L'istanza della notifica

1. La istanza


1.1. Nozione, e requisiti di validità: il contrasto


A partire dalle notissime pronunzie con le quali la Corte costituzionale ha consacrato il principio della scissione tra il momento del perfezionamento della notifica per il richiedente rispetto a quello, diverso, in cui essa si completa per il destinatario , è di intuitiva evidenza che quello della notificazione è un procedimento in senso tecnico, e cioè un insieme di atti collegati funzionalmente, e preordinati al conseguimento di un fine unitario.
Conviene però sottolineare che anche prima di quei fondamentali arresti le notificazioni erano un procedimento, il cui primo atto era costituito dalla cd. istanza che la normativa di riferimento prescrive debba provenire dalla parte personalmente o per il tramite del suo procuratore , potendo entrambi consegnare l’atto di citazione all’ufficiale giudiziario affinchè proceda alla notificazione a ... _OMISSIS_ ...icoli 137 e seguenti (così l’art. 163 comma 4 c.p.c.).
Come si vede, quindi, il legislatore codicistico - che, come si sa, era un legislatore tecnicamente impeccabile - per un verso ha prescritto che il procedimento di notificazione debba avere inizio con un’istanza, per l’altro ha disciplinato espressamente non quest’ultima, ma la consegna dell’atto di citazione all’ufficiale giudiziario, stabilendo che essa possa essere eseguita tanto dalla parte, quanto dal suo procuratore.
Diventa perciò inevitabile chiedersi se le due fattispecie coincidano, e dunque se possa ritenersi che la “istanza” di cui all’art. 137 c.p.c. altro non sia che la materiale consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, e conseguentemente chi possa provvedere a quest’ultima, ed a quali condizioni.
L’orientamento della giurisprudenza più risalente, fortemente restrittivo, era nel senso di afferm... _OMISSIS_ ...nza potesse essere presentata soltanto dalla parte o dal procuratore, per cui si reputava affetta da inesistenza, o da nullità assoluta ed insanabile, la notificazione richiesta dal procuratore nominato per un diverso grado del giudizio o dal difensore, che non fosse nel contempo anche procuratore oppure dal semplice domiciliatario .
A seguito del contrasto insorto con altre pronunce meno rigorose – che, invece, avevano degradato a semplice irregolarità, oppure a nullità sanabile per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. il vizio in esame - la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.


1.2. La soluzione delle Sezioni Unite


Queste ultime, con la sentenza n. 9213 del 1990 hanno stabilito che:
1) l’istanza di notifica – che presuppone la titolarità del potere di disporre la notificazione, e quindi, per gli atti di parte, spetta soltanto all’interessato o al suo procuratore... _OMISSIS_ ...ssere tenuta concettualmente distinta dalla attività in cui si concreta l’esercizio di tale potere;
2) la legge non disciplina esplicitamente quest’ultima attività, ma dal quarto comma dell’art. 163 c.p.c. è possibile desumere che essa si sostanzi nella consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare, consegna per la quale non è richiesta una particolare forma o documentazione, tant’è che l’art. 160 c.p.c. non prevede vizi della notificazione inerenti a tale fase, che è irrilevante nei confronti del destinatario;
3) conseguentemente, non trattandosi di attività processuale in senso proprio, la consegna in parola può essere delegata anche a terzi, ed il relativo incarico ben può essere conferito verbalmente;
4) una tale delega si presume sia stata conferita a chi abbia il possesso dell’atto, per cui, quand’anche non sia stata specificata la qualità di tale soggetto, la notifica deve repu... _OMISSIS_ ... sempre che dall’atto sia possibile individuare colui cui la istanza di notificazione deve essere imputata;
5) soltanto quest’ultimo deve ritenersi legittimato ad eccepire l’assenza dell’incarico, e conseguente l’arbitrarietà dell’attività della persona interposta.
Come si vede, dunque, le Sezioni Unite, con una decisione della quale non può non apprezzarsi la lucida intelligenza non meno che il solido buon senso, sembrerebbero aver risolto qualsiasi problema, espungendo la stessa possibilità astratta di ritenere configurabile un vizio invalidante in un segmento di attività che, come tutti sappiamo, nella prassi viene svolto, il più delle volte, da soggetti – segretarie, agenzie di servizi, praticanti alle primissime armi – che a volte potrebbero non disporre degli strumenti indispensabili a controllarne la effettiva regolarità.

1.3. I rischi residui, ed i possibili rimedi


... _OMISSIS_ ...le, purtroppo, è d’obbligo, perchè pur dopo quell’arresto i problemi non sono stati risolti definitivamente.
Già nel 1996 le stesse Sezioni Unite, con la decisione n. 9972 senza approfondire troppo hanno ribadito che la notifica la cui richiesta sia stata presentata dal “mero” domiciliatario deve essere ritenuta inesistente; e tale affermazione, nella successiva decisione n. 10268 del 28 maggio 2004 ha portato alla dichiarazione di inammissibilità, per inesistenza della notificazione, di un ricorso incidentale notificato su istanza di un legale che rivestiva la dichiarata qualità di mero domiciliatario.
Come si vede, dunque, i pericoli insiti in quella fase non possono essere ritenuti del tutto scongiurati.
In questa sede, naturalmente, non si può ipotizzare di far altro che suggerire un banale accorgimento, ispirato al più modesto buon senso: se il pericolo – l’unico pericolo – che può profilarsi in relaz... _OMISSIS_ ...stanza consiste nel dichiarare una qualità pacificamente carente della legittimazione a presentarla, basta non dichiarare nulla, ed il problema si risolve da solo.
In sostanza, perciò, poiché le formule di stile del genere “istante come in atti” o altre simili sembrano aver definitivamente superato il vaglio della giurisprudenza, se non è possibile essere certi di come vengano utilizzate altre più precise, basta usare quelle per star tranquilli.

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