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Gli incendi boschivi: definizione ed elemento oggettivo

Per incendio boschivo, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353 si intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. Conseguentemente la realizzazione su dette superfici di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive configura il delitto di cui all'art. 10, commi 1 e 4, della citata legge n. 353 del 2000.

Interventi di trasformazione su boschi e foreste

La inedificabilità sulle zone boschive previsto dalla L.R. Sicilia 16/1996 è operativa anche in assenza di apposito provvedimento amministrativo di visualizzazione del relativo vincolo sugli elaborati grafici del P.R.G. e la relativa valutazione sulla effettiva natura delle aree boscate non presenta alcun “effetto costitutivo” del vincolo boschivo, ma meramente “dichiarativo” e con funzione di ricognizione della presenza, in rerum natura, di aree aventi le caratteristiche di “bosco”.

Il sindacato giurisdizionale della pianificazione urbanistica della P.A.

In linea di principio uno specifico onere motivazionale non sussiste per gli strumenti urbanistici generali; l’esonero dall’obbligo di motivare si estende, naturalmente, alla scelta sul se dotarsi o meno di una nuova pianificazione primaria.

La discrezionalità amministrativa in vari casi di pianificazione locale

L'inserimento di un bene nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 d.l. 112/2008) e le determinazioni assunte dall’amministrazione comunale circa la diversa destinazione da assegnare al bene rientrano nell’ambito delle valutazioni discrezionali e quindi non sono suscettibili di alcuna censura di merito, né di alcun sindacato giurisdizionale, se non entro i limiti dell’illogicità ed irrazionalità della scelta operata

L'iter di approvazione di una variante al P.R.G. e la discrezionalità della P.A.

Le varianti normative , implicando apprezzamenti di merito, sono sottratte come tali al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da illogicità e irragionevolezza. Ne discende, dunque, che laddove il privato si dolga dell’illogicità delle scelte operate dalla P.A. il G.A. non può fermarsi di fronte alla predetta discrezionalità, ma deve ricercare nel complesso degli atti relativi all'attività pianificatoria la giustificazione dell'operato dell'amministrazione

Discrezionalità della p.a. nella scelta dei beni da espropriare per opere pubbliche

L'individuazione delle modalità di realizzazione di un'opera pubblica o delle relative aree costituisce una scelta tecnico-discrezionale di stretto merito dell'Amministrazione, rispetto alle quali le posizioni dei privati sono necessariamente recessive. Per loro natura quindi tali determinazioni possono essere sindacate nel merito solo per palesi errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse.

Affidamento o aspettative da parte del privato in merito alle scelte urbanistiche della p.a.

L’attribuzione di una determinata qualificazione di un’area (cd. zonizzazione) avvenuta in sede di adozione del piano regolatore non fa sorgere alcuna aspettativa qualificata in capo al proprietario dell’area medesima.

P.R.G. e destinazione urbanistica dell'area a verde agricolo, privato o attrezzato

La destinazione urbanistica di un’area a verde privato, operata dalle previsioni dello strumento urbanistico primario, assolve alla funzione di stabilire un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi, evitando eccessivi addensamenti edilizi in una zona completamente edificata, conservando adeguati spazi liberi da edificazione, funzione di riequilibrio, propria dell'urbanistica e il correlativo esercizio del potere di pianificazione.

Poteri del comune nell'individuare le categorie urbanistiche di destinazione d’uso

Il Comune, nell’esercizio della propria potestà di pianificazione del territorio, può individuare categorie di destinazione d’uso ulteriori e diverse rispetto a quelle predefinite dalla legislazione nazionale e regionale e può suddividere le categorie di destinazione d’uso in più sottocategorie o sottofunzioni, laddove ciò sia giustificato da significative diversità del carico urbanistico implicato dall’una o dall’altra di esse.

Poteri del comune nel limitare la la costruzione di c.d. "seconde case" destinate all'uso saltuario nel proprio territorio

I comuni, facendo uso del potere di governo del territorio, possono legittimamente escludere nel proprio territorio la costruzione di case destinate all'uso solo saltuario imponendo a tal fine una dimensione minima degli alloggi o, all'inverso, precludendo in un’area determinata la costruzione di case di abitazione residenziale.

Obblighi motivazionali da parte della p.a. nel dimensionamento degli standard

In caso di sovradimensionamento degli standard, l’Amministrazione è tenuta ad offrire una motivazione rafforzata che illustri le ragioni per le quali si è deciso di prevedere una dotazione di standard superiore a quella minima fissata dalla legge; a tal fine, tuttavia, non è necessaria una motivazione puntuale che riguardi le singole aree, essendo invece sufficiente che si chiarisca perché, per l’intero ambito comunale, si è deciso di prevedere una dotazione superiore a quella minima.

Zone urbanizzate e non urbanizzate nelle scelte urbanistiche della P.A.

È ragionevole imprimere uniformemente la destinazione di “zone a bosco” anche alle singole radure ed ai puntuali insediamenti che siano contornati dalla superficie arborea dell’ampia area boschiva ad essi circostante.

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