La giurisprudenza sembra essersi consolidata, non senza incertezze, nel senso che il termine per l’esercizio del potere inibitorio sia da qualificarsi come perentorio, sia pure con l’importante specificazione che il suo decorso non rende legittima l’attività oggettivamente abusiva né comporta il venir meno di ogni potere in capo alla P.A.. Essa, infatti, potrà pur sempre esercitare i poteri di vigilanza e sanzionatori che di per sé sono inesauribili e non sottoposti a termine di prescrizione