica unitaria.

V.I.A.: pareri, presupposti e rapporto con il Titolo Peasaggistico

Per le opere autorizzate prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006, le procedure di v.i.a. e di a.i.a. erano separate, pertanto le questioni relative all'a.i.a. non sono di competenza della Commissione Tecnica V.I.A., che, di conseguenza, non può esprimere pareri sulle prescrizioni contenute del decreto a.i.a..

Leggi e normative regionali sulla valutazione dell'impatto ambientale di piani e progetti

La «tutela dell’ambiente» rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato

Lo screening preliminare dell'opera e la verifica di assogettabilità alla procedura di V.I.A.

La procedura preliminare di screening prevista dall’art.20 del d.lgs. n.152 del 2006 persegue lo scopo di verificare l’assogettabilità di un’opera alla procedura di VIA, nel senso che ove l’opera abbia un’astratta rilevanza nel contesto ambientale, per essere ricompresa negli elenchi allegati alla legge, la verifica preliminare serve a incanalare un progetto verso la valutazione vera e propria dell’impatto ambientale, o diversamente, ove l’opera risulti priva di rilevanza, di esentarlo dalla VIA

Le norme in materia di V.INC.A. (art. 5 D.P.R. 357/1997)

Il piano paesaggistico non deve essere sottoposto a V.INC.A., in quanto esso ha la finalità di evitare la negativa incisione sui luoghi dal punto di vista paesaggistico e quindi di tutelarne l'integrità.

Impugnabilità degli atti procedimentali di V.I.A.

La valutazione di impatto ambientale ha carattere di definitività ed è già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali, con conseguente immediata impugnabilità degli atti conclusivi da parte dei soggetti interessati alla protezione di quei valori e, segnatamente, da parte delle associazioni aventi tra i propri scopi la tutela ambientale.

La valutazione ambientale strategica nella pianificazione paesaggistica

L’art. 4 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 prescrive che la valutazione di piani, programmi e progetti, ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.

La sopraelevazione costituisce nuova costruzione ai fini del rispetto della normativa sulle distanze legali

La disposizione di cui all'art. del 9 DM 1444/1968 è applicabile non solo alle nuove costruzioni, ma anche alle sopraelevazioni di edifici esistenti, in ragione della sua finalità di tutela della salubrità, ed al tale riguardo è esclusa ogni discrezionalità valutativa del giudice circa l'esistenza in concreto di intercapedini e di condizioni di pregiudizio alla salubrità dei luoghi, stante la sua portata generale, astratta e inderogabile.

L'ordine di arretramento dell'edificio eretto in violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni

In presenza di una violazione delle norme sulle distanze, l'esistenza di un provvedimento di concessione edilizia non preclude al vicino il diritto di chiedere la riduzione in pristino potendo il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione vertendosi in tema di violazione di diritti soggettivi, accertare incidentalmente tale illegittimità e disapplicare l'atto.

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