Notifiche: consegna a persone di famiglia

Poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l'atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare.

La qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell'atto, che contesti la va... _OMISSIS_ ...tificazione, l'onere di fornire la prova contraria.

Il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare.

E’ valida ed efficace la comunicazione di un provvedimento amministrativo mediante consegna a familiare convivente in virtù della solidarietà connessa al vincolo parentale e del dovere giuridico conseguente all'avvenuta accettazione dell'atto da parte del familiare stesso, con la conseguenza che grava sul destinatario dell'atto l'onere di fornire la prova della non convivenza con il soggetto resosi materialmente consegnatario della notifica.

Qualora si possa presumere che qualcuno abbia ritirato la raccomandata nell’interesse del destinatario, senza peraltro nulla segnalare in ordine all’avvenuto trasferimento della residenza dello stesso, ciò fa decorrere il... _OMISSIS_ ...rsquo;impugnazione del provvedimento e, comunque, a prescindere da ciò, esclude ogni illegittimità per omissione della comunicazione.

La notifica effettuata ai sensi dell’art. 139, comma 2, cod. civ. non prevede (a differenza di quella a mani del portiere o del vicino che accetti di riceverla), alcuna sottoscrizione di una ricevuta da parte della “persona di famiglia” (che, a differenza del vicino non può rifiutarsi di riceverla), né che l’ufficiale giudiziario dia notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto.

La regolare notifica del decreto di esproprio eseguita a mani della sorella, nell’impossibilità di effettuare la notifica a mani proprie della destinataria, in conformità dei principi generali che presiedono alla notifica degli atti giudiziari ed amministrativi, rappresenta una valida ed efficace comunicazione del decreto medesimo al suo destinatario.

La madre c... _OMISSIS_ ...onvenuto deve essere considerata "persona di famiglia" ai sensi dell'art. 139 c.p.c..

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

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