Il termine per impugnare i titoli edilizi decorre, per i terzi, dalla data di piena conoscenza del provvedimento, che s'intende avvenuta, alternativamente, al momento del rilascio della copia degli stessi, inclusi i documenti di progetto, ovvero al completamento delle opere, salvo che non sia data la prova rigorosa di una conoscenza anteriore o che siano dedotte censure di inedificabilità assoluta.