PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE
L'art. 90-bis L.R. Valle d'Aosta n. 11/1998, introdotto dall'art. 4 L.R. Valle d'Aosta 18/2009, non esclude la necessità di assoggettare a v.i.a. regionale l'intervento di ampliamento delle strutture alberghiere che superino i 300 posti letto.
PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ALLEVAMENTI DI BESTIAME
Gli allevamenti suinicoli sono inseriti fra gli impianti per i quali, anche in ampliamento, è di regola necessaria la VIA, essendo previsto lo screening solo per strutture di minore importanza, come previsto dal T.U ambiente agli allegati III lettere ac) e ag) e IV lettera c).
PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA
E' illegittimo il rifiuto di “istruire” l’istanza di VIA sulla base di un dato meramente formale (il titolo del progetto, riferito nella specie alla coltivazione di ghiaia e sabbia nell'alveo di un fiume) lasciando del tutto inesplorato il contenuto sostanziale del progetto di sistemazione idraulica ed omettendo di valutare l’interesse ambientale delle opere proposte, (nella specie finalizzate in via principale al miglioramento del deflusso del corso d’acqua, a mezzo della sua riconduzione nell’alveo ordinario con una serie complessa di interventi tecnici, in cui la parte relativa alla coltivazione della ghiaia in esubero, una volta utilizzata per la ricostruzione delle sponde, apparirebbe, in verità, del tutto secondaria).
Non viola la direttiva 85/337/CEE in materia di v.i.a. la norma regionale che preveda una proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per quei titoli che siano stati rilasciati previo esperimento positivo della procedura di v.i.a. o di screening, e non anche per le autorizzazioni rilasciate senza il rispetto della normativa v.i.a..
La durata limitata del permesso di ricerca rende effettiva la possibilità di prevedere e di indicare, già in fase di v.i.a., le migliori soluzioni e le migliori tecniche per poter procedere alla chiusura dei pozzi, allo smantellamento dell’impianto e al ripristino dello stato dei luoghi, potendosi presumere che nel lasso di tempo tra pronuncia di compatibilità ambientale e conclusione effettiva delle attività di ricerca non vi siano evoluzioni tecniche significative in materia.
Un'analisi dell'impatto ambientale connesso alla dismissione delle opere e degli impianti destinati alla attività di coltivazione mineraria non può ritenersi esigibile nello studio di impatto ambientale prodotto ai fini della v.i.a. necessaria per la concessione di coltivazione mineraria, dato il lungo lasso di tempo intercorrente tra v.i.a. e conclusione dell'attività estrattiva e la possibilità che si rendano disponibili tecniche più efficaci dal punto di vista ambientale.
La mancata previsione di descrizioni e di prescrizioni, in sede di studio e di valutazione di impatto ambientale in ordine alla fase della dismissione delle opere e degli impianti di coltivazione mineraria, non arreca alcun effettivo pregiudizio all’ambiente, poiché dal combinato disposto dell'art. 38, co. 3, R.D. 1443/1927 e dell'art. 9, co. 1, legge emerge che in caso di cessazione della coltivazione di una miniera l’ingegnere capo del distretto minerario debba prescrivere i provvedimenti di sicurezza e di conservazione necessari.
Con riferimento all'attività estrattiva, la valutazione sulle modalità del ripristino dei luoghi riferita alla fase della dismissione non deve essere necessariamente eseguita in modo simultaneo alle valutazioni attinenti alla costruzione e all’esercizio dell’impianto.
La v.i.a. sulla ricerca mineraria è diversa alla v.i.a. sulla coltivazione di una risorsa mineraria, poiché tali attività sono distinte e producono impatti diversi sull'ambiente: pertanto, gli elementi di criticità individuati con riferimento alla fase di ricerca non transitano in via automatica alla fase di coltivazione, che ha particolarità sue proprie e proprie criticità.
La reciproca autonomia delle fasi di ricerca e di estrazione della risorsa mineraria, comporta che l'osservanza o l'inosservanza delle prescrizioni eventualmente apposte alla prima non interferisce automaticamente con la valutazione di compatibilità ambientale della seconda.
L'annullamento della pronuncia favorevole di compatibilità ambientale non determina l'automatica caducazione della concessione mineraria a prescindere dalll'impugnazione di quest'ultima, ma ha solo effetti vizianti.
La disciplina comunitaria assoggetta a V.I.A. le cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, rimettendo invece alla discrezionalità degli Stati membri la possibilità di assoggettare a V.I.A. tutte le altre cave e attività minerarie a cielo aperto.
In tema di VIA, alle domande di ampiamento del bacino estrattivo presentate prima del 14 marzo 1999 vanno applicate le disposizioni di cui alla direttiva 85/337/CEE nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla direttiva 97/11/CE.
