Le garanzie partecipative nel procedimento di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del T.U.Es.

1. Contenuto e notifica del decreto motivato

Il contenuto del decreto che dispone l’occupazione d’urgenza è determinato ex lege dall’art. 22 bis, comma 1 T.U.Es.: esso, infatti, deve prevedere la motivazione (conditio sine qua non dell’urgenza giustificatrice dell’adozione del provvedimento), la determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione, la disposizione espressa dell’occupazione anticipata dei beni immobili, l’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, l’indicazione dei beni da occupare. La giurisprudenza ha sancito che – in caso di difetto di uno dei contenuti suddetti – il decreto sia da considerarsi illegittimo [1].

Più nello specifico, vi è parte della giurisprudenza che ritiene che l’indicazione dell’indennità provvisoria possa essere anche «contenuta in separato provvedimento» [2], posto che non si tratta di «elemento essenziale» del decreto di occupazione di urgenza [3]; mentre altra parte ritiene che il decreto di cui all’art. 22 bis T.U., nella parte in cui ha disposto l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari, debba contenere anche la determinazione dell’indennità da offrire in via provvisoria» [4]. In dottrina, appare condivisibile l’opinione di chi ritiene che il provvedimento di occupazione e di determinazione dell’indennità provvisoria debba essere indiscutibilmente unico: si tratta innanzitutto di un decreto motivato di determinazione dell’indennità, il quale dispone anche l’occupazione dei beni da espropriare [5].

Ciò chiarito, la legge dispone che il decreto motivato che dispone l’occupazione d’urgenza e la determinazione provvisoria dell’indennità di occupazione debba essere «notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell’art. 20 con l’avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti»: ciò significa che il decreto in esame deve essere notificato nel rispetto delle forme degli atti processuali civili. Il decreto da notificare, inoltre, deve contenere l’avvertenza che il proprietario, nel caso non condivida l’indennità offerta, può presentare osservazioni scritte e depositare documenti, nei 30 giorni successivi all’immissione in possesso, con la quale il decreto viene eseguito [6].

Richiamando quanto già affermato in ordine alle notifiche nelle forme degli atti processuali civili [7], occorre ora brevemente soffermarsi sugli arresti giurisprudenziali relativi alle «vicende» della notifica del decreto di occupazione di urgenza.

Orbene, la pressoché unanimità della giurisprudenza è concorde nel ritenere che la notifica non possa essere considerata quale elemento necessario per la validità del provvedimento, bensì quale mera condizione per la legittima produzione degli effetti del decreto motivato che sancisce l’occupazione d’urgenza [8]: ne discende che il decreto ex art. 22 bis del d.P.R. n. 327/2001 non ha natura recettizia [9] e che l’assenza di notifica non ne comporta l’illegittimità, bensì soltanto la mancata conoscenza legale, con la conseguente rilevanza dei soli profili di opponibilità al suo destinatario e di effettiva decorrenza dei termini previsti per la sua impugnazione [10].

 

2. Le garanzie partecipative nel procedimento di occupazione d’urgenza

Chiarito che la notifica non è necessaria per la legittimità del decreto motivato di cui all’art. 22 bis, occorre ora verificare se le garanzie di partecipazione dell’interessato siano in qualche modo vanificate dall’urgenza della procedura.

Come peraltro condivisibilmente rilevato in dottrina, il ricorso all’istituto dell’occupazione d’urgenza non è più possibile quale automatica conseguenza dell’approvazione del progetto [11], ma deve essere oggetto di provvedimento specifico in presenza dei presupposti di cui all’art. 22 bis (rectius, della sola esistenza del vincolo e della dichiarazione di pubblica utilità – si veda quanto affermato nel paragrafo 1). L’istituto in commento, secondo quanto recentemente sostenuto dalla giurisprudenza [12], quindi, si è trasformato da procedimento autonomo (rispetto al procedimento espropriativo ordinario) ad una fase, eventuale, incardinata nel procedimento di espropriazione e presuppone la previa dichiarazione di pubblica utilità, ma non è un effetto automatico della stessa [13].

Orbene, ciò rimarcato, si ravvisa in giurisprudenza un duplice orientamento circa la necessità ovvero la ridondanza della comunicazione di avvio del procedimento nel caso dell’occupazione d’urgenza.

