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Efficacia e finalità dei Piani di Insediamenti Produttivi

Avendo il P.I.P. approvato, per espressa disposizione di legge, valore di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi dell’art. 17 della legge 1150 del 1942, allo scadere del termine di efficacia decennale il Comune consuma il proprio potere espropriativo, mentre la destinazione d’uso delle aree già impressa dallo strumento urbanistico attuativo permane fino a nuova disciplina.

Efficacia e finalità dei Piani di edilizia economica popolare (P.E.E.P.)

il Piano di edilizia economica e popolare rientra in un disegno normativo volto a consentire che l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare venga inquadrata in uno strumento urbanistico più ampio, cosicché esso non può essere in contrasto con un precedente piano urbanistico generale, di cui costituisce pur sempre l’attuazione.

Ultrattività dell'efficacia di alcune prescrizioni contenute nei piani urbanistici attuativi

Alla scadenza del termine di efficacia dei piani particolareggiati, sopravvivono la destinazione di zona, la destinazione ad uso pubblico di un bene privato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale e quant’altro attenga all’armonico assetto del territorio, trattandosi di misure che devono rimanere inalterate fino all’intervento di una nuova pianificazione, non essendo la stessa condizionata all’eventuale scadenza di vincoli espropriativi o di altra natura.

Piani urbanistici attuativi e convenzione urbanistica

La convenzione urbanistica è allegata ai piani attuativi o ai permessi di costruire convenzionati e, nella cornice delle previsioni dello strumento urbanistico, affronta e risolve in concreto le questioni relative all'inserimento di un edificio nel tessuto urbano.

Inadempimento della convenzione urbanistica: cause e casistica

I vizi delle opere di urbanizzazione e la scadenza del termine di validità della convenzione di lottizzazione giustificano la decadenza dalla convenzione stessa, con l’incameramento della polizza fideiussoria che garantiva l’esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Derogabilità e termini prescrizionali dell'efficacia dei piani urbanistici attuativi

Le conseguenze della scadenza dell'efficacia del piano attuativo (ovvero dei piani a questo equiparati) si esauriscono nell’ambito della sola disciplina urbanistica, non potendo invece incidere sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi.Resta quindi in vigore il complesso delle prescrizioni in cui questo si articola, in particolare per quanto concerne gli obblighi correlati alla cessione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione.

Necessità del piano urbanistico attuativo anche quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire

Con l’art. 9 del d.P.R. n. 380 del 2001, per il quale - “nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto dell’edificazione” - il legislatore ha enunciato il principio della indefettibilità del piano attuativo prescritto dallo strumento generale, già desumibile dalla legge urbanistica n. 1150 del 1942.

Destinazione di un’area ad edilizia economica e popolare

Il piano P.E.E.P. disciplina le aree destinate all’edilizia economica e popolare e, di conseguenza, non può contenere una regolamentazione di aree aventi diversa destinazione ed esterne alla sua perimetrazione.

Il principio del perfetto pareggio economico nella realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Il principio del perfetto pareggio economico di cui all'art. 35 della L. n. 865 del 1971, comporta che per le aree concesse in superficie debba sussistere piena corrispondenza tra entrate e uscite, da cui discende la doverosità del rimborso, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte le spese sostenute per l'acquisto delle medesime aree o, più in generale, per consentire l'intervento edilizio in questione.

Il diritto al recupero delle somme pagate per l'acquisizione delle aree incluse nel P.E.E.P.

In relazione a una convenzione per la costruzione di case di tipo economico e popolare, nonostante la pregressa quantificazione sia del costo delle aree sia delle spese di urbanizzazione, il comune ha diritto a ripetere dai singoli acquirenti degli alloggi edificati l'importo pro-quota di quanto effettivamente speso, sia per l'acquisizione delle aree che per le spese di urbanizzazione. Quand'anche nessuna previsione fosse contenuta in convenzione, dovrebbe ritenersi operante ex art.1339 cod.civ.

Durata del piano di lottizzazione

Il piano di lottizzazione ha natura di piano particolareggiato di attuazione, sicché, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 17.8.1942 n. 1150, decorso il termine stabilito per l’esecuzione esso diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

Funzione ed effetti del piano di lottizzazione

Il piano di lottizzazione, sia esso di iniziativa pubblica che privata, ha lo scopo di asservire un’area non urbanizzata all’edificazione consentendo la realizzazione contestuale delle opere di urbanizzazione e dei fabbricati per uso privato.

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