VINCOLI ED EDIFICABILITÀ - VINCOLI URBANISTICI E LEGALI - FASCE DI RISPETTO - TIPOLOGIE - MARITTIMA
L'eccezione di usucapione è inconferente laddove l'amministrazione contesti la stessa possibilità di edificare all’interno della fascia di rispetto.
In zona coperta da vincolo di inedificabilità assoluta, qual è quello apposto lungo le coste, non può essere autorizzato, a prescindere dalla valutazione dell'incremento di cubatura, l'intervento edilizio che comporti diversa distribuzione della volumetria assentibile, unitamente a differente altezza e ad una diversificata sagoma dell’edificio complessivamente considerato.
Le opere dell'uomo realizzabili nella fascia di rispetto di trenta metri dal confine demaniale marittimo (art. 55 c.nav.) sono soltanto quelle tese a soddisfare necessità e limitate nel tempo, atteso che con l’espressione nuova opera il legislatore ha inteso riferirsi a tutti i manufatti ancorati stabilmente al suolo e destinati a soddisfare esigenze durevoli.
La «battigia» a cui far riferimento per il computo della fascia di rispetto costiera è il piano inclinato dove si manifesta il fenomeno del flutto montante e della risacca, in condizioni di mare medio: in buona sostanza, si tratta della linea naturale di contatto della terra con il mare, determinata dal limite massimo delle mareggiate ordinarie di ogni stagione, con esclusione dei soli fenomeni costieri particolari ed eccezionali.
L'inserimento nel mare di una barriera frangiflutti artificiale, se ha lo scopo di preservare la costa dalle mareggiate, non vale a restringere il limite della fascia di rispetto costiera ed autorizzare la costruzione di edifici più a ridosso del mare.
Il vincolo paesistico, per i territori costieri compresi nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia, è stato introdotto col decreto ministeriale del 21 settembre 1984, seguito dalle norme primarie contenute nel decreto legge n. 312 del 1985, convertito in legge n. 431 del 1985, poi assorbito dal d.lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999, con più recente, puntuale disciplina contenuta negli articoli 142 e seguenti del d.lgs. n. 42 del 2004, che detta anche i principi, a cui debbono attenersi i piani paesistici territoriali, tanto da potersi concludere che l’inedificabilità della fascia costiera corrisponda ad un principio fondamentale della legislazione statale, ribadito dall’art. 33, comma 1, lettera b) della legge n. 47 del 1985.
L’inedificabilità della fascia costiera è un principio fondamentale della legislazione statale.
Le opere abusivamente realizzate nella fascia di inedificabilità di 150 metri dalla battigia debbono ritenersi insanabili, in quanto il vincolo riveste carattere assoluto e inderogabile.
L’art. 35 d.P.R. n. 380 del 2001 può legittimare l’azione repressiva comunale ai fini della rimozione delle opere edificate sul demanio marittimo, ma non anche di quelle che si trovano su un terreno privato, ancorché ubicato nella fascia di rispetto demaniale.
Il nulla osta di cui all'art. 55 del Codice della navigazione è necessario sia con riferimento a nuove opere da realizzare che con riferimento a manufatti da demolire: esso infatti va inquadrato tra le limitazioni imposte ex lege alla proprietà privata retrostante per opere che devono realizzarsi in prossimità del demanio marittimo entro la c.d. fascia di rispetto dei trenta metri dal confine demaniale stesso.
L’edificazione di nuove costruzioni è vietata nella fascia profonda 100 metri dal perimetro interno del demanio marittimo.
Per ottenere il titolo edilizio (nella specie, il condono), è l’intero immobile che deve trovarsi oltre la fascia dei 150 m dal mare e non solo un suo spigolo.
Ove un corpo idrico (quale uno stagno) presenti segni evidenti del collegamento con il mare, deve ritenersi che lo stesso faccia parte del demanio marittimo, con la conseguenza che le sue sponde sono assimilabili alla linea di battigia marina e rilevano pertanto ai fini dell'individuazione della fascia di inedificabilità assoluta dei 300 metri.
La disciplina vincolistica “assoluta” di fonte regionale delle fasce di rispetto marittime (nella specie dettata dalla l.r. Puglia n. 56/1980) non è stata abrogata bensì addirittura rafforzata dal d.l. n. 312 del 1985, convertito in l. n. 431 del 1985, ossia da una concorrente fonte legislativa statuale, medio tempore sopravvenuta, e che concordemente con quanto già disposto dal legislatore regionale, impone un’inderogabile vincolo di inedificabilità sulla fascia di 300 metri dalla costa fino all’adozione dei nuovi piani paesistici regionali previsti dall'art. 1-bis del medesimo d.l. n. 312.