 

2.1. La necessità della comunicazione di avvio

Secondo un filone della giurisprudenza amministrativa, per vero da ultimo e recentemente sostenuto dal solo T.A.R. Campania, la previa comunicazione di avvio del procedimento, con la conseguente partecipazione degli interessati, riguarda anche l’occupazione d’urgenza: diversamente opinando, si procurerebbe un ingiusto sacrificio della posizione soggettiva dei soggetti privati interessati, oltre che potenziali ed erronee iniziative della Pubblica Amministrazione, che potrebbero ripercuotersi sul corretto e sano andamento dell’azione amministrativa (con ciò contrastando con i principi costituzionali di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., oltre che con il principio di legalità dell’azione amministrativa di cui alla legge n. 241/1990) [14].

L’orientamento favorevole alla previa comunicazione di avvio del procedimento di occupazione d’urgenza poggia sulla necessità di partecipazione del soggetto interessato, che è il solo a poter far valere circostanze ed elementi idonei per consentire una esatta valutazione della situazione di fatto al momento dell’esecuzione del provvedimento di immissione in possesso [15]. In altre parole, il soggetto interessato è l’unico ad essere a conoscenza di possibili impedimenti o a poter suggerire «correzioni di tiro» dell’operato amministrativo: solo se risulta essere a conoscenza del procedimento accelerato potrà invero evitare inutili lungaggini dell’iter ablatorio.

In altre pronunce, invece, si ribadisce la necessità della comunicazione di avvio del procedimento solo laddove si ravvisi l’assenza di una «urgenza qualificata» [16], ciò che renderebbe illegittima l’intera procedura di occupazione d’urgenza, mentre, in una risalente sentenza, il T.A.R. Lombardia ha addirittura millantato l’annullabilità del provvedimento di occupazione di urgenza, in assenza della garanzia di partecipazione procedimentale, nel caso in cui «dagli atti del procedimento emerga che il contenuto del provvedimento, a seguito del contributo dei soggetti destinatari,  sarebbe stato del tutto diverso (nel caso di specie ricalcato sullo schema dell’art. 49 del d.P.R. n. 327/2001 [17] a seguito della verifica in contraddittorio dei terreni in proprietà dei soggetti interessati)» [18].

Trattasi, a parere di chi scrive, di una strenua – e letterale – applicazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, con una partecipazione del soggetto interessato a discapito della ricordata «particolare urgenza» della procedura in commento.

Se è vero, da un lato, che il contraddittorio con il soggetto interessato – in particolare nell’epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 241/1990 – è necessario per garantire legittimità all’intrapresa azione amministrativa, è anche vero che i caratteri di particolare urgenza possono far sì di omettere alcune garanzie partecipative, soprattutto se si considera che il procedimento di occupazione di urgenza, come abbiamo già visto, si inserisce in una fase successiva rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità, fase caratterizzata da stringenti garanzie partecipative di tutti i soggetti interessati.

 

2.2. La non necessità della comunicazione di avvio

Come già è trasparso nel paragrafo che precede, a parere di chi scrive la comunicazione di avvio del procedimento di occupazione d’urgenza non è necessaria.

Prima di analizzare le pronunce della giurisprudenza, occorre soffermarsi su una brevissima riflessione: il procedimento di occupazione d’urgenza, come visto, si inserisce in una fase successiva rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità [19], che, com’è noto, a sua volta è successiva rispetto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sul bene immobile di proprietà del soggetto interessato.

Orbene, abbiamo invero ampiamente trattato delle garanzie partecipative relative alle prime due fasi del procedimento ablatorio: ne discende che la comunicazione di avvio del procedimento di occupazione d’urgenza sarebbe del tutto ridondante, posto che il proprietario è già ben a conoscenza dell’entità del vincolo preordinato all’esproprio oltre che del progetto definitivo dell’opera [20].

La giurisprudenza che sostiene questo secondo orientamento poggia, sostanzialmente, sulle stesse basi poc’anzi individuate. Ed invero, è stato affermato pressoché in modo univoco che legittimamente viene «omessa la comunicazione dell’avvio del procedimento per l’emanazione del decreto di occupazione di urgenza, trattandosi di atto di mera attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che le garanzie procedimentali relative alla partecipazione sono proprie solo di quest’ultimo» [21], con l’ulteriore conseguenza che il ricorso teso all’annullamento di un atto applicativo viziato da invalidità derivata (id est, il decreto motivato con cui si stabilisce l’occupazione d’urgenza), quando non risulti utilmente impugnato l’atto presupposto (id est, il provvedimento con cui si dichiara la pubblica utilità dell’opera), non essendo consentita al giudice amministrativo la disapplicazione incidenter tantum di un atto presupposto non avente natura normativa, è inammissibile [22].

