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La solidarietà tributaria: dalla mutua rappresentanza alle obbligazioni parziarie

era in auge una interpretazione, denominata dalla dottrina, supersolidarietà, in base alla quale la notificazione dell’avviso di accertamento ad uno dei coobbligati, faceva decorrere il termine per l’impugnazione anche nei confronti di quei coobbligati che non avessero ricevuto alcuna notificazione.

La disciplina del litisconsorzio in generale, e nel processo tributario in particolare

L’art. 14 del d. lgs. 546/1992, non contiene soltanto una previsione di carattere generale sul litisconsorzio, ma disciplina anche le modalità di attuazione dello stesso. Le norme che ora verranno partitamente esaminate sono quelle contenute nei commi 2, 4, 5, 6.

Il litisconsorzio nelle impugnazioni

In dottrina si contrappongono due orientamenti: il primo intende ricostruire le ipotesi di litisconsorzio necessario nel giudizio di appello in base alla normativa dettata dal Codice di rito in quanto espressamente richiamata e compatibile ; il secondo, invece, tende a individuare nel citato articolo 53, c. 2, la volontà del legislatore di individuare autonomamente le ipotesi di litisconsorzio necessario in fase di gravame .

La conciliazione giudiziale nel litisconsorzio

L’istituto della conciliazione giudiziale , così come conosciuto oggi, è stato introdotto, insieme all’accertamento con adesione, dal d. lgs. 19 giugno 1997, n. 218

La Cassazione interviene sul litisconsorzio necessario

Ogni volta che per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria l'atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione una pluralità di soggetti, e il ricorso proposto da uno o più degli obbligati abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del ricorrente, ma la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta ...

La solidarietà tributaria

il tema delle obbligazioni solidali risulta essere particolarmente problematico e, non potendosi trattare in questa sede ex professo tale materia, ci si limita a segnalare le più importanti posizioni dottrinali in riferimento al caso in questione.

L’inscindibilità dell’oggetto del processo tributario

La questione sottesa all’unitarietà dell’accertamento giudiziale della medesima fattispecie sostanziale nei confronti di più soggetti può affrontarsi solamente attraverso l’utilizzo di due strumenti: l’estensione del giudicato oppure il litisconsorzio necessario

Le fonti normative del litisconsorzio necessario nel processo tributario

L’ordinamento giuridico italiano presenta una pluralità di plessi giurisdizionali ognuno dei quali è regolato da un autonomo corpus normativo. Il processo tributario non si esime da questa affermazione, infatti rinviene la sua disciplina nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il quale ha sostituito il precedente d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

Il litisconsorzio necessario e il processo tributario

La finalità sottesa al litisconsorzio necessario è quella di assicurare che tutti i soggetti coinvolti dalla controversia partecipino al giudizio, garantendo così il rispetto del principio del contraddittorio e impedendo, in questo modo, che la sentenza resa a contraddittorio non integro sia inutiliter data .

Il litisconsorzio facoltativo

Si parla di litisconsorzio facoltativo quando la presenza di più parti, rispetto alle due necessarie affinché sorga il giudizio, è un evento non necessario ma solamente potenziale : infatti, l’art. 103 c.p.c. prevede che più parti possano agire o essere convenute nello stesso processo.

Il litisconsorzio nel reclamo/mediazione tributaria ex art. 17-bis, d. lgs. 546/1992

L’art. 39, c. 9, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111 ha introdotto nella disciplina sul processo tributario il c.d. istituto del reclamo e della mediazione

Possibili esclusioni non dettate dall’art. 10-bis legge 241/1990

Possibili esclusioni non dettate dall’art. 10-bis: materia edilizia, materie di competenza legislativa regionale, piani di lottizzazione, silenzio-diniego, diritto intertemporale e accesso ai documenti amministrativi

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