Piani urbanistici attuativi: i Programmi di Recupero Urbano

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PIANO DI RECUPERO

Il piano di recupero, previsto dalla normativa in tema di edilizia, è lo strumento utilizzato per attuare il riequilibrio nelle aree degradate e non è ipotizzabile che in tali aree, pur compromesse da fenomeni di urbanizzazione spontanea e incontrollata, possa essere eluso con titoli edilizi singoli per costruire, pur attenendo questi ultimi a lotti prospicienti su aree urbanizzate e interclusi; il piano di recupero attiene infatti non solo al recupero fisico degli edifici, ma anche e soprattutto rappresenta un'operazione complessa a scala urbanistica, che deve puntare alla rivitalizzazione di un comprensorio urbano.

L'equipollenza tra piano di recupero e piano particolareggiato non può intendersi generalizzata, ma va limitata, come stabilito dalla L. n. 457 del 1978, art. 34, solo ai piani particolareggiati già approvati alla data di entrata in vigore della legge e f... _OMISSIS_ ...isanamento del piano edilizio esistente a cui i Comuni hanno attribuito il valore di piani di recupero.

Il Piano di Recupero può consentire, per raggiungere una migliore fruizione residenziale, altezze maggiori rispetto a quelle originarie.

Ai piani di recupero, presentando specifiche connotazioni che derivano dalla loro precipua finalità, che è quella di recupero del patrimonio edilizio esistente, piuttosto che quella di determinare una complessiva trasformazione del territorio non sono estensibili le peculiarità del P.e.e.p. e del P.i.p.; il rapporto fra il piano regolatore generale e il programma costruttivo sia connotato dalla primazia del primo.

Il piano di recupero costituisce uno strumento attuativo delle previsioni urbanistiche contenute nel piano regolatore generale, equivalente ad un piano particolareggiato e di livello gerarchicamente subordinato.

I Programmi di Recupero Urbano rientrano tra i nuovi s... _OMISSIS_ ...stici di pianificazione “indiretta”, che il Legislatore ha accostato al P.R.G. ed alle sue varianti generali e dei quali il piano particolareggiato in variante rappresenta solo un tipo.

Il piano di recupero può integrare e specificare e non già derogare le previsioni contenute nel P.R.G..

L'integrazione e la specificazione ad opera del piano di recupero delle previsioni del P.R.G. può avvenire solo in conformità della sua funzione tipica, che è il recupero del patrimonio edilizio esistente, non già l’incremento del medesimo, in alterazione degli standards stabiliti dalla disciplina urbanistica generale.

Il Piano di recupero rientra nell’ipotesi generale del piano particolareggiato.

Il piano di recupero è, sotto il profilo giuridico, uno strumento urbanistico sostanzialmente attuativo delle scelte urbanistiche primarie contenute nel piano regolatore generale ed è, quindi, equivalente al pi... _OMISSIS_ ...ggiato: esso è per sua natura finalizzato ad organizzare razionalmente ed esteticamente il patrimonio edilizio preesistente, avendo come connotazione tipica - che ne individua anche i limiti oggettivi - quella di disciplinare la conservazione, ricostruzione e riutilizzazione del patrimonio preesistente.

Il piano di recupero è notoriamente, sotto il profilo giuridico, uno strumento urbanistico sostanzialmente attuativo delle scelte urbanistiche primarie contenute nel piano regolatore generale ed è quindi equivalente al piano particolareggiato, dal quale si differenzia in quanto finalizzato piuttosto che alla complessiva trasformazione del territorio al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente con interventi rivolti alla conservazione, ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.

Il piano di recupero non può introdurre vincoli nuovi ed ulteriori rispetto a quelli esistenti nello strumento urbanistico gene... _OMISSIS_ ...né può essere adottato in variante al PRG.

Il Piano di Recupero è assimilato – ex art. 28 l. 457/78 – al piano particolareggiato, ed ha efficacia per dieci anni dalla data di approvazione, ai sensi dell’art. 16 della l. 18 agosto 1942 n. 1150.

