Durata del piano di lottizzazione

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> DURATA

Attesa la natura normalmente alternativa che nella pianificazione urbanistica assume il piano di lottizzazione rispetto al piano particolareggiato, è applicabile anche al piano di lottizzazione il termine decennale di efficacia dall’approvazione che l’art. 16, l. 17 agosto 1942, n. 1150 pone per l’attuazione del piano particolareggiato, tenuto conto che l’art. 28 l. n. 1150 cit., prevede soltanto che la convenzione di lottizzazione fissi i termini, non superiori a dieci anni, entro i quali deve essere ultimata l’esecuzione delle opere convenzionate.

Pur non essendo stabilito espressamente dalla legge un termine massimo di durata delle convenzioni di lottizzazione, la sua individuazione è ritenuta necessaria per non attribuire loro l’efficacia di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futu... _OMISSIS_ ...e di dieci anni è stato dunque mutuato dall’art. 16, comma 5, della l. 17 agosto 1942, n. 1150, concernente i piani particolareggiati.

Nel caso in cui il piano di lottizzazione approvato e convenzionato sia scaduto per il decorso del termine di dieci anni, divengono inefficaci le sue previsioni che non abbiano avuto concreta attuazione, non essendo consentita la loro ulteriore esecuzione; non si possono più eseguire neppure gli espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria.

I piani di lottizzazione hanno una scadenza di dieci anni ed ai sensi dell’art. 17 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, la scadenza dei termini di efficacia dei piani attuativi e degli strumenti urbanistici che ne condividono la natura (quali i piani di lottizzazione ed i piani di zona per l’edilizia economica e popolare), benché non comporti la decadenza di ogni disciplina urbanistica dell’are... _OMISSIS_ ...spressamente ferme, a tempo indeterminato, le prescrizioni di zona e quelle relative agli allineamenti -, rende tuttavia inattuabili le previsioni del piano medesimo che non abbiano avuto concreta attuazione.

In tema di convenzione urbanistica di lottizzazione, quando sia scaduto un piano di lottizzazione si applicano alla convenzione le disposizioni dell'art. 17 l. 1150/1942, le quali impongono, in mancanza di una diversa disciplina di dettaglio, di rispettare gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabilite dallo strumento urbanistico attuativo, ancorché scaduto; la previsione di «ultrattività» delle disposizioni del piano scaduto è finalizzata ad evitare l'alterazione dello sviluppo urbanistico-edilizio così come armonicamente programmato e ad assicurare una edificazione omogenea.

Il piano di lottizzazione ha natura di piano particolareggiato di attuazione, sicché, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 1... _OMISSIS_ ...0, decorso il termine stabilito per l’esecuzione esso diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

Col decorso del termine (di dieci anni, per il piano di lottizzazione), diventano inefficaci unicamente le previsioni del piano attuativo che non abbiano avuto concreta attuazione, nel senso che non è più consentita la sua ulteriore esecuzione, salva la possibilità di ulteriori costruzioni coerenti con le vigenti previsioni del piano regolatore generale e con le prescrizioni del piano attuativo (anche sugli allineamenti), che per questa parte ha efficacia ultrattiva.

Con la scadenza del termine delle previsioni del piano urbanistico attuativo, l’autorità competente riacquista il potere-dovere di... _OMISSIS_ ...assetto urbanistico alle parti non realizzate, anche, in ipotesi, con una nuova convenzione di lottizzazione. Tuttavia, fino a quando tale potere non viene esercitato, l’assetto urbanistico dell’area rimane definito nei termini disposti con la convenzione di lottizzazione.

Ai fini della perdita di efficacia del piano di lottizzazione per decorso del termine è irrilevante la circostanza che la mancata attuazione sia dovuta alla p.a. o al privato lottizzante; anche le cause di forza maggiore non comportano in via automatica la sospensione del termine di durata, essendo rimesso all’amministrazione di valutare l’opportunità di una proroga previa verifica della permanenza dell’interesse pubblico ad attuare il piano così come originariamente configurato.

