CASISTICA OPERE

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Titolo edilizio per gli impianti di telecomunicazione

La realizzazione di impianti di telefonia cellulare è subordinata alla sola autorizzazione prevista dall'art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003, che pone una normativa speciale esaustiva dell’esame di diversi profili implicati, incluso quello della compatibilità edilizio-urbanistica dell’intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli articoli 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Titolo edilizio per gli impianti energetici da fonti rinnovabili

In caso di artificioso frazionamento di una installazione in due paralleli impianti di produzione fotovoltaica “sottosoglia”, con indebite finalità elusive della relativa normativa di settore, è legittimo valutare unitariamente l'intero impianto, con conseguente non rilasciabilità delle sanatorie richieste se riferite ad un contesto produttivo non autorizzato nella sua reale consistenza.

Gazebo, pergolati, pompeiane, berceau: quale titolo edilizio

Solo qualora un pergolato sia costituito da una struttura leggera facilmente amovibile perché priva di fondamenta e destinato al riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni non è richiesto il permesso di costruire, necessario invece laddove l’opera sia di rilevanti dimensioni e costituita da pilastri ancorati al suolo e da travi in legno di importanti dimensioni in modo da renderla solida e robusta e non facilmente amovibile.

Titolo edilizio per i parcheggi

È legittima la scelta dell’amministrazione di subordinare l’assenso all'esercizio dell’attività di rimessaggio e parcheggio di autoveicoli alla compatibilità con la zonizzazione urbanistica.

Titolo edilizio per opere su suolo pubblico

L’edificazione, anche sul suolo demaniale, deve sempre avvenire in conformità agli strumenti urbanistici predisposti dalla competente autorità locale e resta subordinata al previo rilascio della concessione edilizia nonché all’osservanza delle eventuali condizioni imposte con l’atto concessorio.

Titolo edilizio per piste e strade

Le opere di scavo e ripristino di un marciapiede e di una strada di accesso sono escluse dal computo della superficie utile, dovendosi intendere con tale espressione i piani di fabbricati e/o parti di volumi, suscettibili di una specifica destinazione urbanistica.

Piscina: quale titolo edilizio

La costruzione di una piscina, in relazione alla sua consistenza modificativa e trasformativa dell’assetto del territorio, non si configura come riconducibile fra gli interventi di manutenzione straordinaria e fra gli interventi minori qualificandosi invece come nuova costruzione necessitante del previo rilascio del titolo edilizio.

Titolo edilizio per i prefabbricati

La concessione edilizia è di regola necessaria per la posa di baracche e/o prefabbricati di natura non precaria, mentre la precarietà di un manufatto dipende non tanto dal sistema di ancoraggio al terreno, ma dalla sua inidoneità a determinare una stabile trasformazione del territorio, con la conseguente necessità del titolo edilizio allorquando la struttura, ancorché prefabbricata, sia destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo.

Recinzione: quale titolo edilizio

È necessario il titolo abilitativo per la recinzione che costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario sull'assetto edilizio del territorio, come ad esempio se è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica o da opera muraria.

Titolo edilizio per sopraelevazioni

La realizzazione di una sopraelevazione al di sopra del solaio del manufatto preesistente, oltre a un ulteriore manufatto, con creazione di vani abitabili muniti di servizi, infissi, e porta di ingresso in ferro, creando nuova volumetria, deve essere assoggetto a permesso di costruire e non può essere assimilato a mera copertura di un edificio preesistente diretto ad una migliore funzionalità dello stesso.

Titolo edilizio per i soppalchi

Il soppalco che comporta inequivocabilmente l’aumento della superficie utile, tenuto conto sia della superficie complessiva che dell’altezza massima, dal colmo al piano di calpestio del soppalco stesso, e, conseguentemente del carico urbanistico, rientra tra quelli che l'art.10, comma 1, lett. c, d.p.r. n. 380/2001, indica quali interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, subordinati a permesso di costruire.

Titolo edilizio per ristrutturazione

L'intervento di ristrutturazione edilizia comportante una diversa distribuzione degli spazi interni non necessita del permesso di costruire, non determinando un aumento volumetrico ogni diversa distribuzione in vani, numero e ampiezza dell'identica superficie totale calpestabile: tale tipologia di opere è pertanto realizzabile sulla base di una d.i.a., giusta combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 22, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001.

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