EDILIZIA URBANISTICA CASA

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Il mutamento di destinazione d’uso

La modificazione del parametro urbanistico della destinazione d’uso in alcuni interventi è totalmente inibita (manutenzione straordinaria), in altri è permessa entro certi limiti (restauro e risanamento conservativo), mentre per altri ancora può essere il connotato peculiare (ristrutturazione e nuova costruzione).

Onerosità e gratuità degli interventi sottoposti a d.i.a. e s.c.i.a.

Gli interventi oggi assentibili con s.c.i.a. rimangono gratuiti, salvo diversa previsione della legge regionale, mentre quelli previsti dall’art. 22, co. 3, T.U. continuano ad essere sottoposti al pagamento degli oneri concessori.

Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: dalla d.i.a. edilizia alla procedura abilitativa semplificata; cenni sull’autorizzazione unica e sui poteri delle Regioni.

La disciplina della d.i.a. edilizia (artt. 22 e 23 T.U.) è esplicitamente richiamata dall’art. 12, co. 5, del D. Lgs. n. 387/2003, che prevede che possano essere realizzati mediante procedura semplificata gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili (impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, e gli impianti ibridi )

La natura dell’art. 23 T.U. nei rapporti con la legislazione regionale

Una volta che con il c.l. n. 70/2011 si è definitivamente chiarito che la s.c.i.a. trova applicazione anche nel settore dell'edilizia, sia pure limitatamente ai c.d. interventi edilizi «minori», è necessario analizzare i profili procedimentali, la natura giuridica e il sistema sanzionatorio concepito dal legislatore.

La disciplina della d.i.a. contenuta nel T.U.: presentazione e soggetti legittimati; contenuto della denuncia; conformità urbanistica; asseverazione del professionista e sua responsabilità; termini di efficacia

La d.i.a. va presentata allo sportello unico per l'edilizia di cui all'art. 5 T.U. , dal «proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo»: così si esprime l'art. 23, co. 1, T.U., rinviando così all'interprete il compito di individuare precisamente i soggetti legittimati alla presentazione.

D.i.a. ed immobili vincolati: la soluzione del T.U.

Il T.U. ammette espressamente la possibilità di realizzare interventi sottoposti a d.i.a. anche su immobili vincolati, previo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla normativa sul vincolo e regolando le modalità di acquisizione dell'atto di assenso.

L'attività amministrativa che segue alla presentazione della d.i.a. (art. 23 T.U.)

Una volta ricevuta la d.i.a., lo sportello unico dell'edilizia dovrà comunicare all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento, entro dieci giorni, ai sensi dell'art. 20 T.U., dettato per il permesso di costruire, ma analogicamente applicabile anche alla d.i.a., sussistendo le medesime esigenze di assicurare all'interessato la partecipazione al procedimento

Autotutela e natura giuridica della d.i.a.; l'annullamento regionale della «super d.i.a.»

Due problematiche assai controverse, tra loro connesse, sono quelle della natura giuridica della d.i.a. e della possibilità per la P.A. di adottare provvedimenti di autotutela riferiti alla d.i.a stessa.

La s.c.i.a. applicata all'edilizia: come cambia il procedimento

In virtù delle norme di interpretazione autentica di cui all’art. 5 del d.l. n. 70/2011, il procedimento di cui all’art. 23 T.U. rimane applicabile unicamente a quegli interventi che, ai sensi della normativa statale o regionale, possono essere eseguiti con d.i.a. in luogo del permesso di costruire.

Le linee di fondo del sistema sanzionatorio in edilizia; caratteri del potere sanzionatorio; i soggetti attivi

Il tipo di sanzione non è agganciato al dato formale della scelta del tipo di titolo abilitativo, ma al dato sostanziale del tipo di intervento che si è posto in essere.

Il regime sanzionatorio degli interventi sottoposti a «super d.i.a.». L'accertamento di conformità

Le sanzioni applicabili agli interventi realizzabili con «super d.i.a.» sono previste dagli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 38 T.U., nei quali il D. Lgs. n. 301/2002 ha inserito espressamente una clausola che ne estende l'operatività in tal senso.

Il regime sanzionatorio degli interventi sottoposti a s.c.i.a.

Le sanzioni applicabili agli interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla s.c.i.a. sono quelle contemplate all'art. 37 T.U., in cui erano confluite le due previsioni che regolavano le sanzioni per l'esecuzione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione edilizia (art. 10 della legge n. 47/1985) e dalla d.i.a. (art. 4, co. 13, del d.l. n. 398/1993) e che erano state unificate a seguito dell'abrogazione dell'autorizzazione edilizia.

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