Il termine decennale di efficacia dei piani particolareggiati è applicabile anche ai piani di lottizzazione.

I vincoli conformativi (a differenz... _OMISSIS_ ...ropriativi) posti dal piano di lottizzazione sono ultrattivi rispetto alla naturale scadenza dello stesso o alla sua completa realizzazione.

Scaduto il termine di efficacia stabilito per l'esecuzione del piano particolareggiato, nella parte in cui esso è rimasto inattuato, non è più possibile portare ad esecuzione gli espropri preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, non potendosi, in particolare, procedere all'edificazione residenziale per assenza di tale fondamentale presupposto.

Solo la disciplina urbanistica sopravvenuta alla scadenza del piano di lottizzazione, qualora sia incompatibile con il completamento dello stesso, può incidere negativamente sui singoli diritti edificatori. Se invece vi è continuità nella disciplina urbanistica, i diritti edificatori restano confermati, e gli interventi edilizi possono essere eseguiti sulla base della convenzione urbanistica originaria, senza a... _OMISSIS_ ... di riapprovare il piano di lottizzazione.

I piani di lottizzazione e/o particolareggiati hanno durata decennale, inderogabile tra le parti: la convenzione è un atto accessorio al piano di lottizzazione, deputato alla regolazione dei rapporti tra il soggetto esecutore delle opere ed il Comune con riferimento agli adempimenti derivanti dal piano medesimo, ma che, tuttavia, non può incidere sulla validità massima, prevista dalla legge, del sovrastante strumento di pianificazione secondaria.

Il Piano di lottizzazione ha durata decennale, di talché decorso infruttuosamente il suddetto termine lo strumento attuativo perde efficacia.

È irrilevante ai fini delle conseguenze connesse alla scadenza del termine decennale di efficacia del piano di lottizzazione la circostanza che la mancata attuazione sia dovuta alla pubblica amministrazione o al privato lottizzante; il fatto certo che rileva è che il Piano attuativo è rimasto comunque i... _OMISSIS_ ...l periodo di efficacia del convenzionamento e l’inutile spirare del termine decennale è causa sufficiente a produrre l’inefficacia dello strumento de quo, non essendo neppure necessaria l’adozione di un atto dichiarativo della intervenuta caducazione.

I termini per i piani di lottizzazione sono modulabili, ma solo entro il termine massimo di 10 anni ex art. 16, comma 5, L. 1150/1942 e quest’ultimo non può essere tacitamente prorogato e nemmeno derogato, neppure sull’accordo delle parti. Per cui ove il termine stabilito per convenzione sia eccedente tale durata, esso va ricondotto nell’ambito temporale consentito dalla suddetta norma primaria imperativa, non potendosi oltre tale termine limitare lo iusvariandi spettante all’autorità pubblica, in tema di pianificazione urbanistica.

Decorso il termine decennale di efficacia della lottizzazione convenzionata, si impone unicamente, secondo i principi, e i... _OMISSIS_ ...a diversa disciplina di dettaglio, il rispetto degli allineamenti e delle prescrizioni di zona stabilite dal piano di lottizzazione, in applicazione dell’articolo 17 della legge n. 1150 del 1942.

La previsione contrattuale (art. 8 L. n. 1150 del 1942) di un termine decennale di efficacia del piano di lottizzazione, è da riconnettere alla durata massima ordinaria dei piani attuativi, in primo luogo del piano particolareggiato (L. n. 1150 del 1942, art. 16, comma 5), scaduto il quale verranno meno i vincoli di inedificabilità e le dichiarazioni di pubblica utilità connesse alla destinazione pubblica delle aree, con necessità di procedere ad una nuova pianificazione (art. 17).

