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Il proprietario confinante che lamenti la violazione delle distanze ha diritto sia al ripristino che al risarcimento del danno

In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria.

Prevalenza del D.M. 1444/1968 sui successivi regolamenti locali

L'art. 9 D.M. 1444/1968, essendo stato emanato su delega dell'art. 41-quinquies legge 1150/1942 ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica.

Esonero dal rispetto delle distanze legali per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche

Le norme che prescrivono determinate distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi non possono trovare applicazione, per la espressa previsione dell'art. 905, terzo comma, c.c., quando tra i due fondi vicini vi sia una via pubblica; gli stessi principi valgono anche quando la strada non separa i due fondi, non essendo necessario che i due fondi si fronteggino essendo sufficiente che essi siano confinanti con la via pubblica, indipendentemente dalla loro reciproca collocazione.

La distanza legale dal confine: il principio della prevenzione temporale (art. 873 Cod. Civ.)

Il principio di “prevenzione” in materia di distanze dai confini postula che il confinante che costruisce per primo viene a condizionare la scelta del vicino che voglia a sua volta costruire.

Diretta applicabilità ai rapporti tra privati delle norme statali e locali in materia di distanze

Le norme in materia di distanze contenute nel DM 1444 del 1968 sono direttamente precettive anche nei rapporti tra privati, non potendo le stesse essere intese come prescrizioni rivolte al solo organo pianificatore.

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi urbanistici

La VAS è la valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile di un territorio sotto il profilo ambientale. E' una procedura finalizzata a mettere in rilievo le possibili cause di un degrado ambientale derivante dall'adozione di piani e programmi interessanti il territorio, introdotta dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE che prevede, appunto, la sua applicazione a piani e programmi produttivi di effetti significativi sull'ambiente.

La verifica dell'impatto ambientale di piani e programmi urbanistici

È incostituzionale la legge regionale che, in materia di valutazione di impatto ambientale, prevede un regime di pubblicità più restrittivo rispetto alla normativa statale, non contemplando la pubblicazione della richiesta di assoggettamento del progetto a v.i.a. nell'albo pretorio dei Comuni interessati.

Valutazione dell'impatto ambientale di opere ed interventi urbanistici: casistica

La v.i.a. deve ritenersi necessaria per ogni tipo di centro commerciale che risponda alle caratteristiche indicate dal D.Lgs 114/1998, indipendentemente dalle sue dimensioni.

Valutazione dell'impatto ambientale derivante da varie tipologie di impianti di produzione e trasformazione

Il concetto di impianto rilevante ai fini della VIA e dell'AIA è essenzialmente oggettivo e tecnico e non dipende quindi dalla volontà di chi lo gestisce, il quale potrebbe, per le più varie ragioni, denominare unico impianto un complesso in realtà costituito da impianti diversi, e all’incontro voler separare attraverso distinte denominazioni una realtà tecnica unitaria.

V.I.A.: pareri, presupposti e rapporto con il Titolo Peasaggistico

Per le opere autorizzate prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006, le procedure di v.i.a. e di a.i.a. erano separate, pertanto le questioni relative all'a.i.a. non sono di competenza della Commissione Tecnica V.I.A., che, di conseguenza, non può esprimere pareri sulle prescrizioni contenute del decreto a.i.a..

Leggi e normative regionali sulla valutazione dell'impatto ambientale di piani e progetti

La «tutela dell’ambiente» rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato

Lo screening preliminare dell'opera e la verifica di assogettabilità alla procedura di V.I.A.

La procedura preliminare di screening prevista dall’art.20 del d.lgs. n.152 del 2006 persegue lo scopo di verificare l’assogettabilità di un’opera alla procedura di VIA, nel senso che ove l’opera abbia un’astratta rilevanza nel contesto ambientale, per essere ricompresa negli elenchi allegati alla legge, la verifica preliminare serve a incanalare un progetto verso la valutazione vera e propria dell’impatto ambientale, o diversamente, ove l’opera risulti priva di rilevanza, di esentarlo dalla VIA

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