L’innovazione cui fa riferimento l’art. 54 cod. nav. assume una connotazione specifica che conduce a ritenere legittime installazioni accessorie che non costituiscono un'alterazione sostanziale al complesso della concessione o una modifica nell'estensione della zona demaniale, e sono compiute solo al fine di una migliore fruizione del bene in concessione, assumendo rilievo a tal fine anche la manifesta irrilevanza quantitativa.