Le conseguenze giuridiche dei fenomeni di mutazione dei connotati degli alvei e dei fondi rivieraschi a seguito dell’azione dell’acqua

La disciplina delle conseguenze giuridiche dei fenomeni di mutazione dei connotati degli alvei e dei fondi rivieraschi a seguito dell’azione dell’acqua risale alla tradizione romanistica (adluvio, avulsio) – sostanzialmente confermata nei codici civili del XIX e XX secolo – dove gli incrementi a favore delle proprietà private erano considerati forme di acquisto a titolo originario[1]. Si tratta degli “incrementi fluviali”[2] o “accessioni fluviali”[3], modalità particolari di acquisto della proprietà, rivoluzionate dalla legge “Cutrera” 5 gennaio 1994, n. 37[4] in coerenza con il capovolgimento di prospettiva attuato con riguardo all’alveus derelictus (art. 946 c.c.), appartenente a quest’ambito ma di cui ci siamo già occupati trattando l’alveo.

In base all’art. 941 c.c. (Alluvione), «Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successi... _OMISSIS_ ...cettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali»[5].

Vengono definite le conseguenze giuridiche del fenomeno naturale del trasporto da monte a valle di terra mescolata all’acqua e del suo lento e graduale deposito, accumulo, consolidamento e aggregazione al fondo costeggiato dal corso d’acqua, con conseguente modifica dell’estensione dei fondi rivieraschi contigui all’incremento[6].

Gli incrementi alluvionali sono definiti da alcuni studiosi come parti accessorie del fondo, risiedendo il fondamento dell’acquisto nel principio per cui la parte accessoria cede alla cosa principale, il quale è alla base non solo degli acquisti delle cose incorporate nel suolo e nel sottosuolo (superficies solo cedit), ma «anche delle accessioni di terreno che si aggiungono al fondo e ne estendono la superficie»[7... _OMISSIS_ ...ccessione laterale od orizzontale”[8]). Di tali questioni ci occuperemo approfonditamente più avanti, basti qui ad osservare che corretto è il riferimento all’accessione laterale, la quale tuttavia non comporta l’aggiunta di un bene accessorio, ma una vera e propria incorporazione di un bene che diviene parte integrante del terreno, fondendosi in esso e perdendo la sua individualità.

Va tenuto distinto dall’alluvione, che si verifica impercettibilmente, il diverso fenomeno dell’allagamento o inondazione, che «per i suoi connotati caratterizzanti di temporaneità e transitorietà, non importa un definitivo mutamento della condizione dei luoghi e non esercita, quindi, alcuna incidenza effettuale sulla natura giuridica dei terreni inondati»[9].

L’istituto non trova applicazione se l’alluvione derivi da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dal... _OMISSIS_ ...à antropica, giusta l’art. 947, comma 2, c.c.[10]; di conseguenza, quando opere idrauliche determinino unioni di terra ed incrementi lenti e progressivi, tali incrementi sono demaniali.

In base all’art. 942 c.c. (Terreni abbandonati dalle acque correnti), nella sua versione “post Cutrera” [11], «I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto», mentre nella versione “ante Cutrera” l’acquisto del terreno impercettibilmente sottratto a una riva avveniva a favore del proprietario della riva incrementata, in analogia a quanto disposto dall’art. 941 c.c.[12].

La differenza tra l’alluvione propria e quella impropria (che, come si è visto, dopo la riforma del 1993 si trovano ad avere... _OMISSIS_ ...uridiche opposte) è incentrata sul fatto che l’incremento nel primo caso deriva da una lenta sedimentazione, nel secondo caso da un lento ritiro dell’acqua che va ad erodere la riva opposta, determinando, alla lunga, lo spostamento laterale dell’alveo[13]. Il fenomeno fisico disciplinato dall’art. 942 è quello di cui si è parlato a proposito del concetto tecnico di sponda interna ed esterna nella morfodinamica fluviale, laddove nella “sponda esterna” della curva concava si verifica un fenomeno di riduzione del terreno spondale per erosione, a cui corrisponde nella opposta “sponda interna” della curva convessa, oltre la curva stessa, un fenomeno di accrescimento del terreno spondale mediante formazione di spiaggia per sedimentazione.

La disposizione del codice civile, quindi, sta a significare che la perdita subita dal proprietario che vede avanzare per erosione l’alveo del fiume nel proprio terreno, no... _OMISSIS_ ...orrispondente incremento della proprietà privata sul lato opposto, bensì un incremento dell’area demaniale[14], con l’impossibilità per il proprietario danneggiato di avanzare alcuna pretesa[15].

L’istituto trova applicazione anche quando l’alluvione derivi da fatti artificiali indotti dall’attività antropica, giusta l’art. 947, comma 1, c.c..

In base all’art. 944 c.c. (Avulsione) «Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l’opposta riva, il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all’altro proprietario un’indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall’avulsione».

Il fenomeno fisico dell’avulsione (incrementum paten... _OMISSIS_ ...e dall’abbandono impercettibile previsto dall’art. 942 (incrementum latens), è violento nell’accadimento, cospicuo nell’entità e riconoscibile nella dinamica[16]: una porzione rilevante e identificabile[17] di terreno si stacca istantaneamente da una proprietà e, trascinata dall’acqua corrente, finisce per congiungersi stabilmente[18] ad altra proprietà posta a valle o sulla riva opposta. In questo caso si verifica ipso facto il cambio di proprietà da un proprietario all’altro[19], con insorgenza in capo a quest’ultimo di un obbligo indennitario[20].

Il fenomeno fisico dell’insula in flumine nata riguarda formazioni di terreno interamente circondate dall’acqua, stabilmente asciutte e non sommergibili dalle piene ordinarie[21], originatesi a seguito dell’emersione di una parte dell’alveo (emersio alvei), o per fenomeni di essiccamento o bradisismo[22] (isole in senso stretto)... _OMISSIS_ ...o;accumulo di detriti alluvionali in punti in cui il corso d’acqua perde la capacità di trasportare a valle il materiale sedimentario (unioni di terra).

Ai sensi dell’art. 945, comma 1, del codice civile «Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico». Tale disposizione è stata introdotta per la prima volta dal codice civile del 1942 in contrasto con la tradizione romanistica[23]; la legge “Cutrera” ha completato la previsione di demanializzazione abrogando i commi 2 e 3 dell’articolo 945 che contemplavano due eccezioni di “sopravvivenza” della proprietà privata dell’isola (in caso di avulsione e di diversione dell’alveo) [24].

È stato negato che le isole fluviali facciano parte dell’alveo[25] e dunque non rientrano nella nozione di “fiume” ai sensi dell’art. 822, comma 1, con la conseguen... _OMISSIS_ ...rtengono al demanio necessario, bensì a quello eventuale di cui al secondo comma dell’art. 822, confluendo nella categoria degli «altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico»[26]. Da ciò deriva la conseguenza della loro non incompatibilità con la proprietà privata, nonché l’ulteriore conseguenza che l’entrata in vigore del suindicato art. 945, innovativo rispetto agli artt. 458-459 del Codice del 1865[27] (che ammettevano la proprietà privata per le isole nate nei fiumi o nei torrenti non navigabili né atti al trasporto), non ha demanializzato ex lege le isole già appartenenti a privati, rimanendo confermate le preesistenti titolarità.[28]

[1] Gallenca, Demanio idrico e responsabilità della pubblica amministrazione, Padova, 2013, 18. Cass. civ. Sez. I, 03/04/2002, n. 4753, Giust. Civ. Mass., 2002, 578.

[2] Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, 245.|... _OMISSIS_ ...[3] Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, Cedam, 2007, 584.

[4] La L. 5 gennaio 1994, n. 37, ha sostituito gli artt. 942, 946, 947 e abrogato i commi 2 e 3 dell’art. 945, mentre il d.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238 ha abrogato l’art. 910.

[5] La disposizione è di universale applicazione nei codici stranieri ed è sostanzialmente riproduttiva, con qualche semplificazione dell’art. 453 del codice civile del 1865, il quale recitava: «1. Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente ed impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, chiamansi alluvioni. 2. L’alluvione cede a favore del proprietario lungo la riva di un fiume o torrente, siano questi atti o non alla navigazione od al trasporto, coll’obbligo nel primo caso di lasciare il marciapiede o sentiero secondo i regolamenti». La disciplina trova le sue radici nel diritto romano. Gaio, Inst. 2.70: ... _OMISSIS_ ...vionem autem id videtur adici, quod ita paulatim flumen agro nostro adicit, ut aestimare non possimus, quantum quoquo momento temporis adiciatur»: in sostanza, secondo il diritto romano, se non sia possibile stimare con certezza quando sia avvenuto l’accrescimento a causa della lentezza e progressività del fenomeno, non resta che attribuire il bene al proprietario del fondo incrementato.

[6] Cfr. Sparano Il regime dei beni demaniali, in Iaselli (a cura di) Le problematiche giuridiche del demanio, Sant’Arcangelo di Romagna, 2014, 106, Timoteo, Commentario compatto al Codice Civile, coordinato da Galgano, Piacenza, 2008, 804.

[7] Bianca, Diritto civile, VI, La proprietà, Milano, 1999, 398.

[8] Ex multis, Timoteo, Commentario compatto al Codice Civile, coordinato da Galgano, Piacenza, 2008, 804; Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. I, Le categorie generali, le persone, la proprietà, IV, Padova, 2004, 500... _OMISSIS_ ...nghi, Scaliti, La proprietà, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, Torino, 1981, 944.

[9] Timoteo, Commentario compatto al Codice Civile, coordinato da Galgano, Piacenza, 2008, 804..

[10] «Per l’acquisto a titolo originario dei proprietari latistanti alle rive di un corso d’acqua sia ai sensi dell’art. 941 c.c. - c.d. alluvione propria, che consiste nell’incremento dei fondi posti lungo le rive dei fiumi con particelle di terra staccati lentamente e impercettibilmente dalla forza naturale dell’acqua da altri fondi - sia ai sensi dell’art. 942 c.c. - c.d. alluvione impropria, che consiste nell’abbandono lento da parte del fiume di una parte del terreno facente parte dell’alveo, ritirandosi da una delle rive ed incrementando l’altra - nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della L. n. 37 del 1994 - la giurisprudenza di ... _OMISSIS_ ...costantemente affermato che gli incrementi di superficie della proprietà rivierasca dovevano escludersi se effetto, ancorché lento, di attività antropica, in quanto, pur se a causa del lungo tempo trascorso fosse cessata la funzione pubblica di protezione delle aree golenali e di supporto e contenimento del fiume - ma non il rischio di aumento perciò della velocità dell’acqua e di impoverimento delle falde acquifere - nella vigenza degli artt. 941, 942 e 947 c.c., nella formulazione adottata dal codice del 1942, comunque era rimesso alla scelta del soggetto titolare del demanio idrico il potere di disporre la sdemanializzazione del terreno - che era stato, ma non era più appartenente all’alveo del fiume - per acquisirlo al patrimonio disponibile (art. 829 c.c.)» Cass. civ. Sez. Un., 01/03/2016, n. 4013.

[11] L’innovazione normativa non ha carattere retroattivo. Ex plur. Cass. civ. Sez. Un., 26/07/2002, n. 11101; Trib. sup. acque, 12... _OMISSIS_ ... Cons. Stato, 1997, II, 293.

[12] Non è dato comprendere perché solo nell’articolo 941 c.c., e non nel 942 c.c., valga il principio dell’accessione orizzontale.

[13] «Le caratteristiche, atte a differenziare nettamente (anche per la rilevanza dell’effetto giuridico) da altre fattispecie apparentemente affini, sono la irreversibilità (descritta dalla norma mediante l’espressione "terreno abbandonato dall’acqua corrente") la corrispondenza, anche temporale, tra l’incidenza (positiva) su una riva e (negativa) sulla riva opposta (descritta con l’espressione "si ritira da una riva portandosi sull’altra") comportanti in complesso un lento spostamento dell&rsq...