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S.c.i.a. e d.i.a. in edilizia: inquadramento generale

Sono sottoposti a permesso di costruire gli interventi espressione dello ius aedificandi, sono assoggettate a s.c.i.a. quelle attività che invece sono manifestazione dello ius utendi. Differenza che si ripercuote sul regime autorizzatorio in ragione del rilievo che gli stessi interventi assumono per la collettività, che ha un interesse a che la P.A. esegua un controllo diretto solo su quelle attività che trasformano in modo rilevante e duraturo il territorio.

La potestà legislativa regionale in tema di interventi sottoposti a s.c.i.a., d.i.a. e permesso di costruire

le Regioni possono individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti a permesso di costruire e che l’art. 22, co. 4, T.U. prevede che le Regioni a statuto ordinario possano ampliare o ridurre l’ambito di applicazione della d.i.a..

L'attività di edilizia libera senza comunicazione preventiva al Comune

Allo scopo di delimitare «in negativo» l’ambito di applicazione della s.c.i.a. è necessario esaminare gli interventi di «attività edilizia libera», previsti dall’art. 6 T.U., così come sostituito dall’art. 5 del d.l. n. 40/2010 , che ha introdotto la distinzione tra le attività di edilizia libera senza comunicazione preventiva al Comune, e quelle assoggettata a comunicazione preventiva.

La s.c.i.a. applicata all’edilizia: come cambia il procedimento con la legge 124/2015

Una diversità rilevante tra s.c.i.a. e d.i.a. edilizia si ha sul piano dei poteri esercitabili dalla P.A., che sono regolati dai commi 3 e 6-bis dell’art. 19 della legge n. 241/1990 , così come modificati dall’art. 6, co. 1, lett. a), della legge n. 124/2015.

Le novità del decreto “Sblocca Italia”

Il D.L. 133/2014, con l’introduzione di nuovi strumenti di semplificazione ed incentivazione dell’attività imprenditoriale ed edilizia, si colloca nel quadro delle numerose leggi nazionali che si sono succedute negli ultimi anni, accomunate dalla medesima ratio: agevolazione e snellimento burocratico per il concreto superamento della crisi economica, e in campo urbanistico-edilizio per favorire la riqualificazione e la rigenerazione dell’edificato esistente ed il riuso del suolo.

Nozione, ratio e limiti della cooperazione giudiziaria internazionale in ambito penale

La cooperazione giudiziaria internazionale riguarda le attività compiute dall’autorità giudiziaria di uno Stato nell’ambito di un procedimento pendente o già celebrato in uno Stato terzo. Nel settore penale, l’esigenza di sviluppare un efficace coordinamento fra le autorità giudiziarie di diversi Stati deriva prevalentemente dalla crescente facilità di circolazione delle persone e dei fattori produttivi.

Il mandato di arresto europeo: definizione ed ambito di applicazione

Il mandato di arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna, da parte di un altro Stato membro, di una persona ricercata ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura privative della libertà.

Profili istituzionali della proposta di regolamento istitutiva della Procura europea

La Procura europea è competente per individuare, perseguire, e rinviare a giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e i loro complici e a tal fine dirige e controlla le indagini ed esercita l’azione penale, comprensiva dell’archiviazione del caso. La Procura europea esercita l’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri, comprensiva dell’imputazione e dell’eventuale impugnazione fino a pronuncia del provvedimento definitivo.

Catasto e fiscalità immobiliare

Il sistema catastale è articolato in terreni e fabbricati, con archivi alfanumerici autonomi, le cui informazioni sono georeferenziate alle basi cartografiche. Tra le informazioni conservate, oltre a quelle descrittive, sono presenti quelle di natura economica, costituite dalle rendite catastali delle unità immobiliari urbane e dei redditi dei terreni, la cui finalità originaria principale è stata quella di fornire una base di riferimento perequata per l'applicazione delle imposte sul reddito

L’attuale assetto delle Commissioni Censuarie

Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, “Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n.23”, ha ridisegnato significativamente l’assetto e le competenze delle commissioni censuarie, prevedendo all'interno di esse una presenza paritetica tra i rappresentanti delle parti pubblica e privata, assicurando in tal modo un incisivo contributo di questa ultima alla definizione dei nuovi estimi.

Struttura e organizzazione delle nuove Commissioni Censuarie

Per il catasto terreni le competenze delle Commissioni sono rimaste quasi immutate mentre per il catasto fabbricati esse sono state suddivise tra la sezione catasto urbano, che opera in merito all’aggiornamento del sistema vigente, attraverso le attività di analisi ed approvazione dei processi di integrazione dei quadri tariffari, e quella dedicata alla riforma del catasto fabbricati con attribuzioni specificamente mirate alla realizzazione del nuovo sistema di estimi patrimoniali e reddituali.

Il processo di determinazione degli estimi del catasto dei terreni

Il nuovo catasto dei terreni, nella strutturazione che ancora oggi lo caratterizza, è entrato in conservazione per la maggior parte dei comuni italiani nel 1941 con estimi riferiti al triennio economico 1937-39. Successivamente, con il R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589 è stato introdotto un secondo reddito imponibile oltre a quello dominicale ordinario: quello agrario, con la determinazione delle tariffe di entrambi i redditi con riferimento all’azienda tipo ed alla produzione lorda vendibile.

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