V.I.A.: pareri, presupposti e rapporto con il Titolo Peasaggistico

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> PARERE

Per le opere autorizzate prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006, le procedure di v.i.a. e di a.i.a. erano separate, pertanto le questioni relative all'a.i.a. non sono di competenza della Commissione Tecnica V.I.A., che, di conseguenza, non può esprimere pareri sulle prescrizioni contenute del decreto a.i.a..

La possibilità di ammettere una v.i.a. favorevole con prescrizioni e di consentire l'adeguamento del progetto a tali dettati prima del rilascio dell'autorizzazione presuppone pur sempre un’analisi puntuale delle criticità e non può essere spinta oltre i limiti della ragionevolezza.

Non può desumersi alcuna incompatibilità dal solo fatto che lo stesso soggetto abbia partecipato nell'ambito del procedimento di v.i.a. tanto alla commissione regionale quanto alla commissione statale di valutazione del progetto.

Parere con prescr... _OMISSIS_ ...a non inidoneità del progetto ad essere positivamente valutato, bensì progetto che in sé è accettabile, ma che secondo l’amministrazione consulente si presta ad essere ulteriormente migliorato: ne consegue che il ricorso allo strumento delle "prescrizioni" non può essere visto come sintomatico di un progetto incompatibile con l'ambiente.

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> PRESUPPOSTI

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, deve compiersi una distinzione tra il concetto di “opera nuova”, per il quale il codice dell’ambiente richiede de plano la sottoposizione a VIA (art. 6, comma 7, lett. a, del d.lgs. n. 152 del 2006), ed il concetto di “modifica od estensione” di un’opera già esistente e già assentita, per il quale il codice dell’ambiente pure prescrive la sottoposizione a VIA, tuttavia a condizione che, all’esito della preliminare verific... _OMISSIS_ ...bilità (di cui all’art. 6, comma 6), emerga la possibilità che detta modifica od estensione possa produrre impatti ambientali significativi e negativi (così l’art. 6, comma 7, lett. e, del d.lgs. n. 152 del 2006).

La V.I.A. riguarda indistintamente sia interventi di trasformazione del territorio attuati da soggetti pubblici (per esempio, il progetto per la realizzazione della terza corsia della A14 nel tratto marchigiano è stato sottoposto a V.I.A. statale), sia interventi attuati da soggetti privati (si pensi, per tutti, ai progetti degli impianti a biomasse, che negli ultimi anni sono assurti agli onori delle cronache e che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 2013 debbono essere sottoposti a V.I.A.).

Non è imposto da alcuna norma lo svolgimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove un progetto interessi zone contermini ad aree vincolate.

E' illegittimo sottoporre u... _OMISSIS_ ...A (anziché semmai ad AIA) laddove non siano stati previsti lavori di costruzione né la realizzazione di impianti di alcun genere (nella specie perché preesistenti), di modo che non appare riscontrata la esistenza di alcun progetto da sottoporre a VIA.

L’assoggettabilità di un progetto alla valutazione di impatto ambientale è subordinata alla presenza di possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Non deve essere sottoposta a v.i.a. la delibera che concerne una scelta localizzativa e non l'approvazione di un progetto.

L'aspetto urbanistico non deve essere necessariamente considerato nella V.I.A. che, al contrario, ha come funzione specifica l’accertamento dei profili di conformità ambientale e non quelli attinenti alla conformità urbanistica dell'opera progettata.

Qualora a seguito di una valutazione preliminare l’intervento richiesto presenti possibili effetti negativi sull’... _OMISSIS_ ...seguenti e doverosi approfondimenti istruttori, necessari per una più compiuta valutazione di compatibilità ambientale, debbono essere condotti non all’interno dello stesso segmento procedimentale ma nell’ambito di una diversa procedura, ossia la VIA, che è la sede propria e naturale per operare siffatte valutazioni.

La necessità di esperire la procedura di VIA, è rimessa dalla normativa comunitaria, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, a valutazioni caso per caso o alla fissazione di soglie, pur nell’ambito del principio di inderogabilità, da parte del legislatore nazionale, dell’obbligo di VIA.

La disciplina statale uniforme non consente ai legislatori regionali di introdurre limiti quantitativi all’applicabilità della VIA, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell’intervento configurato o dal carattere tecnico dello stesso.

Illegittima è la... _OMISSIS_ ...provazione del progetto definitivo (nel caso di specie relativo ad opere aeroportuali), qualora posta in essere in carenza di studio di impatto ambientale da sottoporre al previo giudizio dell’autorità competente a stabilire la necessità o meno di sottoposizione a procedura di v.i.a., qualora prescritta dalla normativa vigente (nel caso di specie ex art. 23 D.lgs. 152/06).

La V.I.A. è necessaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, co. 3, e 18, co. 7, L.R. Veneto 15/2004, per ogni modifica relativa a parchi commerciali esistenti che concerna una superficie di vendita superiore agli 8.000 mq., mentre l'art. 20 L.R. cit. non riguarda le fattispecie da sottoporre a V.I.A. ma le ipotesi in cui è obbligatoria la conferenza di servizi.

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> PROGETTO --> CONFORMAZIONE

In presenza di vincoli, non vi è alcuna anomalia nel fatto che il proponente "ritagl... _OMISSIS_ ...in modo tale che l’impianto ricada all’esterno delle aree vincolate: al contrario, questa è una prassi del tutto ordinaria.

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> PROGETTO --> CUMULO TRA PROGETTI

La valutazione cui l’Amministrazione è chiamata in relazione alla sottoposizione a VIA di una modifica progettuale non può esaurirsi nell’esame della modifica proposta quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio e ambientale di fondo, bensì deve tenere conto della sua interazione con gli insediamenti preesistenti.

