Si ha usucapione quando il possesso sia protratto per certo periodo di tempo, che varia a seconda del tipo di bene oggetto del diritto e della caratterizzazione del possesso cioè che sia di buona o di male fede, ferma la possibilità di avvalersi della successione o della accessione (art. 1146 cc). Riguardo ad un bene immobile (nel caso di specie occupato dalla p.a.), per maturare l’usucapione è necessario il decorso di un ventennio (art. 1160 cc).