Il termine massimo di dieci anni di validità del piano di lottizzazione, stabilito dall’art. 16, quinto comma, della L. 17 agosto 1942 n. 1150 per i piani particolareggiati, non è suscettibile di deroga neppure sull’accordo delle parti e decorre dalla da... _OMISSIS_ ...ento del complesso procedimento di formazione del piano attuativo.

La mera richiesta di concessione, anche se oggetto di parere della Commissione edilizia comunale, è del tutto inidonea a prorogare l’efficacia del piano di lottizzazione, il quale, decorso il termine decenale, perde di efficacia e non può più costituire valido presupposto per il rilascio di qualsivoglia titolo abilitativo alla edificazione di manufatti.

Ai piani di lottizzazione, disciplinati dall’art. 28, l. 17 agosto 1942 n. 1150, in assenza di una specifica disposizione che regoli il termine massimo di validità, si applica in via analogica il termine massimo di dieci anni dettato per i piani particolareggiati dall’art. 16 della stessa legge, termine entro il quale devono essere realizzate tutte le opere di urbanizzazione primaria previste dal piano di lottizzazione, in adempimento dell’obbligo assunto dal lottizzante con la stipulazione della conven... _OMISSIS_ ...zazione.

Il termine massimo di dieci anni di validità del piano di lottizzazione, non è suscettibile di deroga e decorre dalla data di completamento del complesso procedimento di formazione del piano attuativo.

Il termine decennale di efficacia, previsto per i piani particolareggiati dall’art. 16 l. 17 agosto 1942 n. 1150, ma applicabile anche ai piani di lottizzazione, si applica solo alle disposizioni di contenuto espropriativo e non anche alle prescrizioni urbanistiche di piano che rimangono pienamente operanti e vincolanti senza limiti di tempo fino all’eventuale approvazione di un nuovo piano attuativo.

Poiché il Piano di lottizzazione finalizzato alla stipula di convenzione, non segue il procedimento di formazione del piano particolareggiato, si deve escludere che lo stesso abbia valore di dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità, valida per dieci anni. Il vincolo di destinazione a serv... _OMISSIS_ ...scente da un piano di lottizzazione ha pertanto validità quinquennale, ai sensi dell’art. 2 della legge n.1187 del 1968; questo per i servizi ubicati nella proprietà di chi non ha sottoscritto la convenzione; alla scadenza del quinquennio suddetta area diviene “zona bianca”.

L'individuazione di un termine massimo di durata al piano di lottizzazione è ritenuta necessaria al solo scopo di non attribuire alle lottizzazioni convenzionate l'effetto di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura, rispondendo così ad un preminente interesse pubblico, non soltanto per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ma anche per l'edificazione dei lotti.

Il termine di cui all'art. 16, co. 5, legge 1150/1942 è applicabile soltanto alle disposizioni a contenuto espropriativo e non anche alle prescrizioni urbanistiche del Piano, destinate a rimanere pienamente operanti e vincolanti senza limiti di tempo, ... _OMISSIS_ ...eventuale approvazione di un nuovo piano attuativo.

Non sempre il termine di efficacia del piano di lottizzazione e della relativa convenzione coincide con la scadenza del termine di prescrizione del diritto della P.A. ad ottenere la cessione delle aree.

Pur mostrandosi la giurisprudenza incline ad applicare al Piano di lottizzazione un termine massimo di durata, per esso non espressamente previsto, ricavato in via analogica da quello dettato dall’art. 16, comma 5° L. n. 1150/1942, per il Piano particolareggiato, tuttavia, l'individuazione di siffatto termine viene ritenuta necessaria al solo scopo di non attribuire alle lottizzazioni convenzionate l'effetto di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura, rispondendo così ad un preminente interesse pubblico, non soltanto per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ma anche per l'edificazione dei lotti.

Il principio generale cont... _OMISSIS_ ... 17, primo comma, della legge n. 1150 del 1942, per il quale, decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso, si applica anche ai piani di lottizzazione.

Col decorso del termine di dieci anni per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, diventano inefficaci le previsioni del piano di lottiz...


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