Una volta ricevuta la d.i.a., lo sportello unico dell'edilizia dovrà comunicare all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento, entro dieci giorni, ai sensi dell'art. 20 T.U., dettato per il permesso di costruire, ma analogicamente applicabile anche alla d.i.a., sussistendo le medesime esigenze di assicurare all'interessato la partecipazione al procedimento