EDILIZIA URBANISTICA CASA

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Titolo edilizio per sopraelevazioni

La realizzazione di una sopraelevazione al di sopra del solaio del manufatto preesistente, oltre a un ulteriore manufatto, con creazione di vani abitabili muniti di servizi, infissi, e porta di ingresso in ferro, creando nuova volumetria, deve essere assoggetto a permesso di costruire e non può essere assimilato a mera copertura di un edificio preesistente diretto ad una migliore funzionalità dello stesso.

Titolo edilizio per i soppalchi

Il soppalco che comporta inequivocabilmente l’aumento della superficie utile, tenuto conto sia della superficie complessiva che dell’altezza massima, dal colmo al piano di calpestio del soppalco stesso, e, conseguentemente del carico urbanistico, rientra tra quelli che l'art.10, comma 1, lett. c, d.p.r. n. 380/2001, indica quali interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, subordinati a permesso di costruire.

Titolo edilizio per ristrutturazione

L'intervento di ristrutturazione edilizia comportante una diversa distribuzione degli spazi interni non necessita del permesso di costruire, non determinando un aumento volumetrico ogni diversa distribuzione in vani, numero e ampiezza dell'identica superficie totale calpestabile: tale tipologia di opere è pertanto realizzabile sulla base di una d.i.a., giusta combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 22, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001.

Titolo edilizio per tetto e sottotetto

La demolizione della preesistente copertura del fabbricato e la successiva installazione di una nuova copertura in pannelli coibentati rientra nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria assoggettati a s.c.i.a. e non di manutenzione ordinaria, in quanto la copertura non rientra nel concetto di «finiture» dell’edificio.

Titolo edilizio per tende da sole

La copertura di un cortile con tre teloni plastificati poggianti su due strutture di ferro imbullonate al suolo per offrire ai clienti di un esercizio commerciale riparo dal sole e dalla pioggia non è sottoposta a permesso di costruire, ma costituisce intervento di manutenzione straordinaria assoggettato a s.c.i.a., anche se tale struttura ha carattere permanente.

Titolo edilizio per verande e porticati

La realizzazione di una veranda necessita del permesso di costruire.

Titolo edilizio per l'esecuzione di tettoie

La realizzazione di opere quali una tettoia e una scala di collegamento tra due terrazzi di un appartamento necessitano del permesso di costruire edilizio, in quanto, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all'immobile cui accedono, sono idonee ad incidere sull'assetto edilizio preesistente e determinano una situazione di stabilità tale da rendere qualificabile come nuova costruzione il relativo intervento edilizio.

Perfezionamento del titolo edilizio

La mera comunicazione con la quale il responsabile del procedimento partecipa la sussistenza del parere favorevole in ordine al richiesto permesso del titolo abilitativo, ancorché accompagnata dalla quantificazione degli oneri a corrispondersi, non coincide con il formale momento perfezionativo del titolo edilizio che postula la rituale conclusione del relativo procedimento.

Titolo edilizio nel piano di lottizzazione

Ai fini del rilascio di una concessione di lottizzazione, come pure al fine del rilascio di una concessione di variante, occorre il necessario assenso di tutti i proprietari delle aree comprese nel piano.

Normativa regionale in materia di impianti energetici da fonti rinnovabili

La normativa regionale in materia di fonti rinnovabili può prevedere che le misure compensative siano determinate con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, se previste.

Titolo edilizio: rideterminazione di oneri e contributi

Le determinazioni comunali a carattere regolamentare con cui vengono stabiliti i criteri generali e le nuove tariffe e modalità di calcolo degli oneri concessori sono irretroattive in applicazione del principio tempus regit actum, e dunque possono trovare applicazione esclusivamente per i titoli edilizi rilasciati a far tempo dall’epoca di adozione dell’atto deliberativo e non anche per quelli rilasciati in epoca anteriore.

Scomputo totale o parziale degli oneri o del contributo

L’art. 32, c. 1, lett. g) del Dlg 163/2006, che consente la deroga al successivo art. 128, c. 1 per le opere, realizzate con interventi diretti dei titolari di permesso di costruire, a scomputo totale o parziale del contributo ex art. 16, c. 2 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, può concernere solo l’attuazione di titoli edilizi discendenti da un piano urbanistico già approvato e per gli scopi colà indicati e non già le opere pubbliche che, pur se da esso presuppost ...

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