Notifica a mezzo posta

Qualora l’amministrazione provveda alla comunicazione di cui all'art. 17 TUEs mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo del servizio postale ordinario e senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario, il perfezionamento della notifica soggiace alla disciplina della notificazione “diretta” via posta che è quella delle corrispondenze raccomandate “ordinarie”. Di conseguenza, non si applicano le formalità previste per le notificazioni a mezzo del servizio postale eseguite dall’ufficiale giudiziario o da altro agente notificatore ai sensi dell’articolo 140 e sss. c.p.c. e della legge n. 890/1982.

La notifica può essere effettuata anche senza l'intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, dovendosi applicare le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notif... _OMISSIS_ ...ll'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

Le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si deve considerare come ricevuta - con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio, laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica – al momento della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'ufficiale postale se non qu... _OMISSIS_ ...che la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Qualora sia stata scelta come mezzo di comunicazione la raccomandata con avviso di ricevimento, anziché la notifica giudiziaria a mezzo posta, non può trovare applicazione l’art. 8, comma 4, L. n. 890/1982, ai sensi del quale la notifica si ha per eseguita 10 giorni dalla data del deposito del piego presso l’Ufficio Postale, ma l’art. 40, comma 3, DPR n. 655/1982, il quale per la compiuta giacenza delle raccomandate prevede il maggiore termine di 30 giorni.

La circostanza che la notificazione del provvedimento - intervenuta nelle forme di cui all’art. 140 del c.p.c. a seguito dell’accertata irreperibilità del suo destinatario - si sia perfezionata nei confronti della ricorrente dopo il decorso di 10 giorni... _OMISSIS_ ...ne della relativa raccomandata informativa non incide sulla validità del provvedimento stesso che resta perfetto ed esistente, concernendo la notificazione dell’atto amministrativo non già la fase costitutiva, ma quella integrativa dell’efficacia dell’atto stesso.

Non vi sono ragioni per ritenere che l’Amministrazione comunale sia venuta meno all’obbligo di comunicare l’attivazione del procedimento per il fatto di averlo recapitato con lettera raccomandata seguita dal rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale, atteso che dalla data del deposito del predetto avviso l’atto si presume portato a conoscenza del suo destinatario.

Ove non sia possibile la comunicazione diretta in mani del destinatario dell'avviso di avvio del procedimento, l'Amministrazione può avvalersi del servizio postale e non deve necessariamente osservare il sistema di notificazione degli atti giudiziari ... _OMISSIS_ ...ciale giudiziario secondo le forme previste dal codice di procedura civile.

La comunicazione del decreto di occupazione a mezzo del servizio posta celere è sicuramente idonea allo scopo, qualora idestinatari del decreto stesso abbiano potuto assistere allo svolgimento delle operazioni di immissione in possesso.

Per la comunicazione di avvio del procedimento, l’art. 8 della L. n. 241 del 1990 non richiede una notificazione in senso tecnico, sicché può ritenersi sufficiente la raccomanda postale.

In ipotesi in cui la comunicazione di avvio del procedimento sia effettuata mediante raccomandata postale, è necessario che al destinatario venga assicurata la possibilità effettiva di interloquire nel termine assegnatogli, che non può essere fatto decorrere prima che si sia perfezionato l’iter di recapito della corrispondenza postale secondo le prescrizioni di cui al DPR n. 655/1982.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

L’articolo sopra riportato è composto da contenuti tratti da questo prodotto (in formato PDF) acquistabile e scaricabile con pochi click. Si invita a scaricarsi il sampler gratuito per constatare l'organizzazione dei contenuti.

pdf 227 pagine in formato A4

15,00 €