La tutela delle aree costiere marittime è stata prevista dal decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 21 settembre 1984 («Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri»), che ha assoggettato a vincolo paesistico i territori - compresi nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia, inclusi quelli elevati sul mare; tale disposizione è stata confermata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali»), per poi essere trasfusa negli articoli 142 ss. del codice dei beni culturali e del paesaggio, tanto da potersi concludere che l'inedificabilità della fascia costiera corrisponda a un principio fondamentale della legislazione statale.
La fascia di territorio compresa nei 300 metri dal confine del demanio marittimo è un bene sottoposto a vincolo dalla legge statale, in origine imposto dall’art. 1 della l. 8 agosto 1985, n. 431, recepito successivamente dall’art. 146, comma 1, lettera a), del d.P.R. 29 ottobre 1999, n. 490 e poi dall’attualmente vigente art. 142, comma 1, lettera a), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. La norma regionale (nella specie, la L.R. Puglia n. 56/1980), di rango sublegislativo, ha in sintesi rafforzato il vincolo di origine statale, ma secondo logica non può derogare all’ordine delle competenze che per la gestione di quel vincolo la legge statale stessa stabilisce.
Il vincolo di inedificabilità assoluta che grava sulle aree a ridosso del mare esclude che, per le opere in questione, sia possibile invocare la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio né ritenere giuridicamente accoglibile quest’ultima.
È del tutto compatibile con il sistema dei valori costituzionali la previsione di un regime per effetto del quale un’area ubicata a meno di trecento metri dalla linea di costa risulti inedificabile in vista della salvaguardia di una bellezza naturale come la costa.
L'articolo 142 del D.lgs. n. 42/2004 qualifica come di interesse paesaggistico e, pertanto, area tutelata per legge, “i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”.
Il divieto di edificazione nella c.d. fascia di rispetto marittima riveste carattere assoluto.
Per «battigia», sia in senso naturalistico che in senso giuridico, si intende la linea di confine tra il mare e la terraferma, non rilevando la circostanza che le onde si infrangono sulla sabbia della spiaggia o impattano sulla roccia della costa. Questa linea di confine costituisce il limite da cui misurare i 150 metri che individuano la fascia di territorio che il legislatore, nazionale e regionale (nella specie, siciliano), ha voluto proteggere in modo assoluto.
La norma che, introducendo la relativa fascia di rispetto, protegge la battigia e il territorio limitrofo dall'edificazione è una norma dettata dall’esigenza di difendere il paesaggio.
Alla funzione di tutela del paesaggio, nella specie di fascia di rispetto del demanio marittimo, è estranea ogni forma di attenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione.
Per la realizzazione di opere in zona distante meno di trenta metri dal demanio marittimo (c.d. fascia di rispetto), occorre previamente acquisire, sia l’autorizzazione prevista dall’art. 55, comma 1, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), sia, all’occorrenza, il titolo edilizio richiesto dalla legge.
L'autorizzazione dell'autorità marittima per gli interventi che ricadono in area demaniale o in area di rispetto, se non occorre tutte le volte in cui l'intervento di ripristino su un vecchio manufatto si limiti a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero ad una ristrutturazione del bene che lasci inalterata la struttura della costruzione, diventa indispensabile in tutti i casi in cui per effetto dei lavori, muti la struttura del manufatto e si sia in presenza di una nuova opera, non potendo sussistere alcuna assimilazione tra la preesistente costruzione e quella in corso di realizzazione, con la conseguenza che la Capitaneria di Porto dovrà nuovamente valutare se l'intervento, così come progettato, possa essere autorizzato, essendo priva di qualsiasi rilievo la precedente autorizzazione rilasciata sulla base di una diversa configurazione della costruzione.
VINCOLI ED EDIFICABILITÀ - VINCOLI URBANISTICI E LEGALI - FASCE DI RISPETTO - TIPOLOGIE - MARITTIMA - REGIONI E PROVINCE - PUGLIA
La fascia di rispetto marittima pone un vincolo di inedificabilità assoluta.
