Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 42 del 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.