Il perfezionamento delle notifiche

PROCEDURA --> NOTIFICHE --> PERFEZIONAMENTO

Ai fini della tempestività dell'opposizione alla stima, deve tenersi conto, per effetto della nota decisione della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, della data di consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario, con la quale risulta valorizzato l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso.

La Corte costituzionale, laddove ha ritenuto inidoneo ai fini della notifica il principio della spedizione, ha esteso la presunzione di legale conoscenza, prevista per le notifiche per posta ex art. art. 8 della legge n. 890 del 1982 e succ. mod. anche alla fase “postale” della notifica ex art. 140 cpc. Il risultato è, nel caso di specie, che la notifica deve ritenersi perfezionata nei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata. Null’altro.

La notifica ex art... _OMISSIS_ ...ritenersi perfezionata nei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata. Non può ulteriormente pretendersi che debba essere provata anche l’effettiva ricezione, né che debba essere riportata, sull’avviso di ricevimento della raccomandata non potuta recapitare per assenza del destinatario, anche la scritta “compiuta giacenza”, secondo un non ammissibile processo di tendenziale e totale equiparazione del disposto dell’art 140 cpc a quello di cui art. 8 della legge n. 890 del 1982.

La scritta “compiuta giacenza” (e la sottostante giacenza presso l’ufficio postale) è necessaria per gli atti giudiziari notificati a mezzo posta poiché in quel caso il plico contenente l’atto è detenuto dall’ufficio postale, ed al notificante è data notizia di una attività (quella di spedizione della “seconda” raccomandata), che è svolta dall’agente postale ed esula dalla sfera di conoscenza del prim... _OMISSIS_ ...invece la raccomandata è fatta dallo stesso ufficiale giudiziario o messo che ha tentato senza successo la consegna a mani. Egli ben sa quando ha spedito e quanto si deve conseguentemente ritenere prodotto l’effetto della presunta conoscenza ritenuto comunque applicabile dalla Corte Costituzionale.

Ai fini della validità della notifica, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario perché è su questa che la parte citata regola il proprio comportamento processuale.

La notifica è adempiuta per la pubblica amministrazione all’atto della consegna da parte dell’ufficiale notificante del plico al Servizio postale.

In ipotesi in cui l’atto viene presentato all’Ufficio postale dall’avvocato, la notifica deve... _OMISSIS_ ...ffettuata al momento dell’affidamento del plico all’Ufficio.

La notifica di un atto giurisdizionale a mezzo posta si perfeziona, anche nei riguardi del notificante, dalla data di consegna del plico all’Ufficiale Giudiziario.

La portata innovativa recata dalla decisione della Corte Cost. n.477/02, che ha voluto ancorare il perfezionamento della notificazione di atti a mezzo posta (con riferimento al soggetto notificante o richiedente) all’avvenuta consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, non appare aver scalfito il principio della necessaria riconducibilità del momento genetico degli effetti derivanti dall’atto notificato (con riferimento al notificatario o destinatario), alla intervenuta definizione della conoscenza legale da parte di questi, vale a dire dal momento in cui la notificazione si è perfezionata nei suoi confronti, momento diverso e successivo a quello del perfezionamento della noti... _OMISSIS_ ...l richiedente.

Secondo il principio di diritto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti della notifica hanno una diversa decorrenza, ai fini dei successivi adempimenti processuali, per il notificante e per il destinatario; per il notificante i termini processuali decorrono dalla data di avvio del procedimento di notifica, ossia dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario oppure dal momento in cui il difensore del ricorrente, appositamente autorizzato dal Consiglio dell’Ordine ex L. n. 53/1994, provvede egli stesso alla consegna dell’atto all’ufficiale postale.

Come chiarito nell’ordinanza 12 marzo 2004 n. 97 della Corte costituzionale, anche per le notifiche ex art. 140 c.p.c. la tempestività nei confronti del soggetto notificante va accertata con riferimento alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non a quella dell... _OMISSIS_ ...o ritiro da parte del destinatario: ciò vale anche per le notifiche di esecuzione delle ordinanze di esproprio, proprio perché esse vanno effettuate “nelle forme degli atti processuali civili”.

Per effetto della sentenza della Corte cost.n. 477/2002, le cui statuizioni sono state poi recepite dall'art. 2, comma 1, lett. e), della L. n.263/2005 che ha introdotto un terzo comma all'art. 149 c.p.c., deve ormai ritenersi stabilmente introdotto nell'ordinamento giuridico il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, di guisa che per il notificante essa si intende perfezionata al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, mentre per il notificatario il perfezionamento si determina solo al prodursi della legale conoscenza dell'atto.

In tema di momento del perfezionamento della notifica a mezzo posta, quando non vengano in rilievo ipotesi di decadenza conseguenti al tardivo compimento di at... _OMISSIS_ ...li a soggetti diversi dal richiedente la notifica e viceversa la norma preveda che un termine debba decorrere o altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione (come nel caso del deposito del ricorso), la suddetta distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica non trova applicazione, dovendo essa intendersi pertanto per entrambi compiuta al momento della sua effettuazione nei confronti del destinatario contro cui l'impugnazione è rivolta.

Nel caso in cui la notifica avvenga a norma dell'art. 140 c.p.c., essa deve considerarsi eseguita nei confornti del destinatario con la spedizione della raccomandata A.R. che informa dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi.

Al fine di evitare che i disservizi postali possano nuocere al notificante, per quest’ultimo il perfezionamento della notifica si ha con la consegna all’ufficiale giudiz... _OMISSIS_ ...CRLF| PROCEDURA --> NOTIFICHE --> PERFEZIONAMENTO --> RACCOMANDATA

L'art. 40 del d.P.R. n. 655/1982 stabilisce che le raccomandate che non sia stato possibile distribuire e che non siano state chieste in restituzione dai mittenti debbono essere depositate presso l'ufficio postale di distribuzione per un periodo di giacenza di trenta giorni. Della giacenza deve essere dato avviso ai destinatari e ai mittenti, se identificabili. Ne discende che, qualora sia eseguita mediante lettera raccomandata, la comunicazione dell’atto amministrativo si perfeziona alternativamente con la consegna, ovvero con il ritiro presso l’ufficio postale o, ancora, in virtù della fictio juris determinata dalla scadenza del periodo di compiuta giacenza, alla luce del combinato disposto del citato art. 40 con l’art. 1335 cod. civ..

Per costante giurisprudenza, in caso di comunicazione con lettera raccomandata, questa si presume - salva la pr... _OMISSIS_ ...ell’impossibilità della materiale ed effettiva consegna - ricevuta dal destinatario, e quindi legalmente conosciuta, se consegnata nel luogo che, per collegamento ordinario o per normale frequentazione di lavoro, risulti in concreto nella sua sfera di domicilio e controllo.

PROCEDURA --> NOTIFICHE --> PERFEZIONAMENTO --> RIFIUTO

Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza del supremo giudice di legittimità, il rifiuto di ricevere copia dell’atto, attestata dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 138, comma 2, c.p.c., è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

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