Il divieto di opere edilizie entro la fascia di 500 m dalla linea di battigia del mare previsto dall'art. 51 L.R. Puglia 56/1980 è operativo anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 312/1985 conv. in legge 431/1985.
Il divieto di edificazione di qualsiasi opera entro la fascia dei 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato dal mare, posto dall’art. 51, lett. f) L.R. Puglia 56/1980, costituisce nella Regione Puglia un vincolo assoluto di inedificabilità al punto che è di ostacolo alla sanatoria di qualsiasi abuso edilizio senza eccezioni, limiti o condizionamenti e si applica anche alle antenne per la radiotelefonia.
La L.R. Puglia 35/1974 pone un vincolo di inedificabilità assoluta.
Anche dopo l'entrata in vigore della l. 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione con modifiche del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, risulta a fortiori confermato il divieto di edificazione entro la fascia di trecento metri dal confine del demanio marittimo introdotto dall'art. 51, primo comma, lett. f), della legge regionale Puglia n. 56 del 1980 e ciò in quanto la disciplina ivi contenuta non va configurata quale mera misura di salvaguardia, ex lege, bensì come disposizione introduttiva di un vincolo di inedificabilità assoluta e, in quanto tale, preclusiva del rilascio della concessione edilizia fino all'adozione del piano territoriale.
L’edificazione nella fascia dei 300 metri dalla costa, di cui all'articolo 51, lettera f), della l.r. Puglia n. 56 del 1980, non è rapportabile alla disciplina di cui all’art. 32 della l. n. 47 del 1985 (c.d. “inedificabilità relativa”), bensì a quella di cui all'anzidetto art. 33 della medesima legge, relativa a opere non suscettibili di sanatoria: di conseguenza, non è possibile provvedere al riguardo con le varianti di recupero, stante anche il divieto contenuto nell’art. 5, quinto comma, della l.r. 13 maggio 1985, n. 26, in forza del quale “non è possibile formare la variante per le opere non suscettibili di sanatoria di cui all’art. 33 della l. 47 del 1985".
Il divieto di edificazione nella fascia costiera di cui all'art. 51, lett. f), della l.r. Puglia 56 del 1980 non rappresenta una misura di salvaguardia ma un vincolo d’inedificabilità assoluta preclusivo del rilascio della concessione edilizia fino all’adozione del piano territoriale.
L’art. 51, lett. f), della l.r. Puglia 56 del 1980 vieta qualsiasi edificazione entro la fascia costiera di trecento metri, per cui è legittimo il diniego di sanatoria espresso dal Comune per abusi edilizi realizzati entro tale fascia, a nulla valendo la previsione di piani finalizzati al recupero degli insediamenti abusivi, atteso che non è possibile formare varianti per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 33 della l. 47 del 1985.
L’art. 51, lett. f), della l.r. Puglia n. 56 del 1980 non esorbita dalle competenze del legislatore regionale in quanto essa è preordinata alla formazione di una pianificazione di ordine generale per il territorio regionale già consentita per effetto del trasferimento delle relative funzioni avvenuta a’ sensi del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.
La previsione di fonte statuale di cui al d.m. 21 settembre 1984 non coincide puntualmente con quella dell’art. 51, lett. f), della l.r. Puglia n. 56 del 1980 per quanto attiene all’identificazione spaziale del vincolo. Nella legge regionale i 300 metri della fascia di inedificabilità si computano infatti “dal confine del demanio marittimo”, e ciò, quindi, con evidente e allora del tutto necessitato riferimento alla delimitazione di quest’ultimo effettuabile a’ sensi dell’art. 32 del codice della navigazione, e in modo comunque da escludere l’ambito demaniale marittimo dall’applicazione della legge regionale medesima, non essendo stato ancora a quel momento emanata da parte dello Stato né la disciplina applicativa dell’art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 in tema di delega alle Regioni delle funzioni in materia di utilizzo di tali aree demaniali per finalità turistico-ricreative, né disposto nei riguardi delle Regioni medesime il conferimento delle ulteriori funzioni in materia di demanio marittimo contemplate dall’art. 105, lett. l) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Nel decreto ministeriale, invece, i 300 metri si computano viceversa “dalla linea di battigia”, ossia la linea su cui nella spiaggia si infrangono le onde, e comprende quindi anche l’antistante porzione di suolo che afferisce al demanio marittimo.
