Edilizia: la tutela giurisdizionale del terzo di fronte al giudice ordinario

Escluso che l’effettività della tutela del terzo potesse essere solo un argomento a favore della tesi pubblicistica, rimaneva in ogni caso aperto il problema dei modi in cui il controinteressato potesse opporsi efficacemente allo svolgimento dell’attività oggetto di d.i.a..

Una soluzione avrebbe potuto essere quella di ritenere che, vista la mancanza di un atto da impugnare, la tutela del controinteressato potesse svolgersi unicamente nella logica delle ordinarie controversie tra privati, e perciò di fronte al G.O. con le azioni previste a tutela dei diritti soggettivi, come la domanda di riduzione in pristino ex all’art. 872 c.c., le azioni possessorie e di nunciazione e, più in generale, con la tutela risarcitoria prevista in via generale dall’art. 2043 c.c..

Nel medesimo senso, si era rilevato che il controinteressato non avrebbe potuto considerarsi titolare di alcun interesse legittimo, in quanto in caso di d.i.a.... _OMISSIS_ ...quo;esercizio di uno dei poteri attribuiti dalla legge alla P.A. veniva a mancare quello che è il connotato tipico dell’interesse legittimo, ossia la «relazione» tra interesse materiale del privato ed esercizio del potere amministrativo.

La tesi della necessaria tutela di fronte al G.O. sarebbe stata avvalorata, infine, dalla considerazione secondo cui, una volta che si riconosceva che la facoltà di intraprendere una determinata attività previa denuncia del suo inizio si esplicava senza l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, ancorché tacito, era necessario ammettere che il denunciante agisse nell’ambito di uno spazio di libertà che era oggetto di un diritto soggettivo e, per coerenza, anche che il pregiudizio che un abusivo esercizio di tale libertà poteva produrre nella sfera giuridica dei terzi rimaneva sul piano della lesione dei diritti soggettivi.

La ricostruzione appena esaminata realiz... _OMISSIS_ ...entemente una tutela effettiva dei terzi, poiché aveva il difetto, non indifferente, di restringere il novero dei soggetti legittimati ad agire, visto che avrebbero potuto trovare tutela soltanto i titolari di un diritto soggettivo «antagonista» all’attività oggetto della d.i.a., a differenza di quanto avviene nel giudizio amministrativo, dove la legittimazione ad agire ha un’estensione maggiore.

Come noto, in materia edilizia, ai fini dell’individuazione della legittimazione ad agire si ricorre al criterio della vicinitas, secondo cui possono agire in giudizio contro il titolo abilitativo tutti coloro che vantino uno stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione assentita, platea di soggetti che, ricomprendendo anche chi non è propriamente titolare di un vero e proprio diritto soggettivo, è ben più ampia di coloro che potrebbero agire di fronte al G.O..

Ecco che, seguendo l’impostazione ... _OMISSIS_ ...rebbe pervenuti ad un risultato difficilmente compatibile con il dettato costituzionale (artt. 24 e 103 Cost.), poiché la sostituzione dell’atto di assenso con la d.i.a. avrebbe privato della tutela giurisdizionale tutti quei soggetti che, se fosse stata rilasciata un’autorizzazione espressa, pur non essendo titolari di un diritto soggettivo avrebbero potuto comunque, impugnando il provvedimento a contenuto autorizzatorio, salvaguardare il proprio interesse.

La tesi, inoltre, non era immune da critiche nemmeno sul piano teorico, considerato che, se era vero che veniva a mancare un provvedimento amministrativo, non sembrava del tutto corretta l’affermazione secondo cui, in caso di mancata adozione da parte della P.A. di provvedimenti inibitori o sanzionatori non vi sarebbe stata lesione di un interesse legittimo del terzo.

L’inerzia della P.A., infatti, si sarebbe configurata pur sempre come un «comportament... _OMISSIS_ ...e ben poteva essere sottoposto allo scrutinio del G.A., in quanto lesivo dell’interesse del terzo a che la P.A. esercitasse il suo potere inibitorio e/o sanzionatorio e/o di annullamento in autotutela, che non era certo un interesse al mero rispetto della legalità, ma differenziato, perché l’attività intrapresa sine titulo o in violazione di legge dal denunciante veniva ad interferire con un suo «bene della vita».

Insomma, la posizione del controinteressato non sembrava così dissimile da quella del proprietario confinante che avesse sollecitato l’esercizio da parte della P.A. dei poteri di vigilanza sull’attività edilizia e di repressione degli abusi previsti dall’art. 27 T.U., a cui, come si è detto, la giurisprudenza consolidata riconosce un interesse legittimo in tal senso e la possibilità di attivare, in caso di inerzia della P.A. sulla sua istanza, il rimedio del rito avverso il silenzio.

... _OMISSIS_ ...sembrata preferibile l’opinione di chi riteneva che tutela civilistica e in sede di giurisdizione amministrativa fossero rimedi che concorrevano, senza che la prima escludesse la seconda, e che i mezzi di tutela dipendevano dal tipo di situazione giuridica soggettiva che il terzo intendeva far valere.

Infine, anche la tutela di fronte al giudice penale si presentava come assai limitata, poiché, se era vero che il terzo poteva sollecitare l’esercizio del potere di sequestro da parte del P.M., chiedere il risarcimento del danno costituendosi parte civile nel processo penale e essere compiutamente tutelato con l’ordine giudiziale di demolizione, è altresì evidente che ciò non era sempre possibile, valendo in linea di massima soltanto per gli abusi «maggiori».