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Regime delle opere costruite in fascia di rispetto stradale e autostradale

La fascia di rispetto stradale non solo non tollera la presenza di opere edilizie ma deve altresì essere tenuta totalmente libera da qualsiasi ingombro che possa impedire e/o compromettere la piena fruibilità della stessa in relazione alla circolazione di persone e mezzi che impegnano l’asse viario.

Il vincolo di inedificabilità imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale

Il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto assoluto di edificazione che le rende legalmente inedificabili, trattandosi di limitazioni costituzionalmente legittime, in quanto concernenti la generalità dei cittadini proprietari di determinati beni individuati a priori per categoria e localizzazione, espressione del potere conformativo della P.A. di cui all'art. 42 Cost.

Finalità, natura e presupposti del vincolo imposto sulle aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale

Il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale o autostradale, che si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili, è correlato all’esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni.

Opere edilizie: le tettoie

La nozione di tettoia - ricavabile sia dal linguaggio comune che dal linguaggio tecnico – si sostanzia in un tetto sorretto da pilastri o agganciato ad un muro e aperto su tre lati.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria consistono in lavori di modesta entità volti alla conservazione ed al mantenimento dell’immobile nel breve periodo e sono esonerati dalla necessità di qualsiasi titolo abilitativo (cfr. artt. 6, comma 1 lett. a) e 3 comma 1, lett. a) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380), mentre gli interventi di manutenzione straordinaria incidono direttamente in parti, anche strutturali dell’edificio, rimuovendole o sostituendole.

La figura giuridica della «nuova costruzione»

Nella figura giuridica di costruzione rientrano tutti i manufatti che, comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, modificano lo stato dei luoghi in quanto, difettando del carattere di assoluta precarietà, sono destinati almeno potenzialmente a perdurare nel tempo, senza che assuma alcun rilievo la distinzione tra opere murarie o di altro genere, né l'ancoraggio del manufatto al suolo, né la funzione ad esso assegnata dal costruttore.

Gli interventi edilizi di restauro o di risanamento conservativo

Nella categoria degli interventi di restauro o di risanamento conservativo, per i quali non occorre il permesso di costruire, sono annoverabili soltanto le opere di recupero abitativo, che mantengono in essere le preesistenti strutture, alle quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l'inserimento di nuovi elementi costitutivi, a condizione che siano complessivamente rispettate tipologia, forma e struttura dell'edificio.

Qualificazione degli interventi di ricostruzione degli edifici

La possibilità di qualificare come ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione conseguente a previa demolizione è sempre stata subordinata al necessario rispetto della sagoma e del volume preesistenti, oltre che all’unitarietà temporale dell'intervento.

Il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie urbanistiche funzionalmente autonome

Il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, posto che nell’ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi urbanistico costruttivi, stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell’ambito della medesima categoria.

Natura della ristrutturazione e differenza con gli altri tipi di interventi edilizi

L'art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. 380/2001 riconduce la nozione di ristrutturazione edilizia alla finalità di recupero del patrimonio esistente: per cui, nei casi in cui ricorra la demolizione parziale o totale dell'edificio, la ricostruzione che voglia ascriversi nelle ipotesi di ristrutturazione edilizia deve rispettare le linee essenziali della sagoma, l'identità della complessiva volumetria del fabbricato e la copertura dell'area di sedime, senza variazioni rispetto all'originario edificio.

La decadenza del titolo abilitativo edilizio

Le disposizioni di legge che prevedono i termini massimi per l’inizio e la fine dei lavori per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio e la conseguente decadenza del medesimo in caso detti termini non siano stati rispettati, sono norme vincolanti per l’Amministrazione, mentre quelle che prevedono la possibilità, a certe condizioni, di concedere la proroga di detti termini sono considerate dalla giurisprudenza “eccezionali” e di “stretta interpretazione”.

Necessità o meno del titolo edilizio negli interventi che comportano un cambio di destinazione d’uso

Un cambio di destinazione d’uso, anche se intervenga all’interno della medesima categoria funzionale, va ritenuto urbanisticamente rilevante e soggetto al permesso di costruire ogni qual volta esso abbia comportato un aumento o un aggravamento del carico urbanistico insistente sull’area.

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