Peraltro, secondo il Consiglio di Stato, oltre al fatto che il decreto di occupazione d’urgenza risulta essere atto consequenziale rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità, «la previa comunicazione dell’avvio del procedimento non è richiesta, dall’art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990 [23], ove “sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento”, come avviene in re ipsa» nel caso che ci occupa [24]. In altre parole, ove non bastasse il buon senso, interviene la lettera stessa della legge a fornire sufficienti motivazioni per evitare un’ulteriore comunicazione di avvio del procedimento: come peraltro abbiamo già affermato, verrebbero quindi vanificate le esigenze di urgenza postulate dall’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 [25]. Ed ancora, sull’applicazione letterale della legge n. 241/1990, interviene altresì l’art. 21 octies [26], dal momento che la procedura contemplata dall’art. 22 bis, come abbiamo già affermato poco sopra, costituisce una fase del più ampio procedimento espropriativo e il decreto si presenta di contenuto vincolato, come tale non annullabile, non potendo il suo contenuto dispositivo essere diverso da quello in concreto adottato [27].

Naturalmente, la scelta omissiva è del tutto legittima solo ove l’interessato abbia ricevuto l’avviso di avvio della procedura ablatoria in precedenza (id est, in occasione dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità) [28].

Un orientamento giurisprudenziale ammette, per vero, la superfluità della comunicazione di avvio nel procedimento di occupazione d’urgenza, posto che, se il giusto procedimento viene attuato già nell’ambito della dichiarazione di pubblica utilità, si ritiene che, nel rapporto tra dichiarazione di pubblica utilità e decreto di occupazione d’urgenza, solo la prima conservi profili di discrezionalità amministrativa, mentre il secondo si pone come atto meramente attuativo dei provvedimenti presupposti [29].

In conclusione, pertanto, a parere di chi scrive è condivisibile l’assenza delle garanzie partecipative quando si opti per l’occupazione d’urgenza, purché le stesse siano state pedissequamente rispettate nelle fasi prodromiche di apposizione del vincolo e di dichiarazione di pubblica utilità: in caso contrario, come già asserito in precedenza, l’intera procedura ablatoria sarebbe tacciabile di illegittimità.

 

[1] T.A.R. Campania, sezione II Salerno, sentenza n. 311 del 22/02/2012: «illegittimo è il decreto di occupazione emanato ex art. 22 bis DPR 327/2001, che difetti dell’esplicitazione delle ragioni di particolare urgenza, della determinazione, in via provvisoria, dell’indennità di espropriazione; dell’avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti».

Inoltre, il T.A.R. Sicilia, sezione III Palermo, sentenza n. 1336 del 10/05/2007, ha affermato che «il provvedimento che dispone l’occupazione deve corrispondere al paradigma astratto del decreto medesimo che, nel caso di cui all’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, richiede la determinazione dell’indennità e la motivazione dell’urgenza. In difetto il provvedimento non può essere qualificato come “decreto di occupazione d’urgenza”, indipendentemente dal nomen iuris allo stesso attribuito».

[2] T.A.R. Piemonte, sezione I, sentenza n. 628 del 16/06/2011: «l’indicazione dell’ammontare dell’indennità provvisoria di espropriazione può essere contenuto anche in comunicazione separata dal decreto di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis DPR 327/2001»: la stessa, infatti, «si pone come requisito di legittimità della sola espropriazione, e non già del provvedimento di occupazione d’urgenza».

[3] T.A.R. Lazio, sezione I Roma, sentenza n. 7999 del 07/08/2009: «per giurisprudenza del tutto pacifica, la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione non costituisce elemento essenziale del provvedimento d’occupazione d’urgenza».

[4] Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 540 del 21/09/2006.

[5] Così Loro P. e Melloni I., Determinazione e rideterminazione dell’indennità provvisorie nelle procedure accelerate, 2009, www.esproprionline.it, secondo i quali il decreto di occupazione di urgenza «individua le aree da occupare, e determina contestualmente l’indennità provvisoria», a differenza del decreto di cui all’art. 22 T.U.Es., per il quale, sebbene si sia diffusa l’«opinione che in un unico atto vada determinata l’indennità e poi di seguito disposta l’espropriazione», in realtà «non appare essenziale la contestualità, potendo anche concepirsi due provvedimenti separati notificati contemporaneamente, purché risulti chiaro che il decreto di esproprio poggia sulla precedente determinazione dell’indennità, di cui dà atto».

[6] In giurisprudenza, si riporta la già citata sentenza del T.A.R. Campania, sezione II Salerno, n. 311/2012, per la quale è «illegittimo il decreto di occupazione emanato ex art. 22 bis DPR 327/2001, che difetti dell’esplicitazione delle ragioni di particolare urgenza, della determinazione, in via provvisoria, dell’indennità di espropriazione; dell’avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti».

