Il soppalco che comporta inequivocabilmente l’aumento della superficie utile, tenuto conto sia della superficie complessiva che dell’altezza massima, dal colmo al piano di calpestio del soppalco stesso, e, conseguentemente del carico urbanistico, rientra tra quelli che l'art.10, comma 1, lett. c, d.p.r. n. 380/2001, indica quali interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, subordinati a permesso di costruire.