La relata di notifica

Pubblica fede la cui attribuzione, tuttavia, deve essere ritenuta condizionata dal rispetto dell’art. 148 c.p.c., che, come è noto, impone che la relazione di notificazione debba essere redatta in calce all’atto, all’evidente scopo di garantire la consegna di documenti completi, e rendere materialmente impossibile la loro manipolazione successiva alla notificazione .
E pubblica fede che – è bene precisarlo – assiste soltanto la relata, perché l’attività dell’ufficiale notificatore deve risultare esclusivamente da quest’ultima, e non può essere integrata da successive dichiarazioni dell’agente o dalle annotazioni contenute nel registro cronologico dell’ufficio notifiche, perché esse sono estranee al procedimento di notificazione, e servono soltanto a garantire la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti .
Va ancora precisato, per concludere sul punto, che i principi sopra esposti vann... _OMISSIS_ ...ordinati con il disposto dell’art. 156 c.p.c., e che pertanto un problema di invalidità conseguente alle discordanze sopra esaminate potrà porsi se, e soltanto se, esse siano di portata tale da impedire il raggiungimento dello scopo, e quindi dovrà essere escluso se la loro rilevanza sia così modesta da non costituire uno ostacolo in tal senso . In tale prospettiva, è stato ad esempio giustamente ritenuto che la mancata indicazione della data, nella relata di notificazione, può avere una rilevanza differente a seconda dello scopo della indagine: se quella notifica serve a far decorrere un termine perentorio entro il
quale il destinatario può esercitare un diritto, la mancata indicazione della data lo ostacola in maniera grave, con la conseguente nullità della notifica stessa .
Una nullità del genere, invece, non si produrrà se si tratta di una impugnazione, per la quale il notificante può dar la prova della tempestività mediante la produzione... _OMISSIS_ ...ginale debitamente munito di data .
Ed altrettanto può dirsi in relazione alla mancanza di sottoscrizione nelle relate (o alla presenza di una sottoscrizione illeggibile) cui si può senz’altro ovviare se la provenienza della consegna possa essere desunta dalla sottoscrizione apposta sull’originale, o su altre copie contestualmente consegnate ed addirittura alla mancanza di relata sulla copia di una impugnazione oppure se, ad onta della illeggibilità della sottoscrizione, la identificazione del sottoscrittore sia egualmente certa .
Nello stesso senso, può ovviamente ritenersi che la indicazione delle generalità della persona nei cui confronti l’ufficiale giudiziario tenti la notifica sia indispensabile nella ipotesi in cui la consegna venga accettata, perchè in tal caso quella indicazione è necessaria per garantire che l’atto venga portato a conoscenza del destinatario, mentre essa risulterà irrilevante se la consegna viene rifiuta... _OMISSIS_ ...n tale caso si verificherà una situazione simile a quella della irreperibilità delle persone legittimate alla ricezione .
Quanto al numero di copie conformi che devono essere consegnate, nel caso in cui la notifica venga eseguita al procuratore che sia costituito in rappresentanza di più parti, è appena il caso di ricordare che, dopo molti decenni nei quali è stata ritenuta la inesistenza della notificazione delle impugnazioni in cui non fosse stata consegnata una copia per ciascuna parte e pochi anni durante i quali se ne è predicata la nullità, le Sezioni Unite hanno (finalmente!) sancito che, quale che sia il numero delle parti, è sufficiente la consegna anche di una copia soltanto, abbandonando, si spera definitivamente, orientamenti che apparivano ispirati ad un formalismo ormai assolutamente anacronistico.

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