Per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a... _OMISSIS_ ...RLF|
Quando uno Stato membro opta per una regolamentazione generale ed astratta del campo applicativo della valutazione di impatto ambientale per i progetti rientranti nell'Allegato II della direttiva 85/337/Cee mediante la fissazione di soglie e criteri, esso è tenuto a redigere l'elenco di tali progetti applicando, a seconda dei casi, l'uno o l'altro dei diversi criteri "rilevanti" dell'Allegato III, di talché il "criterio del cumulo" può così essere utilizzato ove sia ritenuto rilevante, eventualmente prendendo in considerazione la realizzazione del complesso di tali progetti durante un periodo di tempo determinato.

Agli Stati membri non è consentito di applicare in modo eccessivamente generico la normativa comunitaria in materia di VIA, dovendo gli stessi quanto meno precisare le tipologie progettuali soggette a VIA e utilizzare, quale criterio interpretativo di completamento, il cumulo tra i nuovi e i vecchi insedia... _OMISSIS_ ...nti, soprattutto laddove le tipologie progettuali soggette a VIA o screening non siano indicate con sufficiente precisione dalla normativa interna.

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> PROGETTO --> MODIFICHE PROGETTUALI

Il progetto di discarica realizzato in variante essenziale rispetto alle caratteristiche del precedente progetto sottoposto a VIA è soggetto ineluttabilmente a nuova valutazione di impatto ambientale, alla luce di tutte le sopravvenienze del caso.

Alla luce dell’art. 42 comma 4 d.lg. n. 152 del 2006 (prima delle modifiche allo stesso apportate dal d.lg. 4 del 2008), qualora, nel corso dell'iter approvativo di un intervento progettuale già sottoposto a v.i.a., intervengano variazioni sostanziali che portino ad un progetto "sensibilmente diverso", deve obbligatoriamente essere acquisita una nuova v.i.a. su quest'ultimo, pena altrimenti l'elusione del giudizio di compatibili... _OMISSIS_ ... restando ovviamente irrilevante l'istruttoria compiuta sul progetto variato in sede di Conferenza di servizi”.

Le «modifiche sostanziali» a cui è riconnesso l’obbligo di rinnovazione della v.i.a. sono quelle che comportano la realizzazione di un’opera radicalmente diversa da quella già esaminata, che comporti il peggioramento dell’impatto dell’opera sull’ ambiente; diversamente, non sussiste l'obbligo di rinnovazione della v.i.a..

La diversa distribuzione degli elementi costitutivi dell’impianto derivante dalle modifiche progettuali non può costituire automaticamente una «modifica sostanziale» che comporta la rinnovazione del procedimento di v.i.a. se le modifiche non comportano ulteriori problematiche ambientali.

Un intervento già approvato con progetto preliminare deve essere nuovamente sottoposto a v.i.a., ove vi sia stata una sensibile variazione del proget... _OMISSIS_ ...rispetto alla v.i.a. effettuata sul progetto preliminare che abbia implicato una significativa modificazione dell' impatto globale del progetto sull'ambiente.

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> RAPPORTO CON TITOLO PAESAGGISTICO

Non esiste alcuna norma che imponga di acquisire l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 D. Lgs. 42/2004 in seno al procedimento di v.i.a..

L’acquisizione della valutazione del profilo paesaggistico in seno alla v.i.a. costituisce una semplificazione procedimentale al fine di accelerare la conclusione del procedimento, e riguarda i soli casi in cui la v.i.a. sia in corso: pertanto, - in mancanza di una specifica disposizione normativa che lo contempli - non può riguardare i casi in cui il procedimento VIA si sia concluso costituendo, altrimenti, un aggravamento procedimentale contrastante con i principi di celerità ai quali risulta informata la materia.
... _OMISSIS_ ...CEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> RAPPORTO CON VAS

Nel caso in cui l’approvazione in sede di conferenza localizzata di progetti di opere comporti anche variante allo strumento urbanistico, si intersecano aspetti pianificatori e progettuali e vi è un problema di sovrapposizione tra V.I.A. e V.A.S. che viene risolto dallo stesso legislatore, il quale ha stabilito che in questi casi non sia necessaria la V.A.S. e resti ferma la necessità di esperire la procedura di V.I.A. (art. 6, co. 12, D. Lgs. 152/2006, introdotto dal D. Lgs. 128/2010).

Il codice dell’ambiente, al fine di evitare duplicazioni, ridondanze o incoerenze ha cercato di coordinare le due valutazioni (VAS e VIA), ed in particolare ha previsto che quando il progetto sia conforme alla localizzazione prevista dal Piano già oggetto di VAS, nella redazione dello studio di impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute... _OMISSIS_ ...mbientale così come, nella fase di valutazione dei progetti debbono essere tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS. Ciò significa che il progetto non dovrebbe, in linea di massima, essere inibito in ragione della sua già vagliata localizzazione.

In relazione al delicato caso del progetto dell’opera che importi variante localizzativa al Piano, il codice dell’ambiente, al fine di evitare duplicazioni, ridondanze o incoerenze ha cercato di coordinare le due valutazioni (VAS e VIA), prevedendo che “ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere” (art. 6 comma 12, introdotto dal D.Lgs. 29-6-2010 n. 128). In sostanza, in quest’ultimo caso, il legislatore ha ritenuto che quando la modifica al Piano, derivante dal progetto, sia di carattere esclusivamente localizzativo, la VIA è suffic... _OMISSIS_ ...re il principio di sviluppo sostenibile, non essendo necessaria una preliminare fase strategica che evidenzi altre opzioni localizzative.
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.