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Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di super d.i.a. o in totale difformità da essa

L’art. 33 T.U. prevede un regime sanzionatorio speciale per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, ed esso è applicabile anche alla «super d.i.a.». La disposizione si riferisce alla ristrutturazione c.d. «pesante», e contempla le ipotesi dell’assenza del titolo edilizio e della totale difformità, mentre non vi è alcun riferimento alle altre due tipologie di abuso, la «variazione essenziale» e la «difformità parziale»

Interventi edilizi in parziale difformità dalla «super d.i.a.»

La «parziale difformità» costituisce categoria residuale, comprendente tutte le ipotesi non rientranti nei precedenti artt. 31 e 33 T.U. o non individuate dalla normativa regionale come variazioni essenziali, e sembra che la norma in esame possa riferirsi anche agli interventi di ristrutturazione «pesante», proprio per il suo carattere di chiusura. La delimitazione della fattispecie deve inoltre tenere conto della disciplina delle c.d. «varianti minime» definite all'art. 22 co.2 T.U.

Sanzioni previste per interventi edilizi abusivi: casistica

Dal punto di vista oggettivo, la realizzazione su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici di un intervento in assenza di «super d.i.a.» o in totale o in parziale difformità da essa: deve ritenersi ricompresa, anche se non espressamente prevista, l’ipotesi della variazione essenziale, poiché sarebbe privo di senso punire la difformità parziale e lasciare priva di sanzione un’ipotesi più grave come quella dell’art. 32 T.U.

Le sanzioni civili previste in caso di abuso edilizio

L'art. 46 T.U. riprende in contenuti del previgente art.17 L.47/1985 e prevede che siano nulli gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, da cui non risultino gli estremi del permesso di costruire o della sanatoria o non sia allegata prova del pagamento della sanzione pecuniaria

Gli interventi di nuova costruzione

Sono interventi di nuova costruzione quelli che comportano la «trasformazione urbanistica del territorio» e che non rientrano nelle categorie della manutenzione, del restauro o del risanamento conservativo o della ristrutturazione.

La ristrutturazione urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. f), T.U. sono quelli «rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale».

Il mutamento di destinazione d’uso

La modificazione del parametro urbanistico della destinazione d’uso in alcuni interventi è totalmente inibita (manutenzione straordinaria), in altri è permessa entro certi limiti (restauro e risanamento conservativo), mentre per altri ancora può essere il connotato peculiare (ristrutturazione e nuova costruzione).

Onerosità e gratuità degli interventi sottoposti a d.i.a. e s.c.i.a.

Gli interventi oggi assentibili con s.c.i.a. rimangono gratuiti, salvo diversa previsione della legge regionale, mentre quelli previsti dall’art. 22, co. 3, T.U. continuano ad essere sottoposti al pagamento degli oneri concessori.

Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: dalla d.i.a. edilizia alla procedura abilitativa semplificata; cenni sull’autorizzazione unica e sui poteri delle Regioni.

La disciplina della d.i.a. edilizia (artt. 22 e 23 T.U.) è esplicitamente richiamata dall’art. 12, co. 5, del D. Lgs. n. 387/2003, che prevede che possano essere realizzati mediante procedura semplificata gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili (impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, e gli impianti ibridi )

La natura dell’art. 23 T.U. nei rapporti con la legislazione regionale

Una volta che con il c.l. n. 70/2011 si è definitivamente chiarito che la s.c.i.a. trova applicazione anche nel settore dell'edilizia, sia pure limitatamente ai c.d. interventi edilizi «minori», è necessario analizzare i profili procedimentali, la natura giuridica e il sistema sanzionatorio concepito dal legislatore.

La disciplina della d.i.a. contenuta nel T.U.: presentazione e soggetti legittimati; contenuto della denuncia; conformità urbanistica; asseverazione del professionista e sua responsabilità; termini di efficacia

La d.i.a. va presentata allo sportello unico per l'edilizia di cui all'art. 5 T.U. , dal «proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo»: così si esprime l'art. 23, co. 1, T.U., rinviando così all'interprete il compito di individuare precisamente i soggetti legittimati alla presentazione.

D.i.a. ed immobili vincolati: la soluzione del T.U.

Il T.U. ammette espressamente la possibilità di realizzare interventi sottoposti a d.i.a. anche su immobili vincolati, previo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla normativa sul vincolo e regolando le modalità di acquisizione dell'atto di assenso.

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