L'annullamento dell'atto amministrativo che condiziona la proroga dell’esercizio dell’attività di cava alla previa V.I.A. non rende doverosa la proroga stessa, specie se l'annullamento non è ancora passato in giudicato e se il giudice penale ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
La determinazione negativa sulla procedura di V.I.A. deve essere preceduta dal preavviso di diniego ex art. 10-bis legge 241/1990: non è invocabile a tal fine l'art. 21-octies, co. 2, legge 241/1990 in quanto il procedimento di v.i.a. è connotato da ampia discrezionalità tecnica da parte dell’Autorità procedente che dovrebbe acquisire, prima di decidere, tra gli elementi di valutazione, dopo le conferenze istruttorie e il parere degli organi tecnici, le osservazioni anch’esse tecniche che il soggetto interessato potrebbe offrire in risposta al preavviso di rigetto.
La norma regionale che preveda, per il caso di rinnovo di autorizzazione all'attività estrattiva, una procedura semplificata che non preveda la necessità della v.i.a. (nel caso di specie l'art. 2 L.R. Sicilia 10/2004) contrasta con la Direttiva comunitaria 85/337/CEE e va disapplicata.
È legittima la sottoposizione della procedura concernente una richiesta di ampliamento dell’attività estrattiva di cava, alla valutazione di impatto ambientale.
È legittimo il giudizio negativo di compatibilità ambientale formulato a proposito di un progetto di ampliamento di attività estrattiva che ricade in zona di protezione speciale.
Non contrasta con il diritto comunitario la disposizione che consente la proroga dell'attività estrattiva ricollegando automaticamente ad essa la proroga della v.i.a., se la prosecuzione di tale attività non comporti la realizzazione di interventi nuovi, ma avvenga nel rispetto delle modalità e delle previsioni, anche volumetriche, del progetto o programma precedentemente autorizzato.
La valutazione di impatto ambientale deve essere rinnovata ogniqualvolta all'esito della ricerca delle sostanze minerarie si voglia procedere allo sfruttamento delle risorse, previo rilascio della concessione.
È illegittima la valutazione di impatto ambientale che non tenga conto degli impatti derivanti dall'attività di dismissione degli impianti di estrazione mineraria.
L'inosservanza delle prescrizioni apposte alla pronuncia di v.i.a. sul progetto di ricerca di risorse minerarie non influisce automaticamente sulla valutazione di compatibilità ambientale del progetto di estrazione delle risorse stesse.
PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> BONIFICA DI SITI INQUINATI
Lo studio di fattibilità per la bonifica di un sito inquinato non deve essere necessariamente preceduto dalla v.i.a..
PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CENTRI COMMERCIALI
È incostituzionale la legge regionale che preveda la VIA o la verifica di assoggettabilità a VIA per le «grandi strutture di vendita», aventi superficie superiore ai 2.500 metri quadrati, laddove il legislatore statale richiede che le medesime procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità riguardino tutti i «centri commerciali», compresi quelli di medie dimensioni, aventi cioè superficie di vendita superiore a 150 e fino a 2.500 metri quadrati, nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e superiore a 250 e fino a 2.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti.
La v.i.a. deve ritenersi necessaria per ogni tipo di centro commerciale che risponda alle caratteristiche indicate dal D. Lgs 114/1998, indipendentemente dalle sue dimensioni.
PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Riguardo alle infrastrutture energetiche trova applicazione l’art. 52 quater T.U. Espr, che prevede che il provvedimento conclusivo “… comprende la valutazione di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente della repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi … ogni altre autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture energetiche”.
PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> INFRASTRUTTURE ENERGETICHE --> ELETTRODOTTI
In linea generale, discende dall’art. 7, co. 4, d. lgs. 152/2006 e dalle elencazioni di cui all’allegato III alla parte II dello stesso d.lgs. 152/2006, che alla Regione spetta la valutazione d’impatto ambientale per gli «elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 chilovolts e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km», mentre allo Stato spetta la valutazione d’impatto ambientale per gli «elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 chilovolts e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri».
La necessità di esperire la procedura di v.i.a. per gli elettrodotti è rimessa dalla normativa comunitaria (direttiva n. 85/337/CEE: art. 4, paragrafo 2, in relazione al punto 3, lettera b, dell’allegato II) a valutazioni caso per caso o alla fissazione di soglie, pur nell’ambito del tendenziale principio di inderogabilità, da parte del legislatore nazionale, all’obbligo di v.i.a.: attualmente, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. 4/2008 al Codice dell’ambiente, l’effettuazione della v.i.a. è subordinata, anziché alla determinazione di soglie, allo svolgimento di un subprocedimento preventivo volto alla verifica dell’assoggettabilità dell’opera realizzanda alla v.i.a. medesima.
L’obbligo di sottoposizione del progetto alla procedura di VIA, o nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale, che nella disciplina statale rappresenta, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie, di competenza regionale, comprese la «produzione», il «trasporto» e la «distribuzione nazionale dell’energia».
È incostituzionale la legge regionale che, comprendendo tra gli interventi di manutenzione ordinaria le varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti, concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, ha l’effetto di sottrarle alla valutazione d’impatto ambientale: il consenso dei proprietari infatti non può costituire una valida ragione per tale esenzione, essendo detti soggetti motivati da logiche individuali che non necessariamente coincidono con la tutela dell'ambiente.