[7] Si veda, in proposito, il capitolo IV, paragrafo 2.

[8] Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 4458 del 05/09/2013: «anche alla luce del testo dell’art. 22 bis DPR 327/2001, la notificazione del decreto di occupazione, lungi dall’acquisire non tanto la natura di elemento “integratore” della legittimità dell’atto, quanto la veste di condizione per la legittima produzione degli effetti di questo, si pone come elemento estraneo all’atto stesso e alla produzione di effetti da esso derivanti “secundum legem”, e costituisce esclusivamente una forma di comunicazione del provvedimento emesso dall’amministrazione al suo destinatario, esclusa ogni natura recettizia dell’atto, implicante come tale una diversa e possibile decorrenza dei suoi effetti».

[9] Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 3861 del 15/07/2013: «la mancata notificazione del decreto d’occupazione d’urgenza non comporta l’illegittimità dello stesso, essendo la notifica solo una forma qualificata di comunicazione del provvedimento ma non ne rappresenta un elemento costitutivo; ne consegue che la mancata notificazione del decreto medesimo è rilevante soltanto ai fini del dies a quo di decorrenza del termine per l’eventuale impugnazione dell’atto».

[10] T.A.R. Veneto, sezione II, sentenza n.1628 del 27/10/2022: «la notificazione del decreto di occupazione non è requisito di legittimità dell’atto, ma costituisce esclusivamente una forma di comunicazione dello stesso; l’eventuale vizio o difetto della notifica rileva pertanto solo per i profili di opponibilità dell’atto al suo destinatario e di effettiva decorrenza dei termini per la tutela giurisdizionale».

[11] L’occupazione d’urgenza e l’espropriazione, come in precedenza rilevato, si presentavano, nel regime antecedente al testo unico, quali procedimenti distinti, collegati ma autonomi, che potevano essere attivati una volta approvato il progetto dell’opera pubblica comportante dichiarazione di pubblica utilità della stessa nonché indifferibilità ed urgenza delle opere.

[12] Si vedano la pronuncia del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 6069/2019 cit. (che consolida l’orientamento oggi dominante) e le note 209 e 210.

[13] Loro P. e Melloni I., Le procedure accelerate: collocazione nell’ambito del procedimento espropriativo, 2007, www.esprorpionline.it. Gli autori proseguono affermando che, «in buona sostanza, l’occupazione d’urgenza preordinata alla espropriazione non si limita, come nel passato, a consentire l’immissione nel possesso del bene in una fase antecedente alla emanazione del decreto di esproprio, bensì si inserisce nel procedimento espropriativo accelerandone la conclusione attraverso l’omissione di alcune fasi, mediante l’alterazione in chiave semplificatoria e acceleratoria dello schema procedimentale di cui all’art. 20».

[14] Da ultimo, T.A.R. Campania, sezione V Napoli, sentenza n. 3669 del 16/06/2023: «la necessità della previa partecipazione dei soggetti privati interessati, onde evitare un ingiusto sacrificio della loro posizione soggettiva ed erronee iniziative della P.A. che potrebbero ripercuotersi sul corretto e sano andamento dell’azione amministrativa e sulla spesa pubblica, riguarda anche l’occupazione di urgenza». In senso sostanzialmente identico, si rilevano, della stessa sezione, le sentenze n. 2295 del 14/04/2023 e n. 1740 del 20/03/2023 e, della VII sezione, n. 2288 del 04/04/2022.

[15] Pressoché tutte le pronunce esaminate sono dello stesso tenore della seguente: e plurimis, T.A.R. Puglia, sezione I Bari, sentenza n. 2613 del 04/11/2009, secondo la quale, «con riferimento al procedimento di occupazione d’urgenza, la comunicazione di avvio del procedimento è preordinata a consentire all’interessato di far constare circostanze ed elementi idonei ad una esatta valutazione della situazione di fatto al momento dell’esecuzione del provvedimento restrittivo». Inoltre, secondo il T.A.R. Basilicata, sentenza n. 309 del 03/05/2004, «non è corretto ritenere che un atto lesivo della sfera giuridica soggettiva del destinatario, come un decreto di occupazione, non debba essere preceduto da un avviso di avvio del procedimento, quando a contenuto vincolato. Infatti, il proprietario sarebbe comunque messo utilmente in condizione di interloquire con l’amministrazione procedente in ordine alla legittimità della procedura».

[16] T.A.R. Basilicata, sentenza n. 55 del 07/02/2004: «gli adempimenti garantistici della legge 241/1990 sono necessari anche prima dell’occupazione d’urgenza, se manca un’urgenza qualificata».

[17] L’art. 49 del T.U.Es. prevede l’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio «se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti».