Il piano di recupero è a tutti gli effetti un piano attuativo e non comportando l’inedificabilità assoluta, in quanto il vincolo di destinazione è realizzabile anche attraverso l’iniziativa privata o promiscua senza previa ablazione del bene, deve escludersi la natura espropriativa dello stesso.

L'individuazione, nell'ambito dei piani regolatori generali, delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ex L. n. 457/1978 e gli stessi piani di recupero non introducono vincoli preordinati all'esproprio, limitandosi a prevedere degli interventi che, in generale, possono essere eseguiti dagli stessi proprietari singoli, o riuniti in consorzio. E' solo la... _OMISSIS_ ...isione dell'amministrazione di attuare direttamente il piano, nei casi consentiti dalla citata L. n. 457/1978, art. 28, comma 5, lett. B, n. 3, che comporta, con l'approvazione dell'opera pubblica a tal fine necessaria, un vincolo preordinato all'esproprio.

Il piano di recupero è uno strumento urbanistico equivalente, sotto il profilo dell'efficacia giuridica, al piano particolareggiato, dal quale si differenzia perché finalizzato, piuttosto che alla complessiva trasformazione del territorio, al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente con interventi rivolti alla conservazione, rifacimento, ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.

I piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla legge 457/1978 sono strumenti di pianificazione urbanistica di carattere esecutivo e, in quanto tali, sono vincolati al rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale.

Quanto a... _OMISSIS_ ...upero, il piano di recupero ex l. n. 457/1978 ha pacifico valore di piano particolareggiato, sì che ogniqualvolta una norma faccia riferimento in relazione a dette zone ad un piano particolareggiato quale strumento attuativo, gli stessi effetti devono intendersi attribuiti dalla norma stessa ad un piano di recupero.

Il piano di recupero è uno strumento urbanistico attuativo che ha lo scopo di ridefinire il tessuto urbanistico di un’area per recuperare un patrimonio edilizio e urbanistico degradato, ossia per conservare e riutilizzare lo stesso sia con riferimento all’assetto territoriale esistente sia con riguardo allo sviluppo programmato attraverso gli strumenti di pianificazione generale.

La predisposizione del piano di recupero non rappresenta per il Comune un obbligo ma una facoltà.

È illegittimo il diniego di approvazione del piano di recupero motivato nel senso della "non conformità con la discip... _OMISSIS_ ...t; qualora la C.E.C. abbia approvato detto piano e la compatibilità con gli atti di pianificazione sovraordinati e con la valutazione integrata emerga dalla relazione illustrativa del piano di recupero stesso.

Pur essendo il presupposto richiesto per legittimare la redazione e approvazione di un Piano di Recupero rappresentato principaliter dall’esistenza concreta ed effettiva di un patrimonio edilizio degradato, tuttavia i piani medesimi possono riguardare aree ed immobili che abbisognino di un intervento di conservazione, risanamento, ricostruzione e utilizzazione razionale del patrimonio immobiliare al di là dell’esistenza o meno di uno stato di degrado inteso stricto sensu.

E' legittimo ritenere, secondo una valutazione che rientra nel «merito amministrativo», che l’abuso edilizio non sia condonabile così com’è, senza un previo piano di recupero che ne disegni il corretto inserimento, anche... _OMISSIS_ ... di urbanizzazione primaria e secondaria.

Come si ricava dall'art. 29 della l. n. 47/1985, sotto tale profilo costituente normativa di principio vincolante per le Regioni, dal punto di vista logico il recupero urbanistico–paesistico precede la verifica di condonabilità dell’opera.

Per definizione il piano di recupero è finalizzato alla conservazione di ciò che già esiste, mediante un’operazione pianificatoria di inserimento in un tessuto di urbanizzazione primaria e secondaria e mediante interventi di lifting dei fabbricati esistenti: tale non può essere, pertanto, il piano con il quale non si recupera ciò che c’è, ma lo si elimina per sostituirlo con opere radicalmente differenti.

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PIANO DI RECUPERO --> ADOZIONE

L’adozione di un piano di recupero, da parte di un Comune, non può avere un effetto implicito di sanatoria di tut... _OMISSIS_ ...istenti nell’area interessata dal piano stesso.