Per gli elettrodotti costruiti e posti in esercizio prima della scadenza del termine per il recepimento della direttiva 85/337/CEE (3 luglio 1988), che ha reso obbligatoria la procedura di v.i.a., la questione di preventiva valutazione dell’impatto ambientale non si pone, a meno che l'autorizzazione alla realizzazione di tali impianti: a) non esista; b) sia revocata in seguito all'accertamento dell'irregolarità dell'impianto; c) debba essere rinnovata; d) debba essere rilasciata definitivamente, dopo un regime di provvisorietà autorizzativa.
PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> INFRASTRUTTURE ENERGETICHE --> METANODOTTO
Per l’applicazione della valutazione di incidenza ambientale risulta decisivo, secondo il dettato testuale della norma (art. 5 d.P.R. n. 357/97, n.d.a.), che l’intervento possa avere una “incidenza significativa” sul sito; situazione non sussistente in ipotesi di variante a metanodotto che, oltre ad avere uno sviluppo longitudinale limitato, è destinata a rimanere interamente interrata, non potendo, di conseguenza, spiegare alcun pregiudizio sull’habitat della zona.
PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> NAUTICA DA DIPORTO
Dall’esame dell'art. 5 d.P.R. 509/1997 non emerge che l’assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale nella fase anteriore precluda una tale verifica nella fase successiva, in considerazione della rilevanza e peculiarità dell’esame del progetto in tale fase, piuttosto che in quella preliminare.
Laddove il progetto definitivo di concessione demaniale per la nautica da diporto sia stato modificato rispetto al progetto originariamente presentato in sede di conferenza dei servizi preliminare (nella specie, al fine di essere reso conforme alle norme del porto), l’accertamento sulla verifica di assoggettabilità o sulla valutazione di impatto ambientale deve essere svolta in tale fase di approvazione del progetto definitivo.
PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE ANTE DIRETTIVA V.I.A.
In mancanza di v.i.a. preventiva, per opere effettuate tuttavia dopo l’entrata in vigore della direttiva 85/337/CE il diritto comunitario non osta alla possibilità, concessa da una normativa nazionale, di regolarizzare ex post operazioni o atti non conformi alle prescritte procedure, a condizione però che la regolarizzazione non offra agli interessati l’occasione di aggirare le norme comunitarie o di disapplicarle, e che rimanga eccezionale.
La valutazione postuma di opere o attività, che avrebbero dovuto essere assoggettate a VIA – in quanto rientranti nelle previsioni della normativa comunitaria per la tipologia e per i tempi della loro realizzazione – deve essere rigorosa, onde non consentire che dalla violazione dell’obbligo imposto dalla direttiva derivi un trattamento più favorevole per gli interessati inadempienti.
La v.i.a."postuma", per impianti realizzati anteriormente all'entrata in vigore del termine di recepimento della direttiva 85/337/CE (ossia il 3 luglio 1988) è necessaria soltanto per le modifiche intervenute successivamente alla scadenza del predetto termine.
È legittima la norma regionale che, dopo aver prescritto in via generale l’assoggettamento a v.i.a. delle domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non fosse stata effettuata alcuna v.i.a. e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di v.i.a., dispone che per le parti non interessate a modifiche debbano essere individuate comunque misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti.
PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE DI MITIGAZIONE
E' legittima l’esenzione dalla VIA con riguardo alle opere di mitigazione e compensazione del tutto compatibili con la destinazione agricola delle aree circostanti.
PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE STRATEGICHE
Nelle procedure “ordinarie” il legislatore ha ritenuto che le modifiche al preliminare siano circostanza fisiologica e così statisticamente probabile da ritenere opportuno il raggiungimento di uno stadio progettuale definitivo prima di valutare l’impatto ambientale. La diversità delle opzioni normative che caratterizzano le opere strategiche è giustificata dalle peculiarità contestualmente introdotte in punto di progettazione preliminare: innanzitutto, dalla relativa disciplina emerge che la fase preliminare dell’attività progettuale di dette opere è caratterizzata da maggior approfondimento e dettaglio (art. 165 comma 3 dlgs 163/2006); poi la stessa disciplina prevede che per le eventuali modifiche apportate dalla progettazione definitiva, la VIA debba essere comunque acquisita in sede di definitivo.
Per le opere strategiche è stata adottata una disciplina speciale (d.lgs. n. 190 del 2002, poi trasfuso nel codice dei contratti, d.lgs. n. 163 del 2006), che ha dettato la normativa in tema di progettazione, approvazione e realizzazione di tali infrastrutture strategiche, prevedendo una speciale procedura VIA comprensiva anche della VAS, nota anche come VIAS o VIA speciale.
A norma degli artt. 167, comma 7, e 185, comma 5, del codice dei contratti pubblici (in precedenza il riferimento era l’art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 190/02), le modifiche apportate dal progetto definitivo al progetto preliminare, che siano impattanti sull’ambiente, comportano la rinnovazione della procedura di valutazione di impatto ambientale.
PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PONTILI
Per il pontile di modesta entità non deve essere rilasciata la V.I.A..
PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> STRADE
È costituzionalmente illegittima la norm...
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.