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L’imposizione di un vincolo indiretto sui beni culturali ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 42/2004

L’imposizione di un vincolo indiretto ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 42/2004 (con le modalità procedimentali di cui ai successivi articoli 46 e 47), pur essendo rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione, soggiace ai limiti rappresentati dalla razionalità e dalla logicità dell’azione amministrativa.

L'individuazione dei beni da sottoporre all'imposizione di un vincolo artistico, storico, archeologico o etnoantropologico

La valutazione in ordine all'esistenza di un interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) particolarmente importante, tale da giustificare l'imposizione del relativo vincolo ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 10, comma 3, lett. a), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è prerogativa esclusiva dell'Amministrazione preposta alla gestione del vincolo.

Esercizio del potere espropriativo nel caso dei beni culturali

Nel caso di bene culturale, la pubblica finalità che giustifica l’esercizio del potere ablatorio è rappresentato dalla migliore fruizione del bene vincolato medesimo. Ai sensi dell’articolo 95, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004, i beni culturali vincolati possono essere espropriati «quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi».

Il vincolo sulle aree di interesse storico, artistico, archeologico è di natura conformativa

Un vincolo di tutela di aree di interesse archeologico, lungi dal configurarsi quale vincolo espropriativo soggetto a decadenza, assume piuttosto le caratteristiche di vincolo conformativo, non potendosi le aree ad esso soggette mai trasformare in "zone bianche", in ispecie se esso non comporti non solo l'ablazione dei suoli, ma nemmeno il totale azzeramento dello spazio di intervento privato sui fondi.

Vincolo di inedificabilità storico archeologico e artistico

Non può essere fatto risalire al decreto di apposizione del vincolo archeologico l’effetto di impedire completamente l’edificazione del suolo. L’impossibilità di edificazione, può emergere solo all'esito dello svolgimento delle indagini scientifiche. Inoltre, se è vero che il vincolo di inedificabilità previsto dal d. lgs. 42/2004 non è astrattamente qualificabile come assoluto (non potendosi teoricamente escludere un'attività edificatoria ...

Acquisto beni culturali: prelazione del Ministero dei beni culturali

L’errore particolarmente esiguo nell’indicazione numerica del prezzo da pagare per esercitare il diritto potestativo di prelazione, in presenza di costante riferimento al prezzo di aggiudicazione e non a quello a base d’asta, è da qualificarsi come errore imputabile a svista e per ciò, usando terminologia civilistica, come errore ostativo facilmente riconoscibile e del tutto irrilevante (cioè non essenziale), come tale soggetto solo a correzione.

Contraddittorio nell'imposizione del vincolo culturale

Il vincolo culturale deve ritenersi sussistente per essere stata emessa la comunicazione dell’avvio del relativo procedimento nelle more del perfezionamento del procedimento espropriativo, risultando irrilevante che il decreto di vincolo sia stato emesso dopo il decreto di esproprio.

Discrezionalità amministrativa nella tutela del patrimonio culturale

Il giudice amministrativo, per non sostituirsi arbitrariamente alle valutazioni dell’Autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale, deve verificare il corretto esercizio dei poteri spettanti a quest’ultima sotto il profilo della completezza dell’istruttoria, della effettiva sussistenza dei presupposti per provvedere, nonché dell’effettiva osservanza di criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

Indennità di occupazione e di esproprio per beni assoggettati a vincolo storico, archeologico, artistico

L’occupazione a fini di ricerca archeologica costituisce attività lecita della pubblica amministrazione, mirante a realizzare l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio storico-culturale e alla promozione della cultura e della ricerca (art. 9 cost.), essendo d'altro canto giustificato, per ragioni d'interesse culturale, anche il sacrificio definitivo della proprietà privata.

Beni di interesse culturale

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 42 del 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Circolazione dei beni di interesse artistico, storico o archeologico

Anche se i beni di interesse artistico, storico o archeologico – sottoposti alla legislazione speciale - possono risultare di proprietà pubblica o privata, va senz’altro rilevato l’acquisto ipso iure della proprietà del bene da parte dell’Amministrazione statale quando siano «ritrovate nel sottosuolo» cose immobili (come parti di edifici, tombe, ricoveri, mura di città, tratti viari, opere realizzate per manum hominis, ecc.) o anche le cose mobili, aventi un tale interesse.

Presunzione di culturalità di beni mobili e immobili pubblici

I beni mobili e immobili, cui fa riferimento l’art. 10, comma 1 D.lgs. n. 42/2004, che appartengono ai soggetti pubblici e che non sono indicati nel comma 2 dello stesso articolo sono considerati beni culturali, con una presunzione di interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale, disciplinata dall’art. 12, che è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del MIBACT.

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