L'atto di adozione del Piano di Recupero è suscettibile di autonoma impugnazione.

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PIANO DI RECUPERO --> APPROVAZIONE --> LEGGE 219/1981

L'approvazione regionale del piano di recupero prevista dall'art. 28, co. 10, legge 219/1981 risulta necessaria soltanto se le ristrutturazioni, che comportino la maggiorazione della volumetria preesistente, previste dal Piano di Recupero, sono state deliberate in assenza dello strumento urbanistico generale o risultano connesse ad una variante allo strumento urbanistico generale vigente o adottato.

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PIANO DI RECUPERO --> DURATA, DECADENZA, REITERAZIONE

La soggezione al termine di scadenza di un piano attuativo [nella fattispecie piano di recupero] riguarda non l’intera disciplina pian... _OMISSIS_ ...emplata dal piano attuativo (ovvero la destinazione di zona) bensì soltanto quella preordinata all’esercizio del potere espropriativo, quella comunque comportante l’inedificabilità dei suoli ovvero recante prescrizioni di dettaglio. Detto termine riguarda dunque gli interventi edilizi autorizzati dal piano di lottizzazione ma non riguarda la disciplina del territorio e la destinazione delle aree, che rimane inalterata fino all'intervento di un nuovo atto di pianificazione. Di conseguenza, restano inalterati a tempo indeterminato gli allineamenti, le prescrizioni, le destinazioni di piano e quant'altro attenga all'armonico assetto del territorio.

In considerazione della comune natura di strumenti urbanistici attuativi, ai piani di recupero vanno applicate, in ragione dell'espressa previsione contenuta nella L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 28, comma 4, le disposizioni dettate per i piani particolareggiati, tra cui quella (L. 17 agosto 1942,... _OMISSIS_ ...t. 16) che ne fissa in dieci anni il termine di efficacia. Il citato art. 16 non può ritenersi abrogato per effetto dell’art. 58 d.P.R. n. 327/2001 in relazione alla durata decennale dei piani particolareggiati poiché l’abrogazione riferita agli articoli da 13 a 23 della l. n. 1150/1942 è limitata alle norme riguardanti l’espropriazione e tale non può ritenersi la disposizione che definisce un termine per l’attuazione di un piano particolareggiato, strumento attuativo del piano regolatore di per sé non destinato all’esercizio del potere espropriativo.

Qualora il piano di recupero, sulla base delle NTA del Piano Regolatore, si configuri quale piano attuativo realizzabile anche attraverso l'iniziativa privata o promiscua senza la previa ablazione del bene, deve ritenersi che esso, in base ai principi sanciti dalla sentenza della Corte Cost. n.179/99, non comporti l'inedificabilità assoluta, ma ponga un vincolo di destinazione pr... _OMISSIS_ ...spropriativa, per cui l'individuazione delle "zone" di recupero non è soggetta a termine di efficacia.

Il limite temporale di vigenza dei piani di recupero va riferito esclusivamente ai piani di recupero di iniziativa pubblica, in funzione dell’esigenza di evitare la sottoposizione “sine die” dell’edificazione al potere di adozione del piano di recupero da parte del comune per immobili già individuati, con riferimento ai quali, in tal modo, si verrebbe ad introdurre un inammissibile vincolo di rilascio del titolo abilitativo all’edificazione.

Se si limitasse ad un termine l'obbligo di piani di recupero ad iniziativa di privati si perverrebbe all'assurda conseguenza secondo cui agli interessati sarebbe consentito far decorrere il termine di vigenza, per poter poi presentare la domanda di concessione edilizia non preceduta dal necessario piano attuativo, magari necessario proprio per le caratteristiche i... _OMISSIS_ ...a zona in cui insiste l'immobile.

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PIANO DI RECUPERO --> FUNZIONE

Il piano di “recupero” persegue la finalità di promuovere il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Si tratta di uno strumento urbanistico che tendenzialmente non si limita al recupero episodico del singolo edificio, ma propone un approccio sistematico e più organico a intere parti della &ldq...


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