L’avvenuta recezione del d.m. 21 settembre 1984 nel contesto del susseguente d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, in l. 8 agosto 1985, n. 431 non ha determinato la tacita abrogazione per incompatibilità dell’art. 51, lett. f) della l.r. Puglia n. 56 del 1980, con la conseguente imposizione nelle aree da esso per l’innanzi vincolate dell’anzidetto regime di inedificabilità “relativa” in sostituzione di quello di inedificabilità “assoluta”.
Agli immobili situati nella fascia di 300 m. dal confine del demanio marittimo è applicabile il divieto di edificazione di cui all’art. 51 della legge regionale n. 56/1980.
Il PUTT pugliese è un atto dalla natura duplice, che oltre a imporre prescrizioni concrete per l’uso del territorio del demanio marittimo ha anche valore normativo e comunque determinativo del vincolo per determinate categorie di beni, tra cui la fascia costiera, come risorse paesaggistiche da tutelare. Il relativo vincolo, in quanto appunto posto da un atto normativo statale (da ultimo, art. 142 del D.lgs. n. 42/2004), non può allora che saldarsi, senza soluzione di continuità, con il vincolo di identico contenuto posto dalla l.r. Puglia 56/1980.
La fascia costiera va ritenuta sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta sin dall’entrata in vigore della L.R. Puglia n. 56/1980, ovvero da epoca anteriore al 1° ottobre 1983, data entro la quale le opere abusive dovevano esser state realizzate per potersi avvalere del condono di cui alla legge n. 47/1985.
Nella Regione Puglia, in base all’art. 51, lettera f) della legge regionale n. 56/80, fino all’adozione dei piani paesistici, è stata vietata qualsiasi opera di edificazione entro la fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo, o dal ciglio più elevato sul mare. Per gli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della legge regionale, era consentita la edificazione solo nelle zone omogenee A, B e C dei centri abitati e negli insediamenti turistici; era altresì consentita la realizzazione di opere pubbliche ed il completamento degli insediamenti industriali ed artigianali in atto alla data di entrata in vigore della legge, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici stessi.
Le aree costiere sono state gravate da vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 1 quinquies della legge n. 431/1985 a far data dal 6 settembre 1985; con l’entrata in vigore del Putt/p, nella regione Puglia si è registrato un avvicendamento tra vincolo di inedificabilità assoluta ma temporaneo (valido fino all’approvazione del PUTT/p. avvenuta nell'anno 2000) e quello di inedificabilità relativa, privo di scadenza temporale.
VINCOLI ED EDIFICABILITÀ - VINCOLI URBANISTICI E LEGALI - FASCE DI RISPETTO - TIPOLOGIE - MARITTIMA - REGIONI E PROVINCE - SARDEGNA
Dalla collocazione di terreno in zona H1 di rispetto costiero discende l’assoluta inedificabilità dello stesso.
La deroga al vincolo di inedificabilità assoluta nei 300 metri dalla linea di battigia introdotto dalla L.R. Sardegna 45/1989 previsto dall'art. 10-bis, co. 2, l. cit. è riferibile soltanto alle lottizzazioni ove le opere di urbanizzazione, anche secondaria, siano state interamente eseguite nel termine decennale previsto dall'art. 28 legge 1142/1950.
La deroga al divieto di edificabilità nei 300 metri dalla linea di battigia prevista dall'art. 10-bis L.R. Sardegna 45/1989 trova applicazione solo nelle seguenti ipotesi: a) il termine decennale per il completamento delle opere di urbanizzazione non risulti scaduto al momento del nuovo insediamento edilizio, sempre che le opere stesse siano state quanto meno avviate (ipotesi espressamente contemplata dalla norma); b) il termine in questione sia scaduto ma le opere di urbanizzazione siano state interamente e tempestivamente eseguite (ipotesi implicitamente prevista dalla norma sulla base dei principi generali in materia di convezioni di lottizzazione).
Ai fini delle tutela paesaggistica, la fascia di 300 metri dalla battigia, nella quale sostanzialmente non è consentita l’edificazione ai sensi della legge regionale l.r. 23 ottobre 2009, n. 4 , si riferisce non solo alla battigia del mare ma riguarda anche agli stagni demaniali, (tipici della Sardegna), così come chiarito nella Circolare n. 16210, del 2 luglio 1986, approvata il 24 giugno 1986 dalla Giunta Regionale, dopo intesa con il Ministero dei Beni culturali.
La norma contenuta nell'art. 39 della L.R. Sardegna n. 8/2015 consente la demolizion...