[18] T.A.R. Lombardia, sezione II Milano, sentenza n. 6524 del 29/11/2007: secondo i giudici milanesi, il provvedimento di occupazione d’urgenza emanato ai sensi dell’art. 22 bis sarebbe «annullabile, anche alla luce del disposto di cui all’art. 21 octies comma 2 della legge n. 241/1990», che, si ricorda, prevede testualmente che «non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».

[19] Si ricorda che la dichiarazione di pubblica utilità è contemplata dagli artt. 12 e seguenti del T.U.Es.

[20] Si veda in proposito l’art. 16 del T.U.Es. e quanto ampiamente affermato nei capitoli II e III.

[21] Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 4766 del 26/09/2013.

[22] Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5723 dell’11/07/2001. In senso sostanzialmente conforme, T.A.R. Lombardia, sezione III Milano, sentenza n. 1530 del 05/07/2017: «il decreto di occupazione d’urgenza non deve essere preceduto dalle comunicazione di avvio del procedimento, essendo atto esecutivo dell’approvazione del progetto, in relazione al quale il previo contraddittorio non ha alcuna utilità».

[23] Art. 7, comma 1 della legge n. 241/1990: «ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento».

[24] Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 3439 del 07/07/2014.

[25] T.A.R. Puglia, sezione III Bari, sentenza n. 211 del 29/01/2010: «la comunicazione di avvio del procedimento relativo al decreto di occupazione d’urgenza è incompatibile con la ratio acceleratoria del procedimento e, in ogni caso, detto decreto è atto di mera attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, così che le garanzie procedimentali relative alla partecipazione sono proprie solo di quest’ultimo». In senso sostanzialmente conforme, recentemente, T.A.R. Campania, sezione VII Napoli, sentenza n. 3176 del 24/05/2023: «l’articolo 22-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 disciplina un’ipotesi in cui le garanzie di partecipazione procedimentale degli interessati vengono sacrificate a fronte di un’urgenza qualificata e giustificata da ragioni che l’ordinamento ritiene meritevoli di positiva considerazione, tali non potendo essere i meri ritardi accumulati nel corso della procedura, ancorché da essi derivi il rischio di perdita del finanziamento».

[26] Art. 21 octies della legge n. 241/1990: «è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Omissis».

[27] TAR Sicilia, sezione II Catania, sentenza n. 915 del 19/05/2009: «il provvedimento di occupazione costituisce una fase del più ampio procedimento espropriativo, non soggetta alle regole partecipative; esso si presenta di contenuto vincolato e, in applicazione dell’art. 21 octies della legge n. 241/90 non è annullabile, non potendo il suo contenuto dispositivo essere diverso da quello in concreto adottato».

[28] Recentemente, T.A.R. Sicilia, sezione I Catania, sentenza n. 430 del 14/02/2022: «la regola procedimentale in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo deve essere correlata alla peculiarità della concreta vicenda, tenendo conto dei criteri generali che governano lo svolgimento dell’attività amministrativa ed individuano i contenuti fondamentali del rapporto tra esercizio della potestà pubblica e tutela della posizione delle parti interessate; ne consegue che, essendo l’occupazione d’urgenza meramente attuativa dei provvedimenti presupposti, l’adozione di essa non richiede il preventivo avviso di inizio del procedimento, allorché l’interessato abbia avuto modo di introdurre i propri interessi nel precedente momento».

In senso sostanzialmente identico, il T.A.R. Lombardia, sezione II Milano, sentenza n. 1896 del 03/07/2012: «la giurisprudenza amministrativa esclude la necessità dell’avviso ex art. 7 legge 241/1990 per l’occupazione d’urgenza, allorché l’interessato abbia precedentemente ricevuto l’avviso di avvio della procedura ablatoria».

Ed ancora, T.A.R. Campania, sezione I Salerno, sentenza n. 2420 del 24/12/2002: «non serve il giusto procedimento nell’occupazione, ma l’assenza del giusto procedimento prima della pubblica utilità inficia la successiva occupazione».

[29] T.A.R. Lombardia, sezione III Milano, sentenza n. 4354 del 13/07/2009: «se il giusto procedimento è attuato nell’ambito della dichiarazione di pubblica utilità, non ha più ragion d’essere nell’ambito dell’occupazione d’urgenza; ciò in quanto, per giurisprudenza consolidata, nel rapporto tra dichiarazione di pubblica utilità e decreto di occupazione d’urgenza, solo la prima conserva profili di discrezionalità amministrativa, mentre il secondo si pone come atto meramente attuativo dei provvedimenti presupposti».

Autore

Boschetti, Monica

Avvocato