EDILIZIA URBANISTICA CASA

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L’evoluzione storica dei titoli edilizi e della semplificazione in materia edilizia: dalla licenza edilizia al permesso di costruire e alla d.i.a..

Il settore dell’edilizia è sempre stato una sorta di «cantiere aperto», in cui gli interventi normativi di semplificazione delle modalità di conseguimento del titolo abilitativo si sono susseguiti in maniera alluvionale, creando molteplici problemi di coordinamento tra le fonti

Il rapporto tra l’art. 19 della legge n. 241/1990 e la d.i.a. edilizia; l’applicabilità della s.c.i.a. al settore dell’edilizia e la sostituibilità con s.c.i.a. del permesso di costruire

nel momento in cui venne introdotta, la d.i.a. edilizia si discostava in modo assai rilevante dal modello generale configurato dall’art. 19 della legge n. 241/1990, così come sostituito dall’art. 2 della legge n. 537/1993, che peraltro escludeva dal suo ambito di applicazione le «concessioni edilizie»

S.c.i.a. e d.i.a. in edilizia: inquadramento generale

Sono sottoposti a permesso di costruire gli interventi espressione dello ius aedificandi, sono assoggettate a s.c.i.a. quelle attività che invece sono manifestazione dello ius utendi. Differenza che si ripercuote sul regime autorizzatorio in ragione del rilievo che gli stessi interventi assumono per la collettività, che ha un interesse a che la P.A. esegua un controllo diretto solo su quelle attività che trasformano in modo rilevante e duraturo il territorio.

La potestà legislativa regionale in tema di interventi sottoposti a s.c.i.a., d.i.a. e permesso di costruire

le Regioni possono individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti a permesso di costruire e che l’art. 22, co. 4, T.U. prevede che le Regioni a statuto ordinario possano ampliare o ridurre l’ambito di applicazione della d.i.a..

L'attività di edilizia libera senza comunicazione preventiva al Comune

Allo scopo di delimitare «in negativo» l’ambito di applicazione della s.c.i.a. è necessario esaminare gli interventi di «attività edilizia libera», previsti dall’art. 6 T.U., così come sostituito dall’art. 5 del d.l. n. 40/2010 , che ha introdotto la distinzione tra le attività di edilizia libera senza comunicazione preventiva al Comune, e quelle assoggettata a comunicazione preventiva.

La s.c.i.a. applicata all’edilizia: come cambia il procedimento con la legge 124/2015

Una diversità rilevante tra s.c.i.a. e d.i.a. edilizia si ha sul piano dei poteri esercitabili dalla P.A., che sono regolati dai commi 3 e 6-bis dell’art. 19 della legge n. 241/1990 , così come modificati dall’art. 6, co. 1, lett. a), della legge n. 124/2015.

Le novità del decreto “Sblocca Italia”

Il D.L. 133/2014, con l’introduzione di nuovi strumenti di semplificazione ed incentivazione dell’attività imprenditoriale ed edilizia, si colloca nel quadro delle numerose leggi nazionali che si sono succedute negli ultimi anni, accomunate dalla medesima ratio: agevolazione e snellimento burocratico per il concreto superamento della crisi economica, e in campo urbanistico-edilizio per favorire la riqualificazione e la rigenerazione dell’edificato esistente ed il riuso del suolo.

La lottizzazione abusiva: sanzioni penali (art. 44 lett c) D.P.R. 380/2001)

Il reato penale di lottizzazione abusiva (punito con l'arresto fino a due anni e il pagamento di un'ammenda pecuniaria), definito all'art. 44 lett c) D.P.R. 380/2001, si configura quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione.

Il sequestro e la demolizione dell'opera edilizia abusiva

Le opere abusivamente realizzate possono essere sequestrate sia per impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori (sequestro preventivo), sia per finalità istruttorie (sequestro probatorio). Una volta accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, il responsabile del competente ufficio comunale ingiungerà al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione dell'opera

Sanatoria «ordinaria» e «straordinaria» degli abusi edilizi

In materia edilizia, la nozione di sanatoria attiene alla legittimazione di atti di privati tramite atto amministrativo, discostandosi dall’accezione tradizionalmente riconosciutale, quale atto amministrativo che rimuove i vizi relativi all’esercizio della potestà amministrativa. Il condono è invece un provvedimento di legge tramite cui i soggetti che vi aderiscono possono ottenere l’annullamento, di una pena o di una sanzione che potrebbe essere contestata loro per comportamenti pregressi

Il condono di interventi edilizi abusivi (Corte Costituzionale n.196/2004)

Il condono è un provvedimento di legge tramite cui i soggetti che vi aderiscono possono ottenere l’annullamento, totale o parziale, di una pena o di una sanzione che potrebbe essere contestata loro per comportamenti pregressi. Il condono edilizio, in particolare, è un procedimento che consente la regolarizzazione amministrativa degli illeciti edilizi, e l’estinzione dei reati connessi a tale attività. La nozione in esame raggruppa le normative emanate con le leggi 47/85, 724/94, e 326/2003.

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Prima ancora che sul piano applicativo, la perequazione soffre gravissime incertezze sul piano terminologico. La dottrina che si è occupata dell’argomento ha sempre avuto cura di precisare che non esiste un unico modello perequativo, dovendosi piuttosto parlare, al plurale, di modelli perequativi. Tali modelli sono accomunati tutti dalla medesima origine, trovando storicamente i propri natali nella volontà di superare l'istituto per sua stessa natura diseguagliante dello zoning razionalista

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