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L'attività amministrativa che segue alla presentazione della d.i.a. (art. 23 T.U.)

Una volta ricevuta la d.i.a., lo sportello unico dell'edilizia dovrà comunicare all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento, entro dieci giorni, ai sensi dell'art. 20 T.U., dettato per il permesso di costruire, ma analogicamente applicabile anche alla d.i.a., sussistendo le medesime esigenze di assicurare all'interessato la partecipazione al procedimento

Autotutela e natura giuridica della d.i.a.; l'annullamento regionale della «super d.i.a.»

Due problematiche assai controverse, tra loro connesse, sono quelle della natura giuridica della d.i.a. e della possibilità per la P.A. di adottare provvedimenti di autotutela riferiti alla d.i.a stessa.

La s.c.i.a. applicata all'edilizia: come cambia il procedimento

In virtù delle norme di interpretazione autentica di cui all’art. 5 del d.l. n. 70/2011, il procedimento di cui all’art. 23 T.U. rimane applicabile unicamente a quegli interventi che, ai sensi della normativa statale o regionale, possono essere eseguiti con d.i.a. in luogo del permesso di costruire.

Le linee di fondo del sistema sanzionatorio in edilizia; caratteri del potere sanzionatorio; i soggetti attivi

Il tipo di sanzione non è agganciato al dato formale della scelta del tipo di titolo abilitativo, ma al dato sostanziale del tipo di intervento che si è posto in essere.

Il regime sanzionatorio degli interventi sottoposti a «super d.i.a.». L'accertamento di conformità

Le sanzioni applicabili agli interventi realizzabili con «super d.i.a.» sono previste dagli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 38 T.U., nei quali il D. Lgs. n. 301/2002 ha inserito espressamente una clausola che ne estende l'operatività in tal senso.

Il regime sanzionatorio degli interventi sottoposti a s.c.i.a.

Le sanzioni applicabili agli interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla s.c.i.a. sono quelle contemplate all'art. 37 T.U., in cui erano confluite le due previsioni che regolavano le sanzioni per l'esecuzione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione edilizia (art. 10 della legge n. 47/1985) e dalla d.i.a. (art. 4, co. 13, del d.l. n. 398/1993) e che erano state unificate a seguito dell'abrogazione dell'autorizzazione edilizia.

Il rapporto tra autotutela e poteri sanzionatori

Il problema dei rapporti tra autotutela e poteri sanzionatori è risolto dallo stesso T.U. per quanto concerne gli interventi realizzabili con «super d.i.a.», poiché, come si è avuto occasione di vedere, si può procedere direttamente all'adozione di poteri sanzionatori nei casi di interventi intrapresi assenza o di difformità dalla denuncia

Dalla decisione n. 717/2009 alla rimessione all'Adunanza Plenaria

L'effetto conformativo della sentenza non si risolve mai nell'attribuzione di un «nuovo» potere alla P.A., come invece sembrava sostenere la decisione n. 2139/2010, ma piuttosto nella fissazione di un determinato assetto di interessi che funge da limite al futuro riesercizio di un potere di cui la P.A. è già titolare e che aveva già esercitato emanando l'atto successivamente annullato.

La soluzione dell'Adunanza Plenaria 15/2011; profili di criticità

L'attesa pronuncia, dopo aver aderito alla tesi privatistica, passa ad affrontare il problema della tutela del terzo, scartando innanzitutto la più risalente soluzione secondo cui il controinteressato avrebbe dovuto sollecitare la P.A. ad esercitare i propri poteri inibitori o di autotutela o repressivi (a seconda delle ricostruzioni) e poi impugnare il provvedimento negativo o, in caso di inerzia, agire con il rito contro il silenzio inadempimento.

L'intervento del legislatore e il ritorno al rito avverso il silenzio

L'art. 6, co. 1, lett. c), del d.l. n. 138/2001 ha introdotto nell'art. 19 della legge n. 241/1990 il comma 6-ter, il cui primo periodo chiarisce perentoriamente che «la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili», consacrando definitivamente la tesi c.d. «privatistica».

La tutela giurisdizionale del denunciante

Prima di analizzare la problematica della tutela dei controinteressati, intendendo questo termine non nel senso tradizionale proprio del processo amministrativo ma riferito a coloro che hanno interesse ad opporsi allo svolgimento dell'attività oggetto di d.i.a., è opportuno soffermarsi brevemente sulle modalità di tutela del denunciante di fronte agli atti della P.A. che hanno l'effetto di interferire con l'attività che intende intraprendere.

L'attività di edilizia libera con comunicazione preventiva al Comune: